Informationen betreffend die Auswirkungen der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen der Modernisierung der Aufsicht auf die Übernahme der Posttaxen und Postgebühren
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito AVS, previdenza professionale e PC
22.01.2024
Informativa n. 479 per le casse di compensa- zione AVS e gli organi di esecuzione PC
Informazioni sugli effetti delle disposizioni di legge e di ordinanza concernenti la modernizzazione della vigilanza sull’assunzione di tasse e diritti postali
Nell’ambito del progetto di modernizzazione della vigilanza, nella sua seduta del 22 novembre 2023 il Consiglio federale ha adottato le modifiche di ordinanza e fissato l’entrata in vigore delle modifiche di legge e di ordinanza al 1° gennaio 2024.
Queste modifiche hanno un impatto concreto sulle disposizioni della Circulaire concernant la prise en charge des taxes et droits sur l’acheminement postal des lettres et des colis ainsi que sur le trafic des paiements postaux (CTDP, disponibile anche in tedesco), che entreranno in vigore rispettivamente il 1° gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025.
Modifica con effetto dal 1° gennaio 2024 Soppressione dell’obbligo di istituire agenzie comunali AVS per le casse di compensazione cantonali AVS Dal 1° gennaio 2024 le casse di compensazione cantonali AVS non sono più tenute a istituire agenzie comunali. Tale obbligo è stato soppresso con la modifica di legge. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2024 le tasse postali delle agenzie comunali non vengono più rimborsate alle casse di compensazione cantonali AVS. Gli atti normativi cantonali possono prevedere la continuazione dell’attività delle agenzie comunali o la loro riapertura, ma devono anche regolarne il finanziamento a livello cantonale.
Modifica con effetto dal 1° gennaio 2025 Utilizzo del conteggio centralizzato tramite l’UCC per altri compiti (N. 5001 segg. CTDP) In precedenza le casse di compensazione AVS potevano utilizzare il conteggio centralizzato delle tasse e dei diritti postali anche per altri compiti conferiti loro da un Cantone o da un’associazione fondatrice. Queste tasse vengono fatturate ogni anno alle casse di compensazione AVS sulla base di una rilevazione periodica svolta ogni due anni.
L’articolo 211 capoverso 2 OAVS stabilisce ora che le tasse e i diritti addebitati esclusivamente in relazione a questi compiti delegati devono essere finanziati direttamente a carico dei medesimi. Queste modifiche comportano un adeguamento dei processi delle casse di compensazione AVS, dei sistemi informatici e della Posta Svizzera, la cui attuazione richiede un certo tempo. Questi adeguamenti saranno quindi attuati con effetto dal 1° gennaio 2025. La loro
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Informativa n. 479 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC
introduzione sarà seguita da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle casse di compensazione AVS, della Posta Svizzera e dell’UFAS.
Rilevazione periodica per gli invii postali concernenti gli altri compiti (N. 8009 segg. CTDP) A causa di queste modifiche la rilevazione periodica prevista per il 2024 non verrà effettuata. Il rimborso per il 2024 si baserà sulla rilevazione del 2022. Eventuali modifiche (entrate/uscite) relative ai compiti delegati possono essere comunicate all’UFAS entro il 30 giugno 2024 (N. 8015 CTDP).
Rielaborazione della CTDP Nelle prossime settimane l’UFAS rielaborerà la CTDP, in collaborazione con i rappresentanti delle casse di compensazione AVS e della Posta Svizzera. La consultazione sulla nuova versione della CTDP si svolgerà nella primavera del 2024 tramite la Commissione Vigilanza e organizzazione. Prevediamo inoltre di organizzare un evento informativo per gli organi di esecuzione.
Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a: Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Beatrix Guillet, Settore Vigilanza e organizzazione, beatrix.guillet@bsv.admin.ch