comminatoria di fallimento
Rubrum
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Decreto del 9 luglio 2026 comunicato il 10 luglio 2026
N. d’incarto SBK 26 25
Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento
Composizione
Moses, presidente Togni, attuario
Parti
A._____ ricorrente patrocinato dall’avv. Cesare Lepori
contro
resistente
Oggetto
comminatoria di fallimento
Atto impugnato comminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 23 ottobre 2025
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con precetto esecutivo n. Z.1._____, emesso il 7 luglio 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF), C._____ (oggi: D._____) ha escusso A._____, quale titolare dell’impresa individuale E._____ di A._____, per l’incasso di CHF 709.70, indicando quale causa del credito “Premio C._____ d’impresa PMI, scadenza 01.03.2025”, nonché per CHF 30.00 di spese di diffida, CHF 100.00 per spese d’incasso e CHF 54.00 per spese d’esecuzione. L’atto esecutivo è stato notificato il 24 luglio 2025 e non è stata interposta alcuna opposizione (act. UEF 5).
2. Su domanda di continuazione dell’esecuzione di di C._____, il 23 ottobre 2025 l’UEF ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata il 27 gennaio 2026 (act. B.1; UEF 7).
3. Con ricorso del 6 febbraio 2026, presentato dinnanzi al Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento, A._____ (in seguito: ricorrente) ha impugnato la notificazione del precetto esecutivo, producendo tuttavia la comminatoria di fallimento. Quest’ultima deve pertanto essere considerata quale oggetto del ricorso, chiedendone l’annullamento (act. A.1). C._____ (in seguito: resistente) ha rinunciato a presentare delle osservazioni in merito.
4. Con decisione del 4 marzo 2026, il Tribunale regionale Moesa ha, nel frattempo, dichiarato il fallimento del ricorrente con effetto dal medesimo giorno (act. B.3).
5. Con osservazioni del 18 marzo 2026, l’UEF ha chiesto, in via principale, che il ricorso venga stralciato dai ruoli al passaggio in giudicato della dichiarazione di fallimento e, in via subordinata, che sia respinto nel merito (act. A.2). Successivamente, con scritto del 2 giugno 2026, ha comunicato che si sarebbe proceduto alla liquidazione del fallimento in via sommaria (act. D.7). Le parti hanno rinunciato a presentare ulteriori osservazioni al riguardo (act. A.3).
6. Giusta l’art. 206 cpv. 1 prima frase LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, purché non siano già giunte allo stadio della realizzazione (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF). Le procedure relative a tali esecuzioni divengono pertanto prive d’oggetto. Prima di procedere allo stralcio della causa (art. 242 CPC in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 4 LAdLEF [CSC 220.000]), il giudice deve tuttavia assicurarsi che l’esecuzione non possa riprendere il proprio corso in seguito a una sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 4 LEF).
7. Nel caso in esame, la dichiarazione di fallimento del ricorrente e la successiva decisione di procedere alla liquidazione in via sommaria (act. B.3 e D.7), che escludono la sospensione della procedura per mancanza di attivi, comportano che l’esecuzione n. Z.1._____, concernente un credito sorto anteriormente al fallimento (act. UEF 5), è cessata di diritto ai sensi dell’art. 206 cpv. 1 LEF e non potrà riprendere il proprio corso in applicazione dell’art. 230 cpv. 4 LEF.
8. Il ricorso è pertanto divenuto privo d’oggetto e dev’essere stralciato dai ruoli.
9. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF).
10. Lo stralcio è deciso a giudice unico (art. 9 cpv. 2 LOG [CSC 173.000], art. 16 cpv. 6 OOGTA [CSC 173.010]).
Il Tribunale d’appello pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.
2. Non si prelevano spese processuali né vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
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