onorario del commissario concordatario
Rubrum
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Decisione del 4 agosto 2026 comunicata il 05.08.2026
N. d'incarto SBK 26 82
Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Moses, presidente
Parti
A._____ SA reclamante
contro
B._____ in liquidazione c/o Ufficio esecuzione e fallimenti della Regione Maloja, CP 330, Quadratscha 1, 7503 Samedan resistente
Oggetto
onorario del commissario concordatario
Atto impugnato decisione Tribunale regionale Maloja, giudice unico del 14 luglio 2026, comunicato/a il 15 luglio 2026 (n. d'incarto 335-2025-166)
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione del 1° ottobre 2025 il Tribunale regionale Maloja ha concesso alla B._____ una moratoria concordataria provvisoria di quattro mesi, nominando al contempo quale commissario di concordato C._____. Con successiva decisione del 14 luglio 2026 il Tribunale regionale ha fissato in CHF 17'510.20 l'onorario del commissario concordatario e posto l'importo residuo di CHF 3'362.20 – dopo deduzione degli acconti già versati di complessivi CHF 14'148.00 – a carico della massa fallimentare.
2. Contro tale decisione è insorta con un reclamo al Tribunale d'appello la A._____ SA, chiedendo che le venga riconosciuto, oltre agli anticipi già versati di CHF 14'148.00, l'importo di CHF 4'780.55 (act. A.1).
3. Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3; BORELLA, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3a ed. 2025, art. 311 n. 21 seg.).
La differenza tra l'importo riconosciuto dal Tribunale regionale al commissario di concordato (CHF 17'510.20) e quello rivendicato dalla A._____ SA (CHF 18'928.55) è di CHF 1'418.35, ciò che corrisponde a 8.1 % di IVA sull'importo di CHF 17'510.00 (cfr. act. B.3). Nella decisione impugnata il Tribunale regionale ha spiegato che l'onorario del commissario non soggiace all'imposta sul valore aggiunto (act. B.1, pag. 3). La reclamante non si confronta con tale motivazione.
4. Carente di motivazione, il reclamo è inammissibile. Del resto, quale commissario concordatario non è stata nominata la A._____ SA, bensì C._____. A._____ SA non è quindi legittimata a impugnare in proprio nome la decisione mediante la quale il Tribunale regionale ha stabilito l'onorario del commissario concordatario.
5. Le spese processuali di CHF 200.00 (art. 54 e art. 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamo è deciso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC).
Il Tribunale d’appello pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.00 è posta a carico di A._____ SA e compensata con l'anticipo delle spese di CHF 400.00. L'eccedenza di CHF 200.00 è rimborsata a A._____ SA.
3. [Rimedi giuridici]
4. [Comunicazioni]