Kreisschreiben über die Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe (KSBOB). Gültig für Beiträge für die Betriebsjahre 2024 - 2027.
Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l’aiuto agli andicappati (CSOAA)
Valide dal 1.1.2024, valida per i sussidi degli anni d’esercizio 2024 – 2027
Stato: 3.2023
318.507.10 i CSOAA
0.2023
Premessa
La presente circolare (CSOAA) è stata completamente rielaborata per il periodo contrattuale 2020 – 2023. La presente CSOAA è stata adottata solo laddove sono state concordate o indicate delle preci sioni.
Le modifiche e i miglioramenti apportati si prefiggono principalmente quanto segue:
− precisare l’articolo sullo scopo e dargli un’impostazione mag giore sull’inclusione; − definire più precisamente e chiarire le prestazioni (panoramica delle prestazioni); − chiarire ulteriormente il ruolo e la responsabilità delle organiz zazioni mantello; − ottimizzare i piani programmatici.
Alcune parti della presente circolare sono state rielaborate nel qua dro di un processo partecipativo con rappresentanti delle organizza zioni private di aiuto alle persone con disabilità e l’UFAS.
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Abbreviazioni
AI Assicurazione invalidità
art. articolo
CA Contabilità analitica
CC Contributo di copertura
CCAF Contratto/i per la concessione di aiuti finanziari
CF Contabilità finanziaria
cpv. capoverso/i
CSOAA Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l’aiuto agli andicappati
LAI Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità
LAVS Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPar Legge federale sulla parità dei sessi
LPD Legge federale sulla protezione dei dati
LSu Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi)
OAI Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità
OAVS Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super stiti
PSPIA Prestazioni volte a sostenere e promuovere l’integrazione degli andicappati
SCI Sistema di controllo interno DFI UFAS | Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l’aiuto agli andicappati (CSOAA) Valide dal 1.1.2024, valida per i sussidi degli anni d’esercizio 2024 – 2027 | Stato: 3.2023 |
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UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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1. Disposizioni generali
1.1 Basi giuridiche
1001 La conclusione e l’attuazione del contratto per la conces
sione di aiuti finanziari si fondano sulle basi giuridiche se guenti (elenco non esaustivo):
– articoli 74 e 75 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20); – articoli 108–110 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI; RS 831.201); – articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre
1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS; RS 831.10); – articoli 222 – 225 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101); – legge del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le inden nità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1); – Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l’aiuto agli andicappati, valida per i sussidi degli anni d’esercizio 2024 – 2027 (CSOAA 2024 – 2027); – legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1); – legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (RS 151.1).
1002 Gli allegati sono parte integrante della CSOAA. Le loro di
sposizioni sono assimilabili a quelle della circolare e ven gono modificate nel quadro della stessa procedura.
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1.2 Articolo sullo scopo
1003 Per promuovere e consentire l’autonomia e la responsabi
lità individuale dei beneficiari di prestazioni individuali dell’AI1 secondo la prima parte, capitolo 3 della LAI come pure dei loro familiari, vengono erogati sussidi a organizza zioni private d’aiuto alle persone con disabilità.
Sono sostenute prestazioni fornite nell’ottica dell’aiuto all’autoaiuto e in particolare al fine di consentire e favorire la libertà di compiere le proprie scelte, la condotta parteci pativa della vita (inclusione) e la piena partecipazione degli interessati ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Le prestazioni sostenute devono avere in primo luogo gli obiettivi seguenti:
1. soddisfare l’attuale bisogno di aiuto e informazione delle
persone con disabilità e dei loro familiari;
2. promuovere lo sviluppo personale, l’autodeterminazione,
l’autorappresentazione, l’autonomia e l’inclusione delle persone che beneficiano di prestazioni individuali dell’AI;
3. sensibilizzare la popolazione, le autorità e le istituzioni su
temi relativi alla disabilità e contribuire alla promozione di una migliore accessibilità al contesto sociale e all’inclu sione.
1004 Sono considerate persone con disabilità secondo l’arti
colo 74 LAI le persone che negli ultimi dieci anni hanno be neficiato di una prestazione individuale dell’AI secondo la prima parte, capitolo 3 della LAI.
1 Lo stesso vale per le persone che si trovano nella fase del rilevamento tempestivo o che ri schiano di diventare invalide e sono quindi in procinto di richiedere una prestazione dell’AI. Sono considerate aventi diritto ai sussidi anche le persone che hanno beneficiato di una mi sura di pedagogia speciale ordinata da una competente autorità cantonale ai sensi degli arti coli 4–6 dell’Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2017. DFI UFAS | Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l’aiuto agli andicappati (CSOAA) Valide dal 1.1.2024, valida per i sussidi degli anni d’esercizio 2024 – 2027 | Stato: 3.2023 |
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Le organizzazioni mantello sono responsabili per la defini zione delle priorità e la ripartizione dei sussidi tra le loro submandatarie, nonché per l’applicazione delle disposizioni contrattuali e delle prescrizioni della CSOAA.
1.3 Beneficiari di prestazioni aventi diritto
1006 Sono considerati beneficiari di prestazioni le persone con
disabilità, i loro familiari e altre persone di riferimento che hanno un rapporto stretto con le persone con disabilità.
1007 Nel caso delle prestazioni volte a sostenere e promuovere
l’integrazione degli andicappati (PSPIA) fa parte dei benefi ciari di prestazioni aventi diritto anche il vasto pubblico.
1008 Nella presente circolare è utilizzato in linea di massima il
termine «persone con disabilità», che indica le persone di cui all’articolo sullo scopo.
1.4 Principio degli aiuti finanziari (art. 7 LSu)
1009 Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 74 LAI sono a destina
zione vincolata e vengono concessi per prestazioni fornite in modo adeguato ed economico. In base alla legge sui sussidi, per l’esercizio art. 74 LAI va fatto ricorso proporzio nalmente alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili (volontariato, contributi di partecipanti a corsi ecc.), ai mezzi finanziari esistenti / liberamente disponibili e ad altre fonti di finanziamento (donazioni e altri ricavi) (conforme mente al principio di «sussidiarietà»; v. allegati 4 e 5).
1010 La fornitura di prestazioni adeguata comprende, oltre
all’impostazione dei contenuti, il rapido impiego dei sus sidi AI/AVS per le prestazioni secondo l’articolo sullo scopo della presente circolare.
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1011 In riferimento agli standard riconosciuti (p. es. ZEWO), an
che le donazioni vanno impiegate in tempi brevi. Sono ver sati aiuti finanziari secondo l’articolo 74 LAI conforme mente all’articolo sullo scopo.
1012 Ai fini della presente circolare per «impiego rapido» s’in
tende l’impiego dei sussidi entro il periodo contrattuale in corso.
1013 Le eccedenze (CC 4 positivo) derivanti da attività nel qua
dro dell’articolo 74 LAI sono a destinazione vincolata e sono tese a compensare fluttuazioni (coperture insuffi cienti) oppure vanno restituite in caso di scioglimento o in terruzione del contratto secondo l’articolo 74 LAI.
1.5 Capacità di prestazione propria (sussidiarietà)
1014 Attuazione
La capacità di prestazione propria (capacità economica propria, misure ragionevoli di autoaiuto e altre opzioni di fi nanziamento) sulla base del principio di sussidiarietà viene determinata all’inizio del periodo contrattuale e per la sua intera durata, per la mandataria e le submandatarie, e poi considerata per fissare il sussidio AI/AVS. Dal calcolo della capacità di prestazione propria può risultare una riduzione del sussidio AI/AVS rispetto al periodo precedente, per la mandataria o per le submandatarie. In tal caso, questa ri duzione può essere attribuita ad altre submandatarie nel quadro del CCAF o alla mandataria.
La capacità di prestazione propria viene determinata nuo vamente per ogni periodo contrattuale.
1015 Le organizzazioni vicine alla mandataria e alle submanda
tarie vengono prese in considerazione nel calcolo della ca pacità di prestazione propria. Si considerano «vicine» le or ganizzazioni che hanno uno stretto legame tra loro (p. es. nome simile, scopo, membri dell’organo dirigente, raccolta comune di donazioni o contratti di donazione ecc.) o che
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hanno un’influenza notevole sulla mandataria o sulle sub mandatarie.
1016 Calcolo
Il calcolo della capacità di prestazione propria si effettua determinando il substrato del capitale e il CC 4 (v. modello di calcolo in allegato alla CSOAA).
1017 Substrato del capitale
Dal substrato del capitale calcolato2 e dall’eventuale saldo della tabella di riporto (Allegato 6), se non è già contabiliz zata in questo substrato, viene dedotto il substrato del ca pitale massimo ammissibile. Per «substrato del capitale massimo ammissibile» s’intende la somma dei costi totali per l’esercizio art. 74 LAI moltiplicata per 1,5 (massimo
18 mesi di copertura dei costi in assenza di ricavi). Se il
saldo residuo è positivo, viene impiegato per ridurre gli aiuti finanziari nel periodo contrattuale (saldo positivo residuo: 4 = riduzione annua del substrato del capitale).
1018 Contributo di copertura 4 (CC 4)
In una fase successiva si prende in considerazione il CC 4 positivo medio, che viene fissato sulla base dei quat tro anni (al massimo) precedenti disponibili (ottica prospet tiva). Se sul valore medio per gli anni considerati incidono fattori significativi e straordinari (p. es. legati o donazioni una tantum molto elevati), questo elemento straordinario viene escluso dal calcolo. Se la stima del CC 4 così calco
2 Substrato del capitale (capitale ripartito* dell’organizzazione al 31 dicembre dell’anno dell’ul
tima chiusura di esercizio riveduta): capitale versato + capitale libero (comprese le riserve libere e i fondi liberi) + fondi a destinazione vincolata art. 74 LAI
immobilizzazioni ripartite necessarie per l’esercizio art. 74 LAI (p. es. immobili usati a tal fine ecc.)
franchigia di 200 000 franchi
* Chiave di ripartizione: se un’organizzazione è impegnata anche in altri rami d’esercizio, il substrato del capitale de terminante è per principio computato nella misura del rapporto tra i costi totali dell’art. 74 LAI e le spese complessive secondo la CF. DFI UFAS | Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l’aiuto agli andicappati (CSOAA) Valide dal 1.1.2024, valida per i sussidi degli anni d’esercizio 2024 – 2027 | Stato: 3.2023 |
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lata supera il limite del 2 per cento dei costi totali dell’eser cizio art. 74 LAI e la soglia minima di 50 000 franchi, anche l’importo eccedente il limite del 2 per cento viene dedotto dagli aiuti finanziari in funzione del periodo precedente.
1019 Deduzione di fondi nel calcolo della capacità di presta
zione propria Se nel calcolo della capacità di prestazione propria ven gono dedotti fondi, ad esempio mediante scorporo di atti vità commerciali ai sensi dell’articolo 74 LAI a un’organiz zazione nuova o esistente (spin-off), l’UFAS include i fondi dedotti nel calcolo della capacità di prestazione propria.
1.6 Gruppi target
1020 Per la statistica delle prestazioni, le persone con disabilità
sono raggruppate nei gruppi target seguenti:
persone con una o più disabilità secondo l’articolo 74 LAI, quali
– disabilità mentale/difficoltà di apprendimento; – disabilità uditiva: – disabilità fisica; – disabilità in seguito a malattia; – disabilità psichica; – disabilità visiva; – disabilità per disturbi della parola; – disabilità in seguito a dipendenza.
Nella statistica delle prestazioni va rilevato il gruppo target primario.
1.7 Prova del diritto alle prestazioni
1021 L’UFAS può verificare in qualsiasi momento la prova del di
ritto alle prestazioni secondo il N. 1004 o il soddisfacimento di questo requisito. A tal fine deve, se del caso, deve es
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sere inoltrata all’UFAS una tabella Excel contenente co gnome, nome e data di nascita (gg, mm, aaaa) dei clienti che usufruiscono di consulenze con dossier (compresa la mediazione di servizi di interpretariato e di assistenza), di corsi e di accompagnamento a domicilio. In alternativa, la mandataria può inserire nel dossier una copia della deci sione relativa al provvedimento AI adottato.
La notifica del rilevamento precoce deve essere annotata e comprovata. La procedura deve essere stabilita caso per
Per i corsi di un giorno e i luoghi d’incontro non è necessa ria alcuna prova.
1022 Dopo aver raggiunto l’età di riferimento dell’AVS, i clienti
aventi diritto continuano a essere considerati tali ai sensi della presente circolare.
1023 I clienti che sono diventati disabili solo dopo aver raggiunto
l’età di riferimento dell’AVS sono considerati aventi diritto ai sensi della presente circolare in virtù dell’articolo 101bis LAVS, ma vanno indicati separatamente e vengono con teggiati dall’UFAS a carico del Fondo AVS. Nell’interesse dei clienti interessati, la mandataria e le submandatarie specializzate devono concludere solo un CCAF con l’UFAS, anche al fine di mantenere il più basso possibile l’onere amministrativo. La fornitura di prestazioni e il con teggio con l’UFAS avvengono sulla base delle disposizioni contrattuali secondo l’articolo 74 LAI.
1024 A livello CCAF non si possono dichiarare e conteggiare
nell’ambito del reporting più prestazioni secondo l’arti colo 101bis LAVS di quelle computate in media per anno nel periodo precedente. L’importo massimo del sussidio AVS è stabilito nel CCAF.
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1.8 Attività di volontariato
1025 Per «attività di volontariato» s’intende la fornitura di presta
zioni da parte di persone cui non è versato alcun salario. Il sussidio AI/AVS è versato se queste prestazioni sono state convenute in un piano programmatico e adempiono i requi siti qualitativi posti. Sono indennizzate le spese assicura tive, le spese amministrative per il reclutamento e il coordi namento, le spese effettivamente sostenute per pasti, spo stamenti e materiale, nonché importi moderati (significati vamente più bassi rispetto a salari comparabili) a titolo di ri conoscimento dell’impegno profuso ecc.
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2. Condizioni per gli aiuti finanziari
2.1 In generale
2001 Le organizzazioni che ricevono sussidi AVS/AI superiori a
300 000 franchi vanno iscritte nel registro di commercio.
2002 Le organizzazioni che ricevono aiuti finanziari secondo l’ar
ticolo 74 LAI s’impegnano a rispettare la legge sulla parità dei sessi, in particolare le disposizioni volte a garantire un salario uguale per un lavoro di uguale valore a donne e uo mini e l’eliminazione di svantaggi nei confronti delle per sone con disabilità.
2.2 Rapporto contrattuale tra l’UFAS e l’organizzazione
mantello/mandataria
2003 L’UFAS conclude un CCAF secondo l’articolo 74 LAI e l’ar
ticolo 101bis LAVS con organizzazioni mantello private per l’aiuto alle persone con disabilità. Le organizzazioni man tello ancorano i gruppi target e le prestazioni nei loro docu menti di lavoro (ad esempio nella strategia), nel senso dell'articolo sullo scopo. La durata di questi contratti è di quattro anni.
2.3 Definizione di organizzazione (mandataria e sub-
mandataria)
2004 Funzione/Ruolo dell’organizzazione mantello (manda
taria) La mandataria è l’interlocutrice diretta dell’UFAS per quanto concerne il CCAF: tutti i contatti devono avvenire esclusivamente tramite gli interlocutori delle due parti con trattuali menzionati nel CCAF. La mandataria coordina, so stiene e sorveglia la fornitura di prestazioni stabilita nel contratto da parte delle sue submandatarie e veglia a che siano garantite condizioni eque. Nei subcontratti sono defi niti, tra l’altro, i sussidi AI/AVS, le categorie di prestazioni
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pattuite, le scadenze, le regole d’intervento e le possibilità di sanzione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2005 La mandataria assume la sua funzione e il suo ruolo intera
gendo attivamente e regolarmente con le sue submandata rie, che rappresenta nei confronti dell’UFAS.
2006 L’indennità annua per la funzione di organizzazione man
tello viene fissata all’inizio di ogni periodo contrattuale e re sta per principio invariata per la sua intera durata. L’inden nità è calcolata in base ai sussidi delle submandatarie per il
2022 e ammonta, per ciascuna submandataria, ad almeno
1000 franchi o al 5 per cento del sussidio AI/AVS della me
desima, fino a un massimo di 5000 franchi.
2.4 Definizione di organizzazione privata per l’aiuto al-
le persone con disabilità
2007 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari
La conclusione di un Contratto per la concessione di aiuti finanziari (CCAF) presuppone l’adempimento delle condi zioni indicate nella presente circolare.
2008 La definizione di organizzazione per l’aiuto alle persone
con disabilità vale sia per l’organizzazione mandataria (mandataria) che per l’organizzazione submandataria (sub mandataria). L’organizzazione deve essere di diritto privato e di utilità pubblica, essere esentata dalle imposte canto nali e da quella federale diretta nonché avere sede in Sviz zera. Il suo obiettivo, definito negli statuti, deve essere senza scopo di lucro, di interesse pubblico e finalizzato al benessere di terzi. I mezzi finanziari devono essere impie gati in modo adeguato ed economico. L’organo dirigente è composto da membri indipendenti l’uno dall’altro. Il/La pre sidente (e il/la suo/sua supplente) e il/la responsabile della gestione (e il/la suo/sua supplente) non possono avere le gami personali tra loro. I membri operativi della mandataria
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non hanno diritto di voto. La separazione personale tra il li vello strategico e quello operativo è garantita in base alla dimensione dell’organizzazione, secondo il principio di una buona governance. La mandataria dispone di uno SCI suf ficiente (almeno principio del doppio controllo, regolamen tazione delle firme e delle competenze), che viene regolar mente verificato ed eventualmente adeguato e che può es sere comprovato.
2009 L’organizzazione persegue l’obiettivo di impegnarsi in mi
sura determinante a tutti i livelli in favore delle persone con disabilità e/o dei loro familiari stretti e di coinvolgerli (auto rappresentazione). Le nuove assunzioni di collaboratori e le nuove nomine di membri di organi di direzione vanno ef fettuate in vista di questo obiettivo. L'attuazione di questi requisiti deve essere presa in considerazione dall'organiz zazione nei suoi processi relativi al personale e può essere verificata nell'ambito di un audit in loco.
2017 A una mandataria fanno capo organizzazioni e/o stabili
menti indipendenti dal punto di vista giuridico. La mandata ria garantisce che gli aiuti finanziari vengano impiegati in modo adeguato ed economico. Essa gestisce e coordina le prestazioni concordate e orienta la propria offerta al mag gior numero possibile di clienti ed a quelli nuovi. Gli obiet tivi delle prestazioni devono avere un legame con i docu menti di lavoro dell’organizzazione (per esempio nella stra tegia).
2011 La mandataria stessa fornisce le prestazioni stabilite con
trattualmente (compreso le spese per la funzione di orga nizzazione mantello) nella misura di almeno il 10 per cento del sussidio AI/AVS o, se il 10 per cento è superiore a
300 000 franchi, almeno nella misura di 300 000 franchi.
Per la fornitura delle altre prestazioni può ricorrere a terzi, concludendo con essi subcontratti. Ogni subcontratto deve essere concluso per iscritto, applicare – se del caso – le di sposizioni della presente circolare e accordare alla manda taria e all’UFAS un diritto di consultazione degli atti.
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2012 Sono considerate submandatarie:
– in primo luogo le organizzazioni private di utilità pubblica attive esclusivamente o in larga misura nell’ambito dell’aiuto alle persone con disabilità. – In secondo luogo, in assenza di organizzazioni di utilità pubblica dell’aiuto privato alle persone con disabilità ai sensi del N. 2018 adatte a fornire le prestazioni confor memente al bisogno, possono essere prese in conside razione altre organizzazioni private di utilità pubblica. La documentazione comprovante questa situazione va inol trata all’UFAS. – In casi eccezionali è possibile collaborare con subman datarie che non rientrano nella categoria delle organizza zioni private di utilità pubblica. In questi casi la mandata ria deve dapprima dimostrare che per ragioni tecniche o economiche non è in grado di garantire una fornitura di prestazioni conforme al bisogno, né direttamente né ri correndo a submandatarie.
2013 Se una submandataria riceve sussidi AI/AVS tramite più
CCAF per le prestazioni fornite, le mandatarie interessate sono tenute a coordinare tra loro le prestazioni.
2014 Nuove stipulazioni e rescissioni di contratti con submanda
tarie vanno comunicate immediatamente all’UFAS ed evi tate il più possibile nel corso del periodo contrattuale. In caso di rescissione, va fatto un conteggio di eventuali fondi di compensazione (e saldi positivi secondo la tabella di progressione). Le nuove stipulazioni e le rescissioni di con tratti vengono esaminate dall’UFAS per verificarne la con formità alle disposizioni contrattuali e approvate.
2015 Eventuali modifiche del nome della mandataria o delle sub
mandatarie vanno comunicate all’UFAS.
2016 Larga misura
La mandataria deve occuparsi totalmente o in larga misura dell’aiuto alle persone con disabilità.
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2017 Il criterio della «larga misura» nel CCAF significa che a li
vello contrattuale la mandataria deve rispettare almeno uno dei criteri seguenti per un anno d’esercizio:
– almeno il 50 per cento dei clienti è costituito da benefi ciari di prestazioni; – almeno 1000 clienti sono beneficiari di prestazioni; – i costi totali per le prestazioni fornite ai beneficiari di pre stazioni secondo l’articolo 74 LAI ammontano ad almeno
1 000 000 franchi.
2018 Le prestazioni devono essere offerte a livello nazionale o di
regione linguistica e in modo costante. Le prestazioni se condo l’articolo sullo scopo devono essere fornite in Sviz zera ed essere accessibili al pubblico in linea di principio.
2019 La mandataria s’impegna a verificare regolarmente la pro
pria offerta, a ottimizzarla e, se del caso, ad adeguarla in funzione del bisogno attuale. L’UFAS deve essere infor mato dei risultati.
2.5 Sussidio AI/AVS
2020 I sussidi AI/AVS sono concessi unicamente per prestazioni
adeguate ed economiche e per beneficiari di prestazioni aventi diritto secondo l’articolo sullo scopo.
2021 I valori di riferimento per unità di prestazione accettati
dall’UFAS per la valutazione dell’economicità figurano in al legato. Se i costi per unità di prestazione superano il rela tivo valore di riferimento a livello della mandataria, quest’ul tima deve fornire una motivazione al riguardo nel quadro del reporting. Se del caso, l’UFAS concorda misure ade guate con la mandataria e, se necessario, adotta misure sanzionatorie in conformità ai N. 4008 segg.
2022 Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner
contrattuale corrisponde al massimo al sussidio del periodo contrattuale precedente (v. art. 108quater cpv. 1 OAI).
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2023 Per il periodo contrattuale 2024 – 2027, il rincaro positivo
sarà preso in considerazione per i contributi AI/AVS come segue: Il rincaro per l’anno in corso si basa sul rincaro an nuale al 31 dicembre dell’anno precedente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo e viene adeguato in base all’ultimo adeguamento. L’adeguamento viene effettuato tramite gli acconti ordinari. Per il primo anno contrattuale 2024, l’inflazione sarà calcolata sulla base dell’indice al 31.12.2023.
2024 Per il periodo contrattuale 2024 – 2027 non saranno con
cessi sussidi per prestazioni nuove o più estese.
2025 A livello della mandataria e delle submandatarie, il grado di
finanziamento AI medio su quattro anni non deve superare l’80 per cento.
Per «grado di finanziamento AI» s’intende il rapporto tra il sussidio AI/AVS e i costi totali dell’esercizio art. 74 LAI. In caso di superamento di questo limite, il sussidio AI/AVS va ridotto di conseguenza.
2.6 Prescrizioni minime in materia di struttura, gestio-
ne e reporting, revisione dei conti inclusa
2026 Rilevamento delle prestazioni e dei clienti
Le organizzazioni devono rilevare in modo costante e siste matico le loro prestazioni nell’ambito dell’esercizio art. 74 LAI. I requisiti figurano nelle direttive sul reporting.
2027 Per le organizzazioni vanno applicati i seguenti standard di
presentazione dei conti:
per un sussidio AI/AVS (compresa l’indennità per la fun zione di organizzazione mantello)
– fino a 300 000 franchi, le organizzazioni devono gestire la propria contabilità almeno secondo i principi commer ciali;
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– per un sussidio AI/AVS superiore ai 300 000 franchi, de vono gestire la propria contabilità secondo le norme Swiss GAAP RPC 21 e 28.
2028 Per ogni mandataria e submandataria va allestita una con
tabilità analitica (CA) con ripartizione dei costi per centro di costo e per unità di costo per l’esercizio art. 74 LAI, che va inviata all’UFAS tramite la mandataria unitamente alle re stanti informazioni di base. La mandataria elabora per l’UFAS una CA consolidata.
2029 La CA distingue i tipi di costo, i centri di costo e le unità di
costo. La CA deve consentire di risalire alla CF (dichiara zione di tutte le spese e i ricavi). Dopo la delimitazione, le spese e i ricavi vanno ripartiti, per quanto possibile, diretta mente tra le unità di costo. Se un’organizzazione è impe gnata anche in attività non pertinenti all’esercizio art. 74 LAI, i ricavi che non possono essere interamente attribuiti a quest’ultimo vanno computati nella misura del rapporto tra i costi totali dell’esercizio art. 74 LAI e le spese complessive secondo la CF e ripartiti sull’esercizio art. 74 LAI.
2030 I centri di costo vanno ripartiti o compensati proporzional
mente tra le unità di costo. I flussi di valori vanno adegua tamente documentati.
2031 Ulteriori requisiti figurano nelle direttive sul reporting.
2.7 Eccedenza di copertura e insufficienza di copertu-
ra – Contributo di copertura 4 (CC 4)
2032 Impiego del contributo AI e obbligo di rimborso (vale
per la mandataria e le submandatarie) Principio della destinazione vincolata: un’eccedenza di co pertura eventualmente risultante complessivamente per le unità di costo art. 74 (CC 4 positivo) non può essere distri buita né utilizzata per uno scopo diverso da quello previsto, ma va per principio utilizzata negli anni successivi al fine
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del conseguimento degli obiettivi ed è soggetta a un ob bligo di rimborso condizionale (v. N. 4011).
2033 Per tutte le organizzazioni il CC 4 viene registrato annual
mente secondo la CA in una tabella di progressione (v. al legato). Alla fine di un periodo contrattuale è ammessa la compensazione di CC 4 negativi con CC 4 positivi.
2034 Nell’allegato al conto annuale dell’anno in esame va indi
cato che le eccedenze derivanti dagli aiuti finanziari sono capitali di fondo a destinazione vincolata.
2035 Per le organizzazioni che beneficiano contrattualmente di
un sussidio AI/AVS annuo superiore a 300 000 franchi, il CC 4 è contabilizzato al più tardi nell’anno successivo (ov vero l’anno seguente a quello in esame) e registrato in un fondo di compensazione a destinazione vincolata art. 74 LAI separato. In tal caso si deve imperativamente aggiun gere un’indicazione nell’allegato al conto annuale. Per quanto concerne la compensazione, è applicabile per ana logia il N. 2033. La mandataria deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento informazioni dettagliate circa l’alimentazione e l’impiego del fondo di compensazione.
2036 Valgono le seguenti regole:
– il valore del fondo di compensazione ammonta al mas simo al sussidio AI/AVS previsto dal relativo contratto; – le correzioni della CA derivanti dal reporting dell’UFAS che incidono sul CC 4 devono essere apportate nel fondo di compensazione/nella tabella di progressione; – non è ammesso il trasferimento di contributi di copertura o di fondi di compensazione art. 74 LAI tra le organizza zioni (mandataria e submandatarie). La mandataria può disciplinare individualmente le prestazioni e i sussidi AI/AVS tramite subcontratti in conformità con il N. 2011 CSOAA; – non vengono annotati fondi di compensazione negativi.
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3. Prestazioni sovvenzionate
3.1 Prestazioni/Categorie di prestazioni (secondo la
panoramica delle prestazioni, Allegato 1)
Prestazioni destinate a persone specifiche
Principio
Tutte le prestazioni sovvenzionate sono definite in piani programmatici convenuti contrattualmente in conformità con l’articolo sullo scopo e per i vari gruppi target.
3001 Individuali, specifiche per le persone con disabilità e i
loro familiari:
– consulenza sociale e nell’organizzazione della realtà quotidiana da parte di specialisti; – consulenza sociale e nell’organizzazione della realtà quotidiana da parte di diretti interessati (consulenza tra pari) con il sostegno di specialisti; – mediazione di servizi di assistenza da parte di specialisti; – accompagnamento a domicilio da parte di specialisti; – consulenza in materia di costruzione da parte di speciali sti; – consulenza giuridica da parte di specialisti.
Indicazione generale: le attività di base per le singole prestazioni sono ora indi cate separatamente nel piano programmatico e fanno parte integrante della prestazione specifica individuale in que stione.
3002 Per gruppi, specifiche per le persone con disabilità e i
loro familiari:
– media e pubblicazioni redatti e pubblicati senza barriere per i gruppi target;
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– sviluppo, elaborazione e diffusione di materiale informa tivo e media redatti e pubblicati in modo accessibile per i gruppi target; – centro d’informazione e documentazione; – corsi per le persone con disabilità e per i loro familiari (con e senza pernottamento). I contenuti dei corsi, in particolare gli obiettivi e la trasmissione delle informa zioni, devono essere impostati specificamente per i gruppi target. Il bando d’iscrizione e l’attuazione avven gono senza barriere (anche per le persone con disabilità multiple e i loro familiari). Per i corsi di un giorno non va fornita alcuna prova relativa ai partecipanti; affinché siano computabili si applicano anche in questo caso i principi del contenuto specifico per il gruppo target in conformità al relativo piano programmatico e del bando d’iscrizione e dell’attuazione senza barriere. I contenuti specifici dei corsi devono essere elaborati per le catego rie di corsi seguenti: a) corsi che forniscono abilità ai clienti: «aiuto all’autoaiuto» (autonomia); b) corsi che permettono ai clienti di mantenere i «contatti sociali – tempo libero e sport»;
Indicazione generale: le attività di base per le singole prestazioni di corso sono indicate separatamente nel piano programmatico; per mo tivi tecnici, il reporting viene effettuato nella cartella di la voro alla voce «PSPIA: attività di base con tema specifico». Queste attività di base sono computate quali «prestazioni destinate a persone specifiche»;
– luoghi d’incontro concepiti per le persone con disabilità e i loro familiari e realizzati senza barriere.
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3.2 Prestazioni non destinate a persone specifiche
(PSPIA)
3003 Prestazioni volte a sostenere e promuovere l’integra
zione degli andicappati PSPIA:
– media e pubbliche relazioni in generale; – attività di base con tema specifico / progetti art. 74 LAI; – promozione dell’aiuto reciproco;
3004 I progetti art. 74 LAI con un volume di spesa superiore a
100 000 franchi vanno sottoposti preventivamente all’UFAS
per approvazione. Le richieste inviate successivamente per progetti già avviati non vengono approvate con effetto re troattivo. Per i progetti approvati va redatto un reporting an nuale, da inoltrare all’UFAS. Quest’ultimo si riserva di coor dinare le autorizzazioni ai progetti con l’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD). I progetti in corso e quelli conclusi con un volume di spesa superiore a 100 000 franchi vanno pubblicati sul sito Inter net dell’organizzazione in un portfolio (contenente man dato, organizzazione, tappe principali e conclusione del progetto). I progetti con un volume di spese inferiore a
100 000 franchi non necessitano dell’approvazione preven
tiva dell’UFAS. Devono tuttavia esserne documentati gli obiettivi e i contenuti.
3.3 Piani programmatici
3005 I piani programmatici descrivono le prestazioni e gli obiet
tivi associati che rientrano nell'esercizio art. 74 LAI e costi tuiscono una parte integrante del rispettivo CCAF 2024 - 2027.
3006 La mandataria deve presentare per ogni categoria di pre
stazioni prevista (v. punti 3.1 e 3.2) almeno un piano pro grammatico, possibilmente consolidato, per tutte le orga nizzazioni con le stesse prestazioni aderenti al medesimo contratto (mandataria e submandatarie).
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3.4 Comunicazione delle prestazioni (sito Internet, ob
bligo di pubblicazione ecc.)
3007 Le organizzazioni pubblicano i contenuti delle loro presta
zioni sul loro sito Internet, sui loro media digitali o sui loro media cartacei. Devono garantire un accesso senza bar riere dal punto di vista contenutistico e tecnico (p. es. tra mite linguaggio semplice o semplificato, facilità di lettura ecc.).
3.5 Spese computabili
3008 Le spese previste per ogni anno contrattuale vanno indi
cate nel piano programmatico; prima della conclusione del contratto l’UFAS ne verifica la plausibilità.
3.6 Delimitazione delle prestazioni e regolamentazione
delle compensazioni
3009 Per ogni CCAF viene fissato un importo massimo del sus
sidio AI/AVS complessivo. Questo comprende un importo massimo del sussidio AI/AVS per le prestazioni non desti nate a persone specifiche. Per l’importo massimo del sus sidio AVS si rimanda al N. 1024.
3010 Nel caso delle prestazioni non destinate a persone specifi
che (PSPIA), per la prestazione «Media e pubbliche rela zioni in generale» (categoria di compensazione B) è fissato un sussidio AI/AVS massimo del 5 per cento del sussidio
3011 Tra le prestazioni destinate a persone specifiche è possi
bile procedere a compensazioni (tra prestazioni supple mentari e mancanti). Il sussidio AI/AVS non impiegato per le prestazioni non destinate a persone specifiche può es sere compensato con prestazioni supplementari destinate a persone specifiche. Se nel periodo contrattuale alcune
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prestazioni non possono essere fornirle, occorre infor marne per tempo l’UFAS.
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4. Procedura per gli aiuti finanziari
4.1 Contratto CCAF
4.1.1 Conclusione del CCAF (inoltro tramite la richiesta
di aiuti finanziari)
4001 Il CCAF viene concluso mediante discussioni contrattuali e
comprende i seguenti documenti:
– richiesta formale della mandataria all’UFAS secondo l’apposito modulo separato; – contratto firmato, inclusi i relativi allegati (A–E).
4.1.2 Durata
4002 Il periodo contrattuale inizia il 1° gennaio 2024 e termina il
31 dicembre 2027.
4.1.3 Vie legali
4003 Qualora un’organizzazione mantello e l’UFAS non giun
gano a un accordo contrattuale, l’UFAS emana su richiesta una decisione impugnabile in materia di diritto ai sussidi.
4.1.4 Rapporto giuridico
4004 Il contratto con l’UFAS disciplina il rapporto giuridico tra
l’UFAS e la mandataria.
4.1.5 Diritto di consultazione e obbligo di informare
4005 La mandataria e le submandatarie sono tenute in qualsiasi
momento a fornire all’UFAS informazioni sull’impiego dei sussidi, ad autorizzare la consultazione di tutta la docu mentazione rilevante da parte degli organi di controllo e a dar loro accesso ai locali aziendali della mandataria e delle
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submandatarie (v. art. 15c Lsu). Una tale verifica è di re gola preannunciata dall’UFAS, ma in certi casi può essere effettuata anche senza preavviso. In caso di modifica degli statuti nel corso del periodo contrattuale, una copia degli statuti (della mandataria e delle submandatarie) deve es sere sottoposta all’UFAS.
4.1.6 Entrata in vigore e soluzioni transitorie
4006 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2024 ed
è applicabile al periodo contrattuale 2024 – 2027.
4007 In casi di rigore l’UFAS può concordare con la mandataria
soluzioni transitorie per l’attuazione della presente circo lare. Si ha un caso di rigore quando gli adeguamenti deri vanti dalle nuove disposizioni mettono fortemente a rischio l’esistenza della mandataria o delle submandatarie (in par ticolare il fallimento).
4.1.7 Inadempienza totale o parziale (sanzioni)
4008 Se la mandataria può prevedere che non le sarà possibile
raggiungere gli obiettivi e adempiere le condizioni o i pre supposti stabiliti nel contratto, deve immediatamente infor mare l’UFAS per iscritto e presentargli una proposta ri guardo all’ulteriore modo di procedere. Se non è d’accordo con la proposta avanzata o viene a conoscenza in altro modo dell’inadempienza totale o parziale, l’UFAS emette una diffida nei confronti della mandataria, imponendole un termine per l’eliminazione dei vizi o il ripristino della confor mità al contratto. Successivamente, la procedura è discipli nata dall’articolo 28 LSu.
4009 Se la mandataria viola il proprio obbligo di informare,
l’UFAS può negarle la concessione di aiuti finanziari op pure esigere la restituzione dei sussidi già versati, secondo l’articolo 40 LSu.
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4.1.8 Rescissione del contratto
4010 Se la mandataria ha ottenuto la concessione degli aiuti fi
nanziari violando norme giuridiche oppure sulla base di di chiarazioni inesatte o incomplete, l’UFAS può rescindere il contratto in qualsiasi momento. Con la rescissione, l’UFAS esige la restituzione dei sussidi già versati, secondo gli arti coli 30 seg. LSu.
4011 Se un CCAF secondo l’articolo 74 LAI è interrotto (p. es.
per disdetta, mancato rinnovo del contratto o scioglimento dell’organizzazione), per la prestazione già fornita occorre procedere a un conteggio finale e restituire all’UFAS even tuali riserve da eccedenze di copertura nonché gli accanto namenti o fondi costituiti a carico dell’articolo 74 LAI.
4.2 Reporting
4.2.1 Rapporto dell’organizzazione mantello (mandata-
ria)
4012 Dati annuali del reporting
Per ogni anno contrattuale la mandataria deve inoltrare in forma elettronica i dati del reporting completi e corretti (tra mite la cartella di lavoro).
La cartella di lavoro deve contenere:
– il reporting delle prestazioni destinate a persone specifi che e di quelle non destinate a persone specifiche; – dati dell’organizzazione (ETP ecc.); – CA (mandataria e submandatarie); – statistica delle prestazioni e dei clienti (SPC) (mandataria e submandatarie); – autovalutazione della prestazione.
Ulteriori documenti:
– tabella di progressione con i contributi di copertura (man dataria e submandatarie); DFI UFAS | Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l’aiuto agli andicappati (CSOAA) Valide dal 1.1.2024, valida per i sussidi degli anni d’esercizio 2024 – 2027 | Stato: 3.2023 |
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– dichiarazione di completezza (mandataria); – elenco dei legami economici (mandataria; solo all’inizio del periodo contrattuale).
4013 La mandataria provvede affinché le ore prestate per le sin
gole attività siano documentabili fino al livello dei fornitori di prestazioni.
4014 Ogni anno, per ogni organizzazione vanno inoltre messi a
disposizione dell’UFAS in forma elettronica i dati seguenti:
– rapporto annuale e/o rapporto di gestione; – rapporto di revisione (attestato, bilancio, conto econo mico e allegato) o rapporto dell’ufficio di controllo firmato; – dichiarazione di completezza (quelle delle submandata rie sono archiviate presso la mandataria).
4015 Le organizzazioni che beneficiano di un sussidio AI/AVS
annuo inferiore a 300 000 franchi hanno la possibilità di inoltrare il rapporto dell’ufficio di controllo (compreso il conto annuale riveduto).
4016 I requisiti dettagliati figurano nelle direttive sul reporting.
4017 Dopo aver esaminato i dati del reporting, l’UFAS redige un
rapporto annuale all’attenzione della mandataria. La man dataria trasmette il rapporto all’organo di gestione.
4018 Se, nonostante il termine supplementare concesso, le in
formazioni e i dati richiesti per la verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali non vengono inoltrati o lo sono in modo incompleto o scorretto, oppure sussistono fondati dubbi di altro genere sull’adempimento del contratto, l’UFAS può trattenere o ridurre gli acconti finché le informa zioni e i dati non saranno disponibili con una qualità suffi ciente e potranno essere trattati oppure sarà di nuovo ga rantita la conformità al contratto.
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4.2.2 Scadenze
4019 I dati annuali del reporting dell’anno in esame menzionati
nelle direttive sul reporting vanno inoltrati all’UFAS entro il 30 giugno dell’anno civile successivo. Il termine può essere prorogato solo in casi imprevedibili e debitamente motivati.
4020 L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario
o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
4.3 Procedura
4.3.1 Cambiamenti
4021 I cambiamenti dei dati di contatto della mandataria e degli
statuti vanno comunicati per iscritto all’UFAS. Nota: la mandataria deve comunicare all’UFAS per iscritto, con firma doppia, qualsiasi modifica delle coordinate del conto per il versamento dei sussidi AI/AVS.
4022 È possibile offrire nuove categorie di prestazioni nel corso
del periodo contrattuale solo in casi eccezionali e previa autorizzazione dell’UFAS. La soppressione di categorie di prestazioni stabilite nel contratto deve essere tempestiva mente comunicata all’UFAS, indicandone il motivo.
4.3.2 Requisiti qualitativi
4023 I requisiti qualitativi comprendono prescrizioni e criteri di
verifica qualitativi concernenti:
– la struttura dell’organizzazione; – il personale; – la qualità dei processi delle prestazioni; – i risultati.
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4024 La mandataria è responsabile per l’adempimento dei requi
siti qualitativi (compresa l’osservanza dei termini) da parte sua e delle submandatarie aderenti al contratto.
4.3.3 Protezione dei dati
4025 Le parti contraenti s’impegnano a rispettare le regolamen
tazioni federali e cantonali vigenti in materia di protezione dei dati.
4.3.4 Audit dell’UFAS
4026 Gli audit sono tesi a valutare l’adempimento dei requisiti e
delle direttive concernenti gli aiuti finanziari secondo l’arti colo 74 LAI. Per questo esame l’UFAS è, tra l’altro, autoriz zato a richiedere dati personali. A livello della mandataria si svolge almeno un audit per periodo contrattuale. Se del caso, possono essere svolti audit supplementari, o even tualmente audit presso le submandatarie.
4.3.5 Modalità di pagamento
4027 – Il sussidio AI/AVS di un periodo contrattuale viene ver
sato in otto acconti. – Con gli acconti viene pagato di regola il 50 per cento del sussidio annuo AI/AVS. – Gli acconti vengono confrontati di volta in volta con le prestazioni effettivamente fornite secondo i dati del re porting (sottoposti a una verifica di plausibilità) e, in caso di divergenza superiore al 20 per cento, adeguati di con seguenza. – Il sussidio AI/AVS viene conteggiato alle tariffe stabilite contrattualmente per unità di prestazione secondo l’alle gato D al CCAF. – Al termine del periodo contrattuale viene effettuato un conteggio delle prestazioni effettivamente fornite. Il saldo
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di compensazione per l’intero periodo contrattuale è cal colato dopo la presentazione e la verifica dei dati (defini tivi) del reporting dell’ultimo anno contrattuale. – Un eventuale saldo residuo a favore dell’UFAS risultante dal conteggio finale può essere compensato con i sussidi AI/AVS del periodo successivo.
4.3.6 Conclusione del periodo contrattuale
4028 Alla conclusione del periodo contrattuale si effettua un con
teggio finale.
4.3.7 Pubblicazione del conto annuale e del rapporto di
gestione
4029 I conti
1. 0annuali e i rapporti di gestione devono essere pub
blicati2ogni anno in tempi brevi (p. es. dopo l’approvazione da parte
8 dell’assemblea) su qualsiasi sito web esistente.
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Allegati
1 Panoramica delle prestazioni (prestazioni e categorie
di prestazioni)
2 Direttive sul reporting
3 Requisiti qualitativi
4 Calcolo della capacità di prestazione propria (modello)
5 Calcolo della capacità di prestazione propria (schema)
6 Tabella di progressione per il CC 4
7 Modello di piano programmatico
8 Guida relativa al piano programmatico
9 Valori di riferimento per unità di prestazione
10 Dichiarazione di completezza per l’anno xy
11 Elenco dei legami economici per l’anno xy (se del
caso)
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