Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni
LIG 23, 29, 36, 16, 30 lett. e, 40, 40a Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b) LIFD 20, 22, 33, 16, 24 lett. b, 37, 38
1. Situazione iniziale ........................................................................................... 3
2. 1° pilastro (AVS/AI/IPG) .................................................................................. 3
2.1 Principi ............................................................................................................ 3
2.2 Deduzione dei contributi .................................................................................. 4
2.3 Imposizione delle prestazioni .......................................................................... 4
3. 2° pilastro (previdenza professionale) ............................................................. 4
3.1 Principi ............................................................................................................ 4
3.2 Previdenza obbligatoria (pilastro 2a) ............................................................... 6
3.3 Affiliazione volontaria (pilastro 2a) .................................................................. 7
3.4 Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b) ...................................................... 8
3.5 Deduzione dei contributi .................................................................................. 9
3.5.1 Contributi periodici........................................................................................... 9
3.5.2 Riscatto di anni di contribuzione ...................................................................... 9
3.5.2.1 Principi ............................................................................................................ 9
3.5.2.2 Pensionamento anticipato ............................................................................. 11
3.5.2.3 Limitazioni ..................................................................................................... 11
3.6 Imposizione delle prestazioni ........................................................................ 13
3.6.1 Rendita .......................................................................................................... 13
3.6.2 Liquidazione in capitale ................................................................................. 14
3.6.2.1 Presupposti per il versamento di una liquidazione in capitale ....................... 14
3.6.2.2 Pensionamento parziale ................................................................................ 14
3.6.2.3 Caso speciale: prelievo PPA ......................................................................... 15
3.6.2.4 Imposizione ................................................................................................... 16
3.6.2.5 Imposizione in caso di beneficio .................................................................... 18
4. Pilastro 3a (previdenza individuale vincolata) ............................................... 19
4.1 Deduzione dei contributi ................................................................................ 19
4.1.1 Principio ........................................................................................................ 19
4.1.2 Indipendente con attività lucrativa (accessoria) dipendente .......................... 20
4.1.3 Passaggio da attività lucrativa indipendente a dipendente ............................ 22
4.1.4 Cessazione dell'attività lucrativa.................................................................... 22
06.03.2026 RK/te
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
4.1.5 Riscatto nel pilastro 3a .................................................................................. 23
4.2 Imposizione delle prestazioni ........................................................................ 24
4.3 Trasferimento di averi all'interno del pilastro 3a dopo i 59/60 anni ................ 24
4.4 Trasferimento di averi nel 2° pilastro ............................................................. 25
5. Pilastro 3b (previdenza individuale libera) ..................................................... 26
5.1 Concetti ......................................................................................................... 26
5.2 Distinzioni ...................................................................................................... 27
5.2.1 Secondo il tipo di evento assicurato .............................................................. 27
5.2.2 Nach Art der Prämienzahlung ....................................................................... 27
5.2.3 Secondo il genere di prestazione assicurativa .............................................. 28
5.2.4 Diritto di riscatto ............................................................................................ 28
5.2.5 Assicurazione aziendale e assicurazione privata .......................................... 29
5.3 Deduzione dei premi ..................................................................................... 29
5.4 Interessi passivi in caso di assicurazione di capitale finanziata tramite mezzi
terzi con premio unico ................................................................................... 30
5.5 Imposizione delle prestazioni ........................................................................ 31
5.5.1 Assicurazioni di capitale ................................................................................ 31
5.5.1.1 Assicurazione di capitale con diritto di riscatto .............................................. 31
5.5.1.1.1 Con premio unico .......................................................................................... 31
5.5.1.1.2 Con premio periodico .................................................................................... 34
5.5.1.2 Assicurazione di capitale senza diritto di riscatto (assicurazione rischi) ........ 35
5.5.2 Assicurazioni di rendite ................................................................................. 36
5.5.2.1 Regolamentazione valida fino al periodo fiscale 2024 compreso .................. 36
5.5.2.1.1 Riscattabili ................................................................................................... 36
5.5.2.2 Non riscattabile (puramente assicurazione rischi) ......................................... 39
5.5.2.3 Regolamentazione per le rendite vitalizie valida a partire dal periodo fiscale
2025 .............................................................................................................. 40
5.5.2.4 Rendite temporanee ...................................................................................... 41
5.6 Imposta sulla sostanza .................................................................................. 43
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
1. SITUAZIONE INIZIALE
Lo scopo di questa prassi è quello di illustrare in modo completo il trattamento fiscale della previdenza. Da un lato si distingue tra i diversi tipi di previdenza, segnatamente tra il primo (AVS/AI/IPG), il secondo (previdenza professionale) e il terzo pilastro (previden- za individuale vincolata e libera). Dall'altro si distingue tra il trattamento fiscale dei con- tributi (deducibilità) e delle prestazioni (imposizione). Gli importi limite indicati in franchi si riferiscono all'anno, ossia al periodo fiscale 2025; per gli anni successivi va consulta- ta la corrispondente pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio federale delle assicurazio- ni sociali (www.bsv.admin.ch) o le rispettive istruzioni per la dichiarazione d'imposta.
2. 1° PILASTRO (AVS/AI/IPG1)
2.1 Principi
L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 2 nonché l'assicurazione invalidità 3 mi- rano a coprire esigenze esistenziali minime in caso di perdita del reddito proveniente da attività lucrativa in seguito a vecchiaia, invalidità o decesso della persona che provvede al sostentamento della famiglia. Le prestazioni complementari 4 all'AVS e all'AI aiutano nei casi in cui le rendite e il rimanente reddito non sono sufficienti a coprire il minimo vi- tale. Sono tenute al pagamento dei contributi in primo luogo tutte le persone fisiche domicilia- te in Svizzera che esercitano qui un'attività lucrativa e che hanno compiuto il 17° anno di età. Inoltre, sono soggette all'obbligo contributivo tutte le persone che non esercitano un'attività lucrativa dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d'età fino alla fine del mese in cui le donne compiono il 64° e gli uomini compiono il 65° anno d'età. Sono tenuti al pagamento dei contributi anche tutti i datori di lavoro, ossia le persone che pa- gano a persone obbligatoriamente assicurate retribuzioni del lavoro. Dal reddito da attività lucrativa dipendente vengono riscossi contributi per l'AVS dell'8,7% 5, per l'AI dell'1,4% 6 e per l'IPG dello 0,5% 7, i quali sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione della metà ciascuno. I contributi sul reddito da attività lucrativa indipendente ammontano al 8,1% 8, all'1,4% e allo 0,5%. Per il calcolo dei con- tributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa ci si basa sia su eventuali
1 Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1). 2 In conformità alla legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). 3 In conformità alla legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). 4 In conformità alla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30). 5 LAVS 5 I in unione con LAVS 13. 6 LAI 3 I. 7 LIPG 27 II. 8 LAVS 8.
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
redditi provenienti da rendite, sia sulla sostanza; è in ogni caso dovuto un contributo mi- nimo (LAVS 10 I, LAI 3 Ibis, LIPG 27 II).
2.2 Deduzione dei contributi
La deduzione dei contributi AVS/AI/IPG dal datore di lavoro e dal lavoratore si conforma a LIG 36 lett. d e a LIFD 33 I lett. d ed f, in base ai quali i contributi dovuti per legge all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, per l'assicurazione invalidità e per l'indennità per perdita di guadagno sono (interamente) deducibili (deduzione inorganica). Nei rapporti intercantonali i contributi corrispondenti rientrano per contro tra le spese di conseguimento del reddito (deduzione organica) e vengono quindi dichiarati come og- getto 9.
2.3 Imposizione delle prestazioni
L'AVS eroga rendite di vecchiaia (LAVS 21 segg.), rendite di vedovanza (LAVS 23 segg.) e rendite per orfani (LAVS 25), l'AI versa – oltre a indennità giornaliere nel quadro di misure di integrazione – rendite di invalidità (LAI 28 segg.) e rendite per figli (LAI 35). Oltre ad AVS/AI, la Confederazione e il Cantone versano prestazioni complementari mensili a copertura del fabbisogno esistenziale (LPC 2). Le rendite dell'AVS e dell'AI vengono sempre rilevate in misura del 100% insieme agli altri redditi (LIG 23 I e LIFD 22 I). Le prestazioni complementari all'AVS/AI per contro non sono soggette all'imposta sul reddito (LIG 30 lett. l e LIFD 24 lett. h).
3. 2° PILASTRO (PREVIDENZA PROFESSIONALE)
3.1 Principi
La previdenza professionale funge da 2° pilastro per chi svolge un'attività lucrativa e per i suoi superstiti e completa l'AVS/AI nella copertura dei rischi della vecchiaia, dell'in- validità e del decesso (LPP 1 I). La previdenza professionale va sempre intesa come assicurazione collettiva gestita da istituti di previdenza speciali esenti dalle imposte che si dedicano esclusivamente e permanentemente allo scopo della previdenza professio- nale. Gli istituti che si occupano solo di risparmio non coprono tutti questi rischi. Essi non si dedicano di conseguenza allo scopo della previdenza professionale 10, motivo per cui la loro esenzione dalle imposte non è possibile e non è quindi neanche possibile dedurre i contributi versati11. Ciò vale sia nell'ambito obbligatorio, sia in quello sovraobbligatorio 12.
9 Höhn/Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. A., Bern 2000, §19 n. marg. 6a con rimandi. 10 La costituzione di un capitale di risparmio attribuito individualmente ai destinatari non è considerata come previdenza. 11 TF 13.02.2004,2A.408/2002, pubbl. in: ASA 75, pag. 159; TF 26.02.2001, pubbl. in: StE 2001 B 72.14.2 n. 27. 12 TF 13.02.2004,2A.408/2002, pubbl. in: ASA 75. pag. 159.
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
È possibile assicurare soltanto le prestazioni minime previste dalla LPP (pilastro 2a 13) oppure, oltre all'ambito obbligatorio, anche i rischi di previdenza sovraobbligatori (pila- stro 2b 14). Questi ultimi possono essere assicurati presso un cosiddetto istituto di previ- denza involgente insieme alla previdenza obbligatoria oppure separatamente presso un istituto sovraobbligatorio o per i quadri. Secondo LPP 1 III il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicura- zione, che provengono dal diritto fiscale e sono state sviluppate nella prassi e nella giu- risprudenza. Le relative disposizioni si trovano negli articoli 1-1h OPP 2 15: – Il principio di adeguatezza risulta direttamente dall'articolo sullo scopo della LPP, in ba- se al quale la previdenza professionale deve consentire insieme all'AVS/AI di mantene- re in modo "adeguato" il tenore di vita usuale. Le prestazioni finali della previdenza pro- fessionale non possono quindi superare insieme a quelle delle assicurazioni sociali il 100% dell'ultimo reddito da attività lucrativa; il reddito assoggettato al contributo non può di conseguenza superare il reddito da attività lucrativa. L'art. 1 OPP 2 statuisce che l'adeguatezza viene valutata sulla base di un modello di calcolo o tenendo conto della situazione delle prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro o dell'insieme dei contributi rego- lamentari per il 2° pilastro relativi all'ultimo reddito soggetto all'AVS: conformemente alla lett. a la previdenza è adeguata se le prestazioni di vecchiaia non superano il 70% dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS, conformemente alla lett. b, se tutti i contributi regolamentari non superano il 25% della somma dei salari assicura- bili soggetti all'AVS rispettivamente del reddito assicurabile soggetto all'AVS. Si tratta di presupposti alternativi, ciò significa che deve essere soddisfatto soltanto uno dei due presupposti. In presenza di più istituti di previdenza i presupposti menzionati devono essere soddisfatti per il complesso dei rapporti di previdenza (art. 1a OPP 2). – Il principio della collettività esige l'inclusione di tutti i lavoratori di un'impresa nella pre- videnza professionale nel quadro di una o più collettività e vieta accordi speciali tra sin- goli intestatari e l'istituto di previdenza ai sensi di "assicurazioni à la carte". L'apparte- nenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi, come ad esempio il livello salariale o la posizione gerarchica nell'azienda (art. 1c cpv. 1 OPP 2). Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede la possibilità di assicurarne altre (cosiddetta collettività vir- tuale); ciò non si applica tuttavia all'assicurazione facoltativa degli indipendenti (art. 1c cpv. 2 OPP 2). – Il principio della parità di trattamento esige la parità di trattamento per quanto riguarda il finanziamento e l'ammontare delle prestazioni in rapporto al salario assicurato e ai contributi. Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previ- denza (art. 1f OPP 2). – In base al principio della pianificazione previdenziale il finanziamento (costituzione della previdenza) e le modalità del futuro versamento delle prestazioni di previdenza devono essere fissati in anticipo nello statuto e nel regolamento in base a criteri sche- matici. Non è ammessa l'assegnazione di prestazioni non previste nel regolamento o a condizioni diverse da quelle previste nel regolamento. Inoltre i parametri necessari per
13 Cfr. più avanti, n. 3.2. 14 Cfr. più avanti, n. 3.4. 15 RS 831.441.1.
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
fissare l'obiettivo delle prestazioni devono essere determinati in base a principi tecnici riconosciuti (art. 1g OPP 2). – Il principio d'assicurazione è rispettato quando i contributi di rischio (per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità) ammontano almeno al 4 percento dell'importo complessivo dei contributi (art. 1h OPP 2). Per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato a un istituto di previdenza. Tuttavia, non viene effettuata una considerazione consolidata su una pluralità di istituti di previdenza; in questo caso ogni istituto deve impiegare almeno il 4 per cento della totalità dei contributi per finanziare i rischi di decesso e di invalidità 16. Ai sensi di LPP 49 II n. 1 e CC 89bis VI i citati principi valgono anche nel settore sovrao- bbligatorio 17. Conformemente a LPP 1 III, ultima frase, il Consiglio federale può stabilire un'età mini- ma per il pensionamento anticipato. Nell'art. 1i OPP 2 il Consiglio federale ha di conse- guenza stabilito che i regolamenti degli istituti di previdenza in linea di principio non pos- sono prevedere un'età di pensionamento inferiore a 58 anni. Età di pensionamento infe- riori a quella menzionata sono ammesse soltanto in caso di ristrutturazioni aziendali e nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per moti- vi di sicurezza pubblica.
3.2 Previdenza obbligatoria (pilastro 2a)
Secondo LPP 7 I i lavoratori dipendenti con un salario annuo di oltre fr. 22'680.– (presso lo stesso datore di lavoro) sottostanno all'assicurazione obbligatoria del 2° pilastro. Deve essere assicurata obbligatoriamente la parte del salario annuo compresa tra fr. 26’460.– (cosiddetta soglia d'entrata) e fr. 90'720.– 18. I datori di lavoro devono quindi assicurare obbligatoriamente il salario dei lavoratori dipendenti compreso tra questi importi limite. La deduzione di coordinamento non corrisponde alla soglia d'entrata, bensì si attesta a fr. 26'460.– (2026: fr. 26'460.--), il cosiddetto salario annuo coordinato ammonta quindi a un massimale di fr. 64'260.– (2026: fr. 64'260.--); il salario minimo assicurato è comun- que sempre di fr. 3'780.– (2026: fr. 3'780.--). Anche l'azionista unico impiegato presso la sua SA sottostà quale lavoratore dipendente alla previdenza obbligatoria nel quadro degli importi limite menzionati e deve assicurarsi insieme al suo personale. Contrariamente alla precedente giurisprudenza del Tribunale federale 19, per l'azionista unico impiegato presso la propria SA, la quale non impiega al- tro personale, è pure possibile, in virtù della disposizione esplicita di cui all'art. 1c cpv. 2 OPP 2, l'adesione individuale a una fondazione collettiva, purché la cosiddetta collettivi- tà virtuale sia data risp. sia prevista nel regolamento 20; in questo contesto si accorda
16 Cfr. anche TF, 09.08.2005,2A.18/2005, pubbl. in: Pra 2006 n. 116. 17 Cfr. più avanti, n. 3.4. 18 LPP 8 I: stato 2025 (2026: fr. 90'720.--). 19 DTF 120 Ib 199. 20 In merito alla dottrina cfr. Maute/Steiner/Rufener, Steuern und Versicherungen, 3. A., Bern 2011, pag. 132 segg., con numerosi rinvii alla nota 121.
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
particolare attenzione alla verifica del rispetto dei principi del diritto in materia di previ- denza.
3.3 Affiliazione volontaria (pilastro 2a)
I salariati e gli indipendenti non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente (LPP 4 I e 44 segg.). Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario annuo supera fr. 22'680.–, può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore 21 o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che il relativo regolamento interno lo preveda (LPP 46 I). Il lavoratore già assicu- rato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne; altrimenti può farsi assicurare per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro presso l'istituto collettore (LPP 46 II). Se il lavoratore paga direttamente i contributi all'istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui (LPP 46 III); l'istituto di previdenza può provvedere all'incasso nei confronti dei datori di lavoro (LPP 46 IV). L'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria (se ad es. non viene più conseguito il reddito minimo di fr. 22'680.–) può continuare l'in- tera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore (LPP 47 I); questa possibilità di continuare la previdenza è data per un massi- mo di due anni22 e vale anche per la continuazione della previdenza (di quadri) 23. Anche i datori di lavoro indipendenti possono affiliarsi a un istituto di previdenza, però unicamente se per tutto il personale sono stati presi provvedimenti previdenziali in ma- niera equivalente. È considerato datore di lavoro chi, sulla base d'un contratto di lavoro, impiega almeno un terzo (sono pure considerati terzi il coniuge e i discendenti che lavo- rano nell'azienda). Secondo la prassi e la giurisprudenza 24 gli indipendenti senza perso- nale possono affiliarsi facoltativamente, però esclusivamente all'istituto di previdenza della loro associazione professionale o dell'istituto collettore 25. L'affiliazione singola di un indipendente ad un istituto di previdenza non è per contro ammessa, dato che ciò porte- rebbe di fatto ad una totale individualizzazione della previdenza; a titolo di novità ciò è previsto espressamente nell'art. 1c cpv. 2 OPP 2, ultima frase. Gli indipendenti che non hanno aderito ad alcun istituto di previdenza del 2° pilastro possono, in virtù di OPP 3 7 I, istituire una previdenza vincolata ("grande" pilastro 3a 26).
21 Cfr. LPP 60: l'istituto collettore è un istituto di previdenza. L'attuazione tecnica della previdenza com- pete alla Fondazione istituto collettore LPP. 22 Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.5.4.1. 23 TA ZH 22.08.2007, pubbl. in: StE 2008 B 27.1 Nr. 37. 24 TF 21.04.1987, pubbl. in: StE 1988 B 27.1 n. 7; TA AG 13.10.1992, pubbl. in: StE 1993 B 27.1 n. 16; TA LU 09.03.1993, pubbl. in: StE 1993 B 27.1 n. 15. 25 Cfr. sul tema Peter-Szerenyi, Der Begriff der Vorsorge im Steuerrecht, Zürich 2001, p. 112 e segg. 26 Cfr. più avanti, n. 4.1.
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
Un contribuente che è sia salariato 27, sia indipendente può, anche se per il proprio red- dito da attività lucrativa indipendente non ha aderito ad alcun istituto di previdenza del 2° pilastro, fa valere nel pilastro 3a in linea di principio solo la piccola deduzione fiscale secondo OPP 3 7 I lett. a. Esistono eccezioni per contribuenti che passano da un'attività lucrativa indipendente a una dipendente (o viceversa), nonché per indipendenti con un'attività lucrativa accessoria come dipendenti 28.
3.4 Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)
Un regolamento di previdenza può prevedere che venga assicurato anche il reddito che supera la parte del salario annuo che deve essere assicurata obbligatoriamente 29. Una simile assicurazione sovraobbligatoria può strutturarsi come piano di previdenza cosiddetto globale, per cui tutti i collaboratori di un'azienda sono assicurati per l'intero salario annuo (eventualmente fino a una precisa soglia). È pure ammesso assicurare separatamente, solo per un determinato gruppo di dipen- denti, il segmento sovraobbligatorio (cosiddetta assicurazione per quadri dirigenti o bel etage). In caso di regolamentazione separata del settore sovraobbligatorio fa stato, per quanto attiene al principio di assicurazione, quanto segue 30: se il segmento sovraobbli- gatorio è coperto dal medesimo istituto di previdenza del settore obbligatorio, il principio di assicurazione è rispettato se i contributi di rischio ammontano almeno al 6 per cento dell'insieme dei contributi per l'obbligatorietà e la sovraobbligatorietà. Per contro, se il segmento sovraobbligatorio è assicurato presso un istituto di previdenza separato, que- sto istituto deve destinare da solo almeno il 6 per cento dei contributi alla copertura dei rischi per decesso e invalidità. La ripartizione dei dipendenti in diversi gruppi di assicura- ti va effettuata secondo criteri oggettivi (art. 1c I OPP 2), che non devono essere impron- tati a priori soltanto su un'unica persona 31; in questo modo neppure gli indipendenti, i quali evidentemente – data la loro professione liberale alla quale collabora solo poco personale (per es. avvocati, medici, architetti) – non impiegheranno mai personale diri- genziale che costituisca con loro una categoria di personale, possono stipulare un'assi- curazione per quadri; l'assicurazione per quadri diverrebbe in questi casi un'illegittima "assicurazione à la carte" 32. Per l'azionista unico impiegato nella propria società, la qua- le impiega anche altro personale, è possibile – fatta riserva per abusi 33 – anche un'ade-
27 E per questo reddito è affiliato obbligatoriamente sulla base dell'ammontare del salario ad un istituto di previdenza del 2° pilastro. 28 Cfr. in merito a queste eccezioni più avanti, n. 4.1.2 seg. 29 Cfr. in merito sopra, n. 3.2. 30 Art. 1h OPP 2; cfr. sopra, n. 3.1. 31 In particolare non sarebbe oggettiva una regola di suddivisione che prenda in considerazione quale criterio il rapporto di partecipazione all'impresa. 32 Peter-Szerenyi, p. 120 con rimandi. 33 Una configurazione del diritto abusiva in casi inusuali (per. es. medico quale impiegato della propria SA) viene combattuta con gli strumenti della lotta all'evasione/elusione fiscale.
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sione individuale a un'assicurazione per quadri, fintanto che la cosiddetta collettività vir- tuale è data risp. è prevista nel regolamento 34.
3.5 Deduzione dei contributi
3.5.1 Contributi periodici
Giusta LIG 36 lett. e risp. LIFD 33 I lett. d sono deducibili i versamenti, i premi e i contri- buti erogati per legge, statuto o regolamento per acquisire diritti da istituti della previ- denza professionale (pilastri 2a e 2b). In ambito intercantonale i contributi al 2° pilastro – come i contributi AVS 35 – vengono at- tribuiti ai costi per il conseguimento del reddito (deduzione organica) e quindi ripartiti sul luogo d'imposizione del rispettivo reddito 36. La deducibilità dei contributi è quindi subordinata a due presupposti: da un lato la pre- stazione di contributo deve avere una base legale, statutaria o regolamentare. Dall'altro la prestazione deve essere erogata a un istituto della previdenza professionale con sede in Svizzera, che in virtù di LIG 78 risp. LIFD 56 sia legalmente esonerata dalle imposte o perlomeno potrebbe esserne esonerata; l'esenzione fiscale dell'istituto previdenziale che riceve la prestazione 37 costituisce condizione inalienabile per la deduzione. I contributi devono essere finanziati almeno in ragione del 50% dal datore di lavoro (cfr. LPP 66 I); è pure ammessa una quota superiore del datore di lavoro, nel caso estremo fino al 100% 38.
3.5.2 Riscatto di anni di contribuzione
3.5.2.1 Principi
Stando a LIG 36 lett. k sono deducibili i contributi versati per legge e per disposizioni statutarie o regolamentari basate sulla legge che l'assicurato ha pagato a istituti ricono- sciuti della previdenza professionale per il riscatto di anni di contributo; lo stesso recita LIFD 205 in unione con LIFD 33 I lett. d. se il regolamento o gli statuti non contengono disposizioni sul riscatto di anni di contributo, il contributo non è ammesso dal profilo del diritto LPP e i contributi di riscatto comunque versati non sono detraibili 39. I riscatti sono possibili unicamente nell'entità degli ammanchi esistenti, ossia in ragione della differenza fra l'avere di previdenza massimo possibile in funzione del reddito attua- le e il credito effettivamente disponibile. Vanno presi in considerazione tutti gli averi di
34 Art. 1c cpv. 2 OPP 2; cfr. TA ZH 17.05.2000, pubbl. in: StE 2001 B 72.14.1 n. 17. 35 Cfr. sopra, n. 2.2. 36 Höhn/Mäusli, §19 cifra 6a; Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.7.1.1 con rinvii. 37 La premessa per l'esenzione fiscale è nuovamente l'osservanza dei principi del diritto in materia di previdenza succitati al n. 3.1. 38 Nel caso di un'assicurazione per quadri, in presenza di un finanziamento del datore di lavoro superio- re al 50% si può tuttavia porre, nel singolo caso, la domanda della fondatezza aziendale nella ditta. 39 TF 26.02.2007,2A.279/2006, pubbl. in: Pra 2007 n. 90.
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previdenza disponibili di chi ha contratto la previdenza, vale a dire anche quelli sotto forma di libero passaggio (polizza o conto di libero passaggio), nonché in particolare gli averi accumulati nel pilastro 3a quale rimpiazzo per il 2° pilastro ("grande" pilastro 3a 40). Ai sensi di OPP 2 60a II, gli averi del pilastro 3a vengono presi in considerazione unica- mente nella misura in cui superano 41 la somma (comprensiva di interessi maturati) del "piccolo" pilastro 3a 42 massimamente deducibile dal compimento dei 24 anni fino mo- mento del riscatto. Va pure tenuto conto dell'avere di vecchiaia, del quale l'assicurato di- sponeva al momento del pensionamento anticipato, se successivamente riprende a la- vorare e vuole versare contributi di riscatto nel nuovo istituto di previdenza 43. Un riscatto fittizio conformemente a LIG 40b e a LIFD 37b viene computato fiscalmente nel riscatto successivo presso un'istituzione di previdenza, questo significa che l'ammanco nella co- pertura dell'istituzione di previdenza si riduce del rispettivo importo (art. 7 dell'ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente [OULiq 44]). L'importo del riscatto può essere erogato in una sola volta oppure in più rate distribuite su vari periodi fiscali. Se il riscatto supera la somma consentita, vale a dire se il riscatto è maggiore dell'am- manco esistente, va effettuata una restituzione nella misura dell'eccedenza: l'importo del riscatto deve essere rimborsato nell'entità in questione a chi lo ha depositato, ossia al lavoratore o al datore di lavoro per contributi ai sensi di LFLP 7 I o in caso di riscatto a carico della riserva per contributi dei datori di lavoro 45. Eventuali interessi contenuti nel rimborso al lavoratore fanno stato come utile imponibile da sostanza. Secondo il diritto sul divorzio, in linea di principio ogni coniuge ha diritto, ai sensi di CC 122, alla metà degli averi di vecchiaia dell'altro coniuge (cfr. LFLP 22 segg.). Per evitare ammanchi nella copertura, che potrebbero insorgere sulla base di questo disposto del diritto sul divorzio, il termine di embargo di 3 anni per versamenti in capitale 46 fissato in LPP 79b III, 1a frase, non si applica agli acquisti in caso di divorzio 47. Gli acquisti in caso di divorzio possono quindi venire effettuati anche senza un previo rimborso del prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa. In questo modo si consente in ca- so di divorzio il riacquisto illimitato secondo il diritto sulla previdenza e il diritto fiscale fi- no all'entità degli averi di vecchiaia disponibili prima del divorzio (LPP 79b IV, LFLP 22d). L'importo trasferito all'istituto di previdenza del coniuge (o all'istituto di libero pas-
40 Cfr. sotto, n. 4.1. 41 L'UFAS pubblica in internet una relativa tabella di calcolo annualmente aggiornata, www.bsv.admin.ch. 42 Cfr. sotto, n. 4.1. 43 TA ZH 20.12.2006, pubbl. in: StE 2007 B 27.1 n. 35. 44 RS 642.114. 45 Il datore di lavoro può versare anticipi all'istituto di previdenza per contributi da lui dovuti in futuro per il proprio personale (CO 331 III in unione con LIG 32 I lett. e risp. LIFD 27 II lett. c), e ciò fino a un massimale che è pari a sei volte i contributi annui del datore di lavoro (StRK I ZH 31.03.2003, pubbl. in: ZStP 2003, pag. 147; Trib. amm. SZ 15.12.2000, pubbl. in: StE 2001 B 72.14.2 n. 28). 46 Cfr. più avanti, n. 3.5.2.3. 47 L'esistenza dell'elusione fiscale rimane riservata (cfr. DTF 142 II 399).
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saggio) non sottostà all'imposizione fiscale 48 e non può di conseguenza essere dedotto a titolo di importo di riscatto 49.
3.5.2.2 Pensionamento anticipato
I regolamenti degli istituti di previdenza possono consentire agli assicurati acquisti sup- plementari oltre all'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari per compensare la ridu- zione delle prestazioni dovuta alla riscossione anticipata. Affinché un contribuente possa riscattarsi per un pensionamento anticipato 50, il regola- mento di previdenza deve disciplinare chiaramente il pensionamento anticipato e defi- nire esattamente le prestazioni in caso di riscossione anticipata delle prestazioni di vec- chiaia. Inoltre il regolamento deve garantire, nel caso di successiva rioccupazione – per es. attraverso la sospensione dei contributi di risparmio – che l'obiettivo delle presta- zioni previsto dal regolamento sia superato al massimo del 5 per cento (art. 1b II OPP 2); in questo modo si intende evitare che possa insorgere una sovrassicurazione che ol- trepasserebbe i limiti dell'adeguatezza 51.
3.5.2.3 Limitazioni
Secondo LPP 79b III, frase 1, le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Questo termine di embargo vale in linea di principio per tutti i prelievi di capitale, indipendentemente dalla loro motivazione (pensionamento, anticipo per PPA 52, avvio di attività lucrativa indipendente). Esso inizia a decorrere dal giorno del ri- scatto. Il termine di embargo di 3 anni non si applica agli acquisti in caso di divorzio (art. 79b cpv. 4 LPP)53. Esso non è applicabile nemmeno ai riscatti fittizi secondo LIG 40b I e LIFD 37b I. In relazione a LPP 79b III il Tribunale federale ha considerato 54, che si tratta sì in primo luogo di una norma di diritto previdenziale, essa si basa tuttavia chiaramente su motivi di diritto fiscale. Secondo il testo della disposizione, il problema dell'ammissibilità di un pa- gamento in capitale verrebbe di per sé disciplinato entro tre anni dal versamento. Dai di- battiti parlamentari risulterebbe tuttavia che con il termine di attesa andrebbero a quanto pare combattuti gli stessi abusi della riduzione al minimo dell'imposta, che ha già portato alla prassi del Tribunale federale che prevede la negazione del diritto di deduzione cau- sa evasione fiscale. Il Tribunale federale considera dunque applicabile LPP 79b III an-
48 Cfr. più avanti, n. 3.6.2.1. 49 Cfr. però TF 09.06.2005,2A.615/2004, pubbl. in: StR 2006, pag. 510, sugli acquisti nell'istituto di pre- videnza del coniuge al di fuori di un divorzio. 50 Cfr. per il momento del pensionamento più avanti, n. 3.1 in fondo. 51 Cfr. sopra, n. 3.1. 52 Cfr. più avanti, n. 3.6.2.2. 53 L'esistenza dell'elusione fiscale rimane riservata (cfr. DTF 142 II 399). 54 BGer 12.3.2010,2C_658/2009, in: StE 2010 B 27.1 n. 43, consid. 3.2.2 e 3.3.
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che per la questione della deducibilità di riscatti in caso di successivo prelievo di capita- le. Nel caso concreto il Tribunale federale ha spiegato quanto segue 55: "L'equiparazione coerente, e di principio senza eccezioni, di pagamenti in capitale entro il termine di tre anni a una diminuzione al minimo abusiva dell'imposta risulta corretta anche nel singolo caso qui da giudicare. Nel presente caso è stata sì eseguita una chia- ra separazione tra versamento tardivo e versamento della rendita da un lato, volume di previdenza risparmiato a lungo termine e pagamento in capitale dall'altro. Come già evi- denziato (…), ad essere decisiva non è questa differenza rispetto al modello classico degli abusi. Determinante è piuttosto la circostanza che consiste nel fatto che poco dopo un versamento tardivo vengano ritirati mezzi della previdenza e questo in modo tale che il passaggio da un conto all'altro non porti a un concreto miglioramento della protezione assicurativa, bensì debba apparire quale trasferimento temporaneo di denaro per ragioni fiscali. A ciò l'art. 79b cpv. 3 LPP (nel quadro del diritto fiscale in questo caso determi- nante) si oppone in modo unitario e vincolante, indicando che l'autorizzazione di prelievo va negata ogniqualvolta un pagamento in capitale avviene entro il termine di attesa. Questa decisione del tribunale federale si può riassumere come segue 56:
la decisione non chiarisce la domanda (di diritto di previdenza) se dopo un riscatto è possibile una ripresa in capitale, qualora solo domande fiscali se riscatti siano deduci- bili dal reddito.
le notifiche dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) inerenti l'esposizione del LPP 79b III non sono vincolate per questioni fiscali.
tenor LPP 79b III il diritto di deduzione di versamenti va sempre negato qualora avvie- ne un prelevamento entro il termine di embargo di tre anni dopo l'acquisto.
Se un contribuente dispone di più soluzioni previdenziali, va applicata un'interpretazione consolidata, ossia non si può riscattare in un luogo e percepire capitale altrove prima della scadenza dei tre anni. Ciò rispetta da un lato la volontà del legislatore 57, dall'altro il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica 58 e inoltre riflette la prassi seguita in numerosi cantoni. Nella rispettiva decisione di tassazione, il contribuente che fa valere un riscatto nell'isti- tuto di previdenza viene reso attento sul fatto che avviene un'aggiunta successiva alla somma di riscatto ammessa quale deduzione se si procede a un prelievo in capitale en- tro tre anni dal riscatto. Se comunque – contrariamente LPP 79b III 1a frase – viene percepita una prestazione in capitale prima della scadenza dei 3 anni, risp. viene versata da un istituto di previden- za, si deve procedere come segue:
55 TF 12.03.2010,2C_658/2009, in: Steuerentscheid 2010 B 27.1 n. 43, consid. 3.3.2. 56 Cfr. anche analisi della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) del 3 novembre 2010, disponibile su: www.steuerkonferenz.ch. 57 Cfr. P. Lang/W. Maute, Steuerliche Aspekte der 1. BVG-Revision, in: StR 2004, pag. 10 seg. 58 Tribunale amministrativo ZH 22.08.2007, SB.2007.00030, consid. 3.2.
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– I contributi per il riscatto di anni di contributo non possono essere dedotti dal reddito impo- nibile (in caso di decisioni di tassazione già cresciute in giudicato apertura di una proce- dura di ricupero d'imposta). – La somma di riscatto va ancora addizionata alla sostanza imponibile (in caso di decisioni di tassazione già cresciute in giudicato apertura di una procedura di ricupero d'impo- sta). – La somma di riscatto non accettata fiscalmente deve essere dedotta per l'imposizione del- la prestazione in capitale (in caso di decisioni di tassazione già cresciute in giudicato aper- tura di una procedura di revisione). I riscatti nella cassa pensioni per il finanziamento di una rendita transitoria AVS sono esenti dal termine di embargo ai sensi della LPP 79b III frase 1 59. Questo vale sia per i riscatti del datore di lavoro che per quelli personali del dipendente. Giusta l'art. 60b OPP 2 per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state af- filiate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entra- ta in un istituto di previdenza svizzero la somma di acquisto annua non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Questa disposizione si ap- plica soprattutto a persone, che prendono il domicilio in Svizzera, per esercitarvi un'atti- vità lucrativa con reddito elevato e che spesso dopo alcuni anni ritornano all'estero 60. La disposizione serve a impedire abusi, nel senso che non si produce alcun miglioramento effettivo della previdenza, ma durante la permanenza in Svizzera vengono attuati riscatti elevati e al momento della partenza definitiva vengono nuovamente percepiti in contanti gli averi ai sensi di LFLP 5 I lett. a. Scaduto il termine dei cinque anni, l'istituto di previ- denza deve accordare a questi assicurati la possibilità di riscattare per intero le presta- zioni regolamentari.
3.6 Imposizione delle prestazioni
LIG 23 I risp. LIFD 22 I prevedono quale pendant alla deducibilità dei contributi la piena imposizione delle prestazioni dal 2° pilastro. Secondo LPP 37 le prestazioni derivanti dal 2° pilastro vengono di regola versate in for- ma di rendita. Le disposizioni regolamentari possono tuttavia prevedere che l'avente di- ritto possa richiedere una prestazione in capitale. Conformemente a LPP 37 IV lett. b gli istituti di previdenza possono subordinare l'assegnazione di una prestazione in capitale in luogo della rendita di vecchiaia a una precedente dichiarazione dell'avente diritto.
3.6.1 Rendita
Le prestazioni previdenziali versate sotto forma di rendita vengono tassate al 100% uni- tamente al resto del reddito. Fanno eccezione le rendite che hanno iniziato a decorrere prima del 1° gennaio 2002 e che si basano su un rapporto di previdenza già esistente in data 1° gennaio 1987: queste vengono rilevate – a dipendenza del grado di finanzia- mento (cfr. LIG 188c I risp. LIFD 204) – di regola all'80% o al 100%.
59 TF 28.12.2021,2C_199/2020, consid. 3.4.5. 60 Cosiddetti espatriati.
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3.6.2 Liquidazione in capitale
3.6.2.1 Presupposti per il versamento di una liquidazione in capitale
Una volta raggiunta l'età per beneficiare di una rendita, viene versata una liquidazione in capitale se le disposizioni regolamentari lo prevedono e se l'avente diritto ha fornito una dichiarazione in tal senso entro il termine previsto. La corresponsione di una liquidazione in capitale risp. il versamento delle pretese in contanti nei confronti di un'istituzione della previdenza professionale (2° pilastro) è, se- condo LFLP 5, possibile anche prima in determinati casi: se l'assicurato lascia definiti- vamente la Svizzera, se comincia un'attività indipendente e non è più soggetto alla pre- videnza professionale obbligatoria o se l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi. Se è dato un motivo giustificante il pagamento in contanti ai sensi di LFLP 5 I l'assicura- to può ritirare il proprio credito di previdenza in contanti61. Se un assicurato non fa uso di questa possibilità, deve, stando a LFLP 4 I, comunicare all'assicurazione in quale forma (conto o polizza di libero passaggio) intende percepire la tutela assicurativa; se non lo fa, al più tardi due anni dopo l'insorgenza del caso di libero passaggio il suo credito vie- ne versato, compresi gli interessi, all'istituto collettore 62. Secondo il diritto sul divorzio, ogni coniuge ha diritto, ai sensi di CC 122, alla metà degli averi di vecchiaia dell'altro coniuge (cfr. LFLP 22 segg.). Il trasferimento di una parte del- la prestazione d'uscita di un coniuge all'istituto di previdenza dell'altro coniuge, ordinato dal giudice nel quadro del divorzio, non è soggetto all'imposizione e di conseguenza non può nemmeno essere dedotto quale riscatto.
3.6.2.2 Pensionamento parziale
Sotto il profilo fiscale, i pensionamenti parziali con versamento scaglionato dell'avere di vecchiaia sono in linea di principio ammessi. Sotto il profilo dell'elusione fiscale, un tale pensionamento parziale non deve però essere effettuato unicamente per motivi di ri- sparmio fiscale. Dal 1° gennaio 2024 la riscossione parziale della prestazione di vec- chiaia è disciplinata esplicitamente nella LPP (art. 13a LPP). Devono essere cumulati- vamente soddisfatti i seguenti requisiti:
Il pensionamento parziale e i relativi presupposti devono essere stabiliti nel rego- lamento, vale a dire che devono valere per tutte le persone assicurate.
La riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale può com- prendere al massimo tre fasi. Ciò vale anche se il salario conseguito dal datore di lavoro è assicurato presso più istituti di previdenza. Una fase comprende tutti i prelievi di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale effettuati in un anno civi- le.
La prima riscossione parziale deve corrispondere almeno al 20% della prestazio- ne di vecchiaia. L'istituto di previdenza può tuttavia prevedere in via regolamenta- re anche una percentuale inferiore.
61 Con le relative conseguenze circa l'esigibilità della prestazione (cfr. n. 3.6.2.3). 62 Cfr. nota 21.
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Il grado di occupazione va ridotto in modo duraturo. Lo stipendio assicurato va ri- dotto in proporzione alla diminuzione del grado di occupazione. In un secondo momento, il volume d'impiego o di salario ridotto non può essere nuovamente aumentato.
La percezione di prestazioni di vecchiaia deve corrispondere al grado di riduzione del grado di occupazione.
Tra le singole fasi di pensionamento parziale deve trascorrere almeno un anno. In caso di un periodo più breve le circostanze vengono verificate dettagliatamente dal punto di vista dell'elusione fiscale.
3.6.2.3 Caso speciale: prelievo PPA
La legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale prevede un motivo supplementare di pagamento in contanti 63: in base a questo disposto il contribuente può far valere un importo per la proprietà abita- tiva per necessità propria, ossia l'appartamento (risp. la casa) da lui stesso abitato in permanenza nel proprio domicilio. Un prelievo di questo genere può essere attuato ogni cinque anni e al più tardi fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età finale ordina- ria. Il prelievo può essere fatto per l'acquisto e la costruzione di proprietà abitativa, per par- tecipazioni a proprietà d'abitazioni (comproprietà e proprietà comune), nonché per il rim- borso di mutui ipotecari. Il prelievo minimo ammonta a fr. 20'000.-. Per rivendicarne il di- ritto le persone coniugate devono ottenere il consenso del coniuge. A prescindere dalle modalità del regime dei beni un coniuge può effettuare un prelievo soltanto per se stes- so risp. per la sua proprietà d'abitazioni, quindi non per quella dell'altro coniuge; se deve essere operato un prelievo dagli istituti previdenziali di entrambi i coniugi, ciò è possibile unicamente se entrambi i coniugi sono (com-)proprietari dell'immobile. Per garantire lo scopo della previdenza, nel registro fondiario viene menzionata una limi- tazione d'alienazione 64; in caso di alienazione della proprietà d'abitazioni l'importo prele- vato in anticipo deve essere tassativamente restituito 65. Se dopo un riscatto nell'istituto di previdenza, entro tre anni avviene un anticipo per PPA, la deduzione del riscatto dal reddito imponibile va negata e il rispettivo importo va aggiunto alla sostanza imponibile (eventualmente nella procedura di ricupero d'imposta). Per la tassazione della liquidazione in capitale, l'importo del riscatto va dedotto dalla li- quidazione in capitale (cfr. punto 3.5.2.3)66. Se il contribuente procede dapprima a un prelievo PPA, secondo la normativa esplicita in LPP 79b III, 2a frase, la prestazione di contributi per il riscatto di anni di contributo è possibile solo se l'anticipo (o eventualmente i diversi anticipi) è stato (sono stati) intera- mente rimborsato (rimborsati), indipendentemente dal fatto se già al momento dell'anti- cipo sussisteva o no un ammanco nei contributi di previdenza. Se l'anticipo viene resti-
63 LPP 30a segg. e OPPA (RS 831.411). 64 LPP 30e. 65 LPP 30d I. 66 Vgl. auch Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.3.1.11.
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tuito, giusta LPP 83a II e III può essere richiesta, entro tre anni dal rimborso, la restitu- zione delle imposte riscosse al momento dell'anticipo. Nei casi in cui entrambi i coniugi hanno effettuato prelievi PPA, che per la tassazione sono stati sommati fra loro, al mo- mento del rimborso dopo la separazione o il divorzio va attuata una ripartizione: il rim- borso deve avvenire proporzionalmente ai prelievi a suo tempo fatti dai coniugi 67. Chi percepisce denaro dalla previdenza professionale a scopo di ammortamento della propria ipoteca e poco tempo dopo aumenta l'ipoteca per fare, mediante il credito in questione, un conferimento di capitale, utilizza abusivamente il denaro LPP. I mezzi finanziari vincolati per la futura previdenza di vecchiaia vengono convertiti in una dispo- nibilità non vincolata con tutti i rischi a ciò connessi. L'uso abusivo dei fondi LPP può es- sere accertato soltanto quando è disponibile la successiva dichiarazione fiscale. Per questo motivo, non in tutti i casi questo denaro può essere tassato immediatamente do- po il prelievo ai sensi di LIG 40a risp. LIFD 38. L'Amministrazione delle imposte deve procedere come segue: – Se il contribuente utilizza il denaro LPP per il rimborso del mutuo ipotecario (su una ca- sa propria già esistente), occorre attendere fino all'inoltro della dichiarazione fiscale prima di tassare questo denaro.
Se non vi è stato uso abusivo dell'anticipo, esso va tassato secondo LIG 40a risp. LIFD 38.
Se per contro l'Amministrazione delle imposte accerta che l'ipoteca è stata nel frattem- po (ai sensi delle summenzionate considerazioni) nuovamente alzata, il contribuente deve essere sollecitato a rimborsare il prelievo anticipato all'istituzione di previdenza. L'imposizione del denaro percepito a titolo di anticipo decade.
Se il contribuente non dà seguito a questo sollecito, il denaro prelevato anticipatamente va tassato assieme all'altro reddito (nessun calcolo dell'aliquota di rendita). Questa pro- cedura trova la propria giustificazione nel fatto che il contribuente ha ottenuto mezzi che, sulla base di quanto detto in precedenza, non avrebbe dovuto percepire come mezzi LPP e che di conseguenza non possono essere qualificati come tali. Non entra in linea di conto un'imposizione privilegiata ai sensi di LIG 40a risp. LIFD 38 68.
3.6.2.4 Imposizione
Le prestazioni in capitale dal 2° pilastro vengono tassate con un'imposta annua piena, separati dal restante reddito, con un'aliquota speciale (LIG 40a; LIFD 38). L'aliquota fi- scale ammonta nella Confederazione a un quinto dell'aliquota ordinaria (LIFD 38 II); nel Cantone l'imposizione avviene all'aliquota che risulterebbe con un quindicesimo della li- quidazione in capitale, tuttavia a un tasso minimo dell'1,5% e al tasso massimo del 2,0% (LIG 40a I), di volta in volta al tasso fiscale attuale (attuale 100%). Per l'aliquota da ap- plicare è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (cfr. LIG 39 V). Le prestazioni in capitale versate a livello federale e cantonale nel me- desimo anno civile vengono addizionate (cfr. LIG 40a III; LIFD 48)69. Anche le presta- zioni in capitale corrisposte (separatamente) a coniugi vengono fra loro addizionate.
67 StRK II ZH, 23.11.2004, pubbl. in: StE 2005 B 99.4 n. 4. 68 Cfr. TA SG 13.12.2007, pubbl. in: StE 2008 B 26.13 n. 24. 69 Trib. cant BL 20.06.2007, in StE 2008 B 29.2 n. 16
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Le prestazioni previdenziali possono essere imposte soltanto quando diventano esigibili. Questa data è determinante anche per la sovranità fiscale nei rapporti intercantonali: le prestazioni in capitale dal 2° pilastro sono imponibili nel cantone in cui il contribuente ha il proprio domicilio al momento della loro esigibilità (LIG 70 I). L'esigibilità subentra di re- gola nel caso assicurativo, ossia a seguito di età, invalidità o decesso di un assicurato. In caso di versamento a seguito di età, l'esigibilità subentra il primo giorno nel quale non vi è più una protezione assicurativa. La protezione assicurativa termina con la scadenza del rapporto di lavoro 70. L'imposizione avviene anche in questo caso per questa data, anche se le prestazioni di vecchiaia in base al regolamento vengono lasciate in giacen- za oltre questa data 71. Un periodo di differimento delle prestazioni di vecchiaia oltre il pensionamento anticipato od ordinario non è dunque ammesso. Esempio: ⇒ A ha il proprio domicilio fino al pensionamento il 30 giugno 2022, ossia fino al suo ul- timo giorno di lavoro, nel Cantone di Zurigo. Il 1° luglio 2022 trasferisce il proprio do- micilio laddove aveva finora avuto il suo domicilio di vacanza nel Cantone dei Grigioni. Il medesimo giorno gli viene versata una liquidazione in capitale dal 2° pilastro. La prestazione in capitale diviene esigibile il 1°luglio 2022 e lo stesso giorno viene erogata. Dato che a quel momento A ha il proprio domicilio nel Cantone dei Grigioni, la prestazione in capitale è imponibile nei Grigioni giusta LIG 70 I. ⇒ B era impiegato presso la Swiss. È stato pensionato il 31 dicembre 2019 e in quella data ha cessato la propria attività lucrativa. Circa il proprio conto di previdenza B ha convenuto con l'istituto di previdenza quanto segue: fr. 1'000'000.– sono stati versati il 31 gennaio 2020; il pagamento di due volte la cifra di fr. 1'000'000.– è stato rinviato al 31 gennaio 2021 risp. al 31 gennaio 2022, ogni volta con l'aggiunta degli interessi. L'intera prestazione in capitale è divenuta esigibile il 1° gennaio 2020 ed è stata tassa- ta in quel momento. L'esigibilità non viene posticipata per il fatto che B rinvia l'adem- pimento. Gli interessi (maturati dopo il 1.1.2020) costituiscono utile patrimoniale inte- ramente imponibile. L'avere di vecchiaia lasciato nell'istituto di previdenza è dunque soggetto all'imposta sulla sostanza. Vi è un'eccezione dal principio secondo cui il differimento di prestazioni di vecchiaia oltre la data del pensionamento anticipato od ordinario non è ammesso in relazione a conti o polizze di libero passaggio già esistenti al momento del pensionamento. In base a OLP 16 I la presenza di un'attività lucrativa non è il presupposto per il deposito di un avere di libero passaggio già esistente. Simili averi di libero passaggio vengono dunque tassati al momento del prelievo (al più tardi al raggiungimento dei 69 rispettivamente dei 70 anni), senza che avvenga una correzione dell'aliquota 72. Non è tuttavia ammesso trasferire per la data del pensionamento l'avere di previdenza presso la cassa pensioni a un istituto di libero passaggio e lasciarlo in deposito presso questo istituto fino al raggiungimento dei 69 rispettivamente dei 70 anni73. Al momento della cessazione definitiva dell'attività lu-
70 TF 3.3.2000,2P.389/1998, pubbl. in: Prassi 2000 n. 136 71 TF 26.5.2000,2P.43/2000, pubbl. in: Prassi 2000 n. 169 72 Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.5.3.1 73 Sentenza della commissione di ricorso amministrativo SG del 10.1.2007, in: StE 2007 B 26.13. n. 21, consid. 3a/bb.
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crativa l'avere di previdenza presso la cassa pensioni risulta infatti imponibile e va prele- vato sotto forma di rendita o capitale. In caso di pagamento in contanti anticipato sulla base di un motivo di pagamento in con- tanti (art. 5 LFLP), va fatto riferimento al momento del versamento 74. Esempio: ⇒ Il 54enne A ha cessato la propria attività lucrativa il 30 novembre 2021. Il 20 dicembre 2021 ha notificato la partenza al proprio comune di domicilio e ha trasferito il suo do- micilio in Spagna con effetto al 1° gennaio 2022. Il 5 gennaio 2022 ha chiesto all'Istitu- to di previdenza il pagamento in contanti del suo diritto di libero passaggio. Il versa- mento della prestazione in capitale è avvenuta il 15 gennaio 2022. A tal proposito va fatto riferimento alla data di erogazione della prestazione in capitale. Dato che l'erogazione avviene in un momento in cui il domicilio di A non si trova più in Svizzera (è determinante la data di annuncio della partenza al comune di domicilio), la prestazione in capitale è soggetta all'imposta alla fonte nel Cantone in cui ha sede l'i- stituto di previdenza. Come per le prestazioni in capitale dal 2° pilastro, vengono imposte le prestazioni in ca- pitale cosiddette analoghe del datore di lavoro (cfr. LIFD 17 II). Trattasi di indennità di fi- ne rapporto (liquidazioni) del datore di lavoro, che, date certe condizioni, vengono versa- te in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro e che hanno carattere previ- denziale 75.
3.6.2.5 Imposizione in caso di beneficio
La cerchia di persone, che – in caso di decesso dell'assicurato – può essere favorita nel quadro del 2° pilastro, viene descritta nella LPP e nei regolamenti previdenziali emanati in base a detta legge. In ottica giuridica ne consegue che le persone favorite (beneficia- rie) non acquisiscono la pretesa legale a seguito del diritto successorio, bensì sul- la base del contratto di previdenza stipulato fra l'assicurato defunto e l'istituto di previ- denza. La persona che gode di beneficio a proprio favore ha quindi un diritto diretto in materia di diritto assicurativo (previdenziale) e la rispettiva prestazione non rientra nell'e- redità 76. Le prestazioni del 2° pilastro a seguito del decesso del lavoratore devono quindi essere imposte nel domicilio del beneficiario – e non nell'(ultimo) domicilio del de cuius77, in quanto non si tratta – come già esposto – di prestazioni soggette dell'imposta di succes- sione, bensì di prestazioni soggette all'imposta sul reddito.
74 TF del 30.4.2004,2A.54/2003; TA ZH del 19.4.2000, in: StE 2001 B 21.2 n. 13. 75 Cfr. al riguardo la circolare dettagliata dell'AFC n. 1 2003 del 3 ottobre 2002, valida anche per il Can- tone dei Grigioni. 76 Cfr. circa l'intera questione Th. Koller, Privatrecht und Steuerrecht – Ein erschöpftes Thema?, in: ZBJV 1995 (31), pag. 92 segg., in particolare pag. 110 seg. 77 TF 3.3.2000,2P.389/1998, pubbl. in: StE 2001 A 24.35 no. 2; cfr. anche Vorsorge und Steuern, An- wendungsfälle, A.7.1.1.
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4. PILASTRO 3A (PREVIDENZA INDIVIDUALE VINCOLATA)
4.1 Deduzione dei contributi
4.1.1 Principio
Giusta LIG 36 lett. f risp. LIFD 33 I lett. e i contributi alla previdenza individuale vincolata possono essere dedotti fino a un massimale tenor LPP. La premessa di fondo per la prestazione di contributi al pilastro 3a è l'esistenza di un'attività lucrativa soggetta all'AVS (LPP 5). Giusta l'art. 7 dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) in unione con LPP 82 II i con- tributi alla previdenza individuale vincolata sono fiscalmente detraibili dal reddito nella seguente entità: – annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo LPP 8 I, se il contribuente è affiliato a un istituto di previdenza ai sensi di LPP 80 (2° pilastro); – annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito in LPP 8 I, se il con- tribuente è affiliato a un istituto di previdenza ai sensi di LPP 80 (2° pilastro). I lavoratori dipendenti come gli indipendenti, che sono affiliati a un istituto di previdenza del 2° pilastro, possono quindi dedurre al massimo fr. 7'258.– (2026: fr. 7'258.--) i contri- buenti che non sono affiliati a un istituto di previdenza del 2° pilastro al massimo fr. 36'280.– (2026: fr. 36'280.--). Per il calcolo del cosiddetto grande contributo del pilastro 3a deducibile ai sensi della LPP 82 in combinato disposto con l'art. 7 I lett. b OPP 3, si deve tenere conto del reddito da tassare con la procedura di conteggio semplificata ai sensi dell'art. 99a I LIG 78. Se una persona professionalmente attiva a tempo parziale aderisce a titolo facoltativo al 2° pilastro, si può produrre la situazione in cui il reddito netto da attività lucrativa è infe- riore alla deduzione consentita di fr. 7'258.– nel (piccolo) pilastro 3a. La deduzione per contributi al pilastro 3a non ha carattere di spesa di conseguimento. Esso dipende sì da un'attività lucrativa, ma quale deduzione generale è indipendente dall'entità del reddito imponibile. Indipendentemente dall'ammontare del reddito netto da attività lucrativa, è quindi possibile fare valere la deduzione massima consentita pari a fr. 7258.–. I coniugi possono, per quanto siano entrambi professionalmente attivi, istituire ciascuno un proprio pilastro 3a. Il coniuge che collaborata in azienda può però costituire un pro- prio pilastro 3a unicamente se per il proprio lavoro percepisce un indennizzo, sul quale viene conteggiato il contributo AVS. Un assicurato può disporre anche di più di un conto o di una polizza di previdenza, ma non può versare più dei contributi leciti per anno 79.
78 TF 19.5.2022,2C_916/2020, consid. 5.4. 79 Maute/Steiner/Rufener, p. 236.
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Se un versamento annuo nel pilastro 3a ha superato l'ammontare consentito secondo OPP 3 7 I, l'istituto di previdenza è obbligato a restituire la somma in eccesso; il relativo importo è computato alla sostanza imponibile 80. Se dall'attività lucrativa indipendente risulta una perdita, i versamenti versati al pilastro 3a non possono essere dedotti 81. In linea di principio i contributi al pilastro 3a possono essere versati fino al raggiungi- mento dell'età ordinaria di pensionamento AVS (donne: 64 anni; uomini: 65 anni; cfr. LAVS 21 I); in caso di attività lucrativa oltre l'età ordinaria di pensionamento AVS posso- no essere versati contributi al massimo per successivi cinque anni, ossia fino al compi- mento dei 70 anni82. Chi nonostante il raggiungimento dell'età di pensionamento continua a svolgere un'attivi- tà lucrativa e rinvia la rendita di vecchiaia LPP, continua a essere assicurato nel 2° pilastro, nonostante non vengano più versati contributi al 2° pilastro. Un rinvio della rendita comporta una continua maturazione di interessi sull'avere di vecchiaia e un au- mento del tasso di conversione, cosicché l'avere nel 2° pilastro continua a crescere. Pertanto, il contribuente può far valere solamente la piccola deduzione relativa al pila- stro 3a 83. Per poter versare contributi al pilastro 3a deve sussistere un obbligo contributivo AVS. Persone che esercitano un'attività lucrativa e hanno raggiunto l'età ordinaria di pensio- namento AVS continuano a essere soggette all'AVS e, a patto che forniscano prova di svolgere un'attività lucrativa, possono continuare a versare contributi al pilastro 3a se il loro reddito è inferiore alla franchigia AVS di fr. 16'800 (ad es. mandati all'interno di CdA), su cui non vengono riscossi contributi AVS conformemente all'art. 4 cpv. 2 lett. b LAVS in unione con l'art. 6quater OAVS. La deduzione piccola dei premi al pilastro 3a viene – nonostante l'assenza di obbligo AVS – anche ai lavoratori dipendenti che risiedono nel Cantone dei Grigioni e si sposta- no quotidianamente da qui al luogo di lavoro nel Principato del Liechtenstein (frontalieri). Questa prassi vale fino al periodo fiscale 2026 compreso. A partire dal periodo fiscale 2027 la deduzione del pilastro 3a non è più consentita per i frontalieri domiciliati nei Gri- gioni e luogo di lavoro nel Principato del Liechtenstein, se per la rispettiva attività lucrati- va non sussiste l'obbligo AVS/AI in Svizzera.
4.1.2 Indipendente con attività lucrativa (accessoria) dipendente
Nel caso di contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente più un'attività lucrativa accessoria dipendente assicurata a titolo obbligatorio possono verificarsi pro- blemi nell'ambito del pilastro 3a, nel senso che per la loro attività lucrativa indipendente
80 DTF 119 Ia 241; Trib. amm. BE 2.2.2007, pubbl. in: NStP 2007, pag. 65; StRK SZ 2.4.2002, pubbl. in: StR 2003, pag. 47. 81 StRK BS 13.8.2005, pubbl. in: BStPra 2007, pag. 575; Trib. amm. LU, 29.1.1996, pubbl. in: LGVE 1996 II n. 16. 82 OPP 3 7 III; 83 TA ZH 23.10.2013, in: ZStP 2/2014, pag. 123.
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possono far valere come deduzione soltanto l'importo massimo più basso e avere fra l'altro difficoltà ad assicurarsi in misura sufficiente nel pilastro 3a. Un contribuente, che è professionalmente dipendente soltanto nella propria attività lu- crativa accessoria, può richiedere l'esenzione dall'obbligatorietà LPP (cfr. OPP 2 1j I lett. c) 84. Questa soluzione va adottata in tutti i casi in cui si discute la configurazione giuridica per il futuro. Per contro laddove ci si imbatte nella dubbia costellazione solo al momento della tassazione, non è possibile la soluzione con un esonero retroattivo dalla previdenza professionale 85. È possibile conseguire lo stesso risultato di un esonero retroattivo dalla previdenza pro- fessionale percorrendo una via molto più semplice. – il contribuente mantiene la previdenza professionale; – i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore nella previdenza professionale vengono rilevati; – i contributi massimi consentiti alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) possono essere determinati per esempio per l'anno 2025 (e 2026) come segue
20% del reddito da attività lucrativa, al massimo fr. 36'288.–
meno i contributi alla previdenza professionale (lavoratore e datore di lavoro).
Con questo modus operandi si ottiene un analogo risultato fiscale come con la richiesta di annullare retroattivamente la previdenza professionale. La strada è però molto più fa- cile; a livello di contribuente e di cassa pensione porta ad agevolazioni amministrative. Questa soluzione può però essere offerta unicamente se il contribuente si fa esonerare dal 2° pilastro per il periodo in corso risp. per il futuro. Unicamente in questo caso si può parlare di semplificazione per un periodo di transizione. Nei casi con un'attività lucrativa accessoria dipendente e con un'attività lucrativa princi- pale indipendente fa stato, per quanto attiene ai contributi al pilastro 3a, quanto segue: – Previdenza professionale viene mantenuta Il contribuente è considerato assicurato nel 2° pilastro e può far valere come deduzione solo l'importo massimo inferiore del pilastro 3a. Questa normativa vale per gli anni pas- sati come per quelli a venire 86. Il contribuente può assicurarsi per la propria attività lu- crativa indipendente nel 2° pilastro. – Esonero dalla previdenza professionale Il contribuente si fa esonerare dalla previdenza professionale:
Per il futuro il contribuente non è ritenuto assicurato nel 2° pilastro; può far valere l'importo massimo superiore nel pilastro 3a;
Per gli anni passati può essere fatto valere l'importo massimo superiore del pilastro 3a; tuttavia i contributi del lavoratore e del datore di lavoro nel 2° pilastro devono es- sere computati. In altre parole l'importo massimo nel pilastro 3a è limitato al 20% del
84 Cfr. VRK I/1 SG 17.11.2004, GVP 2004 no. 29 (la valutazione se si tratti di un'attività lucrativa acces- soria e di conseguenza se sia possibile un esonero spetta all'istituto di previdenza). 85 La tutela (già consumata) coassicurata per i rischi di decesso e invalidità non può essere annullata a posteriori. 86 Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, B.2.3.2.
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reddito da attività lucrativa (2025: massimo fr. 36'288.–; 2026: fr. 35'288.--) dedotti i contributi corrisposti dal lavoratore e dal datore di lavoro al 2° pilastro.
4.1.3 Passaggio da attività lucrativa indipendente a dipendente
Un contribuente, cha passa da un'attività lavorativa indipendente a una dipendente (o viceversa) e per l'attività lucrativa indipendente non si è affiliato ad alcun istituto di previ- denza del 2° pilastro, secondo la prassi del Cantone dei Grigioni, nel periodo fiscale in questione può far valere nel pilastro 3a, in aggiunta alla deduzione del 2° pilastro, sia la piccola (OPP 3 7 I lett. a ) deduzione sia la grande deduzione giusta OPP 3 7 I lett. b ; tuttavia nel pilastro 3a non può dedurre più dell'importo massimo tenor OPP 3 7 I lett. b 87. La stessa soluzione vale anche se una persona esercitante un'attività lucrativa indi- pendente che fino a quel momento non era affiliata a un istituto di previdenza, si affilia volontariamente a un istituto di previdenza nel corso del periodo fiscale. – Esempio: Reddito lavoratore dipendente (1.1.-30.4.2025) fr. 32'000.-- Attività lucrativa indipendente (dal 1.5.2025)* fr. 150'000.-- Totale reddito da attività lucrativa 2025 fr. 182'000.--
* 1° anno d'esercizio 1.5 - 31.12.2025, utile 150'000 Per il reddito da attività lucrativa dipendente, nel periodo fiscale 2025 può essere con- cessa una deduzione massima di 7'258 franchi. In aggiunta, può essere fatto valere il 20% del reddito da attività lucrativa indipendente. La deduzione che risulta in questo caso pari a 37'258 franchi (fr. 7'258 più il 20% di fr. 150'000) viene limitata all'importo massimo pari a fr. 36'288. La cumulazione appena descritta tra piccola e grande deduzione nel pilastro 3a può es- sere effettuata se dopo l'adesione a un istituto di previdenza vengono riscattati anni di contributo.
4.1.4 Cessazione dell'attività lucrativa
Nell'anno in cui viene raggiunta l'età pensionabile può essere attuata la piena deduzione (OPP 3 7 IV), vale a dire che in quest'anno non ha luogo alcuna decurtazione proporzio- nale in funzione della durata dell'attività lucrativa. In questo caso si può far valere, a di- pendenza se il contribuente era affiliato o meno al 2°pilastro, o la piccola o la grande deduzione. Quando per un contribuente il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria com- porta l'uscita dalla Cassa pensioni, questi tuttavia prosegue la sua attività lucrativa, sen- za essere affiliato a un istituto di previdenza, nel relativo periodo fiscale egli può far vale- re nel pilastro 3a sia la piccola (OPP 3 7 I lett. a ), che la grande deduzione ai sensi di
87 Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, B.2.3.3.
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OPP 3 7 I lett. b; tuttavia nel pilastro 3a non può dedurre più dell'importo massimo pari a fr. 35'280 88. – Esempio: Un lavoratore va in pensione a fine giugno 2025 con il raggiungimento del 65° anno d'età. A partire da questo momento percepisce una rendita di vecchiaia dal 2° pilastro. Tuttavia, egli continua a lavorare in misura ridotta. Tra luglio e dicembre 2025 egli rea- lizza un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS pari a fr. 30'000.-. Contributi al pilastro 3a: 1° semestre 2025 (attivo, affiliato alla CP): fr. 7'258.- 2° semestre 2025 (passivo, dato che percepisce una rendita): 20 % di fr. 30'000.- fr. 6’000.– deduzione massima possibile: fr. 13'258.–
4.1.5 Riscatto nel pilastro 3a
A seguito dell'accoglimento da parte delle Camere federali della mozione 19.3702 «Consentire il riscatto sul pilastro 3a», il 1° gennaio 2025 è entrato in vigore un ade- guamento dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali di contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3). Grazie a questa modifica, le persone esercitanti un'atti- vità lucrativa che in determinati anni non hanno versato contributi o non hanno versato l'importo massimo nella previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), hanno la possibili- tà, a determinate condizioni, di colmare a posteriori queste lacune contributive sotto forma di riscatti. Ciò permette di colmare retroattivamente fino a dieci anni le lacune contributive nel pila- stro 3a e di dedurre dalle imposte i corrispondenti riscatti. Tuttavia, un riscatto può esse- re effettuato solo per lacune contributive insorte dopo l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza e quindi dopo il 1° gennaio 2025. In aggiunta al contributo ordinario è ammesso al massimo un riscatto nel pilastro 3a per quanto riguarda il cosiddetto «picco- lo contributo». Inoltre, un riscatto è possibile solo se il contributo ordinario viene inte- gralmente versato nell'anno in questione. Chi intende procedere a un riscatto deve ave- re diritto a versare contributi nel pilastro 3a, vale a dire disporre di un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS in Svizzera. Un riscatto nel pilastro 3a presuppone quindi cumulativamente quanto segue:
Nei dieci anni precedenti l'acquisto la persona che effettua gli acquisti non ha versato tutti i contributi del pilastro 3a massimi consentiti.
la lacuna contributiva è sorta dopo l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, vale a dire dopo il 1° gennaio 2025.
negli anni interessati la persona che effettua gli acquisti aveva diritto a versare contributi al pilastro 3a.
la persona che effettua gli acquisti dispone di un reddito soggetto all'AVS nell'an- no di acquisto.
88 Cfr. n. 4.1.3.
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il contributo ordinario del pilastro 3a è stato interamente versato nell'anno di ac- quisto.
il riscatto ammonta al massimo all'8 per cento dell'importo limite superiore con- formemente all'art. 8 cpv. 1 LPP, o non supera il «piccolo» contributo del pilastro 3a.
per le lacune contributive annue interessate non deve essere stato effettuato un riscatto prima, vale a dire che per colmare una lacuna contributiva di un determi- nato anno non è ammesso più di un riscatto. Con un riscatto è però possibile colmare più lacune contributive annue.
l'assicurato non deve ancora aver percepito una prestazione di vecchiaia da uno strumento del pilastro 3a (OPP 3 3 3).
Gli istituti di previdenza e le fondazioni bancarie rilasciano un attestato per l'ac- quisto.
4.2 Imposizione delle prestazioni
Contrariamente al 2° pilastro, le prestazioni del pilastro 3a vengono di regola erogate sotto forma di prestazioni in capitale, come prestazioni di vecchiaia, invalidità o decesso. Mentre nel caso del risparmio bancario vincolato non è assolutamente ipotizzabile alcu- na altra forma di prestazione, nel caso delle prestazioni assicurative del pilastro 3a sono sostanzialmente possibili anche pagamenti di rendite. Come per le prestazioni del 2° pilastro, anche per le prestazioni del pilastro 3a la LPP prescrive la piena imposizione 89, vale a dire che le prestazioni di rendita vengono tassa- te con aliquota speciale al 100% assieme al resto del reddito, mentre le prestazioni di capitale vengono imposte con un'imposta annua piena separatamente dal resto del red- dito (LIG 40a; LIFD 38; cfr. sopra punto 3.6.2.2). Le prestazioni di capitale versate nel medesimo anno civile vengono sommate (LIG 40a III). Anche le prestazioni in capitale corrisposte (separatamente) a coniugi vengono fra loro addizionate. La cerchia di persone, che – in caso di decesso dell'assicurato – può essere favorita nel quadro del pilastro 3a, viene descritta in OPP 3 2. In ottica giuridica ne consegue che le persone favorite (beneficiarie) non acquisiscono la pretesa legale a seguito del dirit- to successorio, bensì sulla base del contratto di previdenza stipulato fra l'assicurato defunto e l'istituto di previdenza. La persona che gode di beneficio a proprio favore ha quindi un diritto diretto in materia di diritto assicurativo (previdenziale) e la rispettiva pre- stazione non rientra nell'eredità, ragione per cui è soggetta, come per le prestazioni in caso di decesso del 2° pilastro 90, all'imposta sul reddito 91.
4.3 Trasferimento di averi all'interno del pilastro 3a dopo i 59/60 anni
Secondo la prassi seguita dall'Amministrazione delle imposte, il trasferimento di averi del pilastro 3a da una fondazione bancaria a un'altra fondazione bancaria viene consi-
89 LPP 83. 90 Cfr. sopra, n. 3.6.2.4. 91 TA ZH 20.4.2005, pubbl. in: StE 2005 B 26.11 n. 2.
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derata neutrale dal punto di vista fiscale non soltanto prima, ma anche dopo il compi- mento del 59° o 60° anno d'età; ne consegue che tale procedura non comporta una tas- sazione di una prestazione in capitale dal pilastro 3a (cfr. OPP 3 3 II lett. b ) 92. Tuttavia, non è possibile procedere a un frazionamento di averi esistenti del pilastro 3a. In altre parole, un trasferimento da una fondazione bancaria a un'altra fondazione bancaria de- ve comprendere l'intero avere del pilastro 3a. La situazione è diversa nell'ipotesi di trasferimento di un avere da una polizza assicura- tiva del pilastro 3a a un conto del pilastro 3a presso una fondazione bancaria dopo aver compiuto 59/60 anni. Con la scadenza della polizza assicurativa, ossia con il subentro del caso di previdenza "Età" la prestazione in capitale stabilita per questa data può es- sere richiesta e l'assicurazione è tenuta a fornirla. Pertanto, la prestazione in capitale dall'assicurazione di previdenza vincolata diviene esigibile con il subentro del caso di previdenza "Età". Il fatto che all'assicurazione venga ordinato di versare il capitale diret- tamente su un conto del pilastro 3a presso una fondazione bancaria non influisce in al- cun modo sull'esigibilità. Secondo i principi fiscali generali la prestazione di previdenza è considerata affluita nel momento in cui subentra il caso di previdenza, motivo per cui viene anche tassata in questo momento. Pertanto, un trasferimento neutrale dal punto di vista fiscale su un conto del pilastro 3a presso una fondazione bancaria non è ammissi- bile 93. Tuttavia, è possibile prolungare una polizza assicurativa del pilastro 3a prima della sca- denza del contratto, tuttavia per un massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria e a condizione che la persona assicurata continui a svolgere un'attività lucrativa 94.
4.4 Trasferimento di averi nel 2° pilastro
Il versamento anticipato della prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a (ovvero prima del compimento dei 59/60 anni d'età) ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto e l'in- testatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di pre- videnza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza (cfr. OPP 3 3 II lett. b ). Risulta ammissibile anche un trasferimento parziale dell'avere di previdenza, se in tal modo l'ammanco nel 2° pilastro viene coperto integralmente 95. Il versamento dell'avere di previdenza deve avvenire direttamente dall'ente di previdenza del pilastro 3a all'istituto di previdenza del 2° pilastro. Un tale trasferimento è neutrale dal punto di vista fiscale. L'avere trasferito non viene tassato al momento del trasferi- mento; d'altra parte, l'importo di riscatto conferito non può essere dedotto ai fini fiscali96. In linea di principio, una prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a dopo il compimento del 59°/60° anno d'età può essere utilizzato per un riscatto nel 2° pilastro. Una tale procedu-
92 Bolletino dell'UFAS concernenti la previdenza professionale n. 136 del 23.06.2014, n. 892. 93 cfr. TA BE 18.11.2008, in: NStP 2009, pag. 12 segg. 94 Bolletino dell'UFAS concernenti la previdenza professionale n. 136 del 23.06.2014, n. 892. 95 Bolletino dell'UFAS concernenti la previdenza professionale n. 136 del 23.06.2014, n. 893. 96 Circolare dell'AFC n. 18, n. 6.3; Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.8.2.1.
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ra viene valutata sotto l'aspetto dell'elusione fiscale. La deduzione dell'acquisto può quindi essere rifiutata solo se vi sono elementi che fanno apparire la procedura abusiva. Un breve lasso di tempo tra il prelievo del pilastro 3a e l'acquisto nel 2° pilastro o il fatto che l'acquisto non avrebbe potuto essere finanziato da altri beni non costituiscono tali elementi97. Se viene constata un'elusione fiscale, la percezione del pilastro 3a e il riscat- to nel 2° pilastro vengono trattati come un trasferimento neutrale dal punto di vista fisca- le.
5. PILASTRO 3B (PREVIDENZA INDIVIDUALE LIBERA)
La previdenza individuale libera (pilastro 3b) comprende sostanzialmente le assicura- zioni sulla vita come pure le assicurazioni di rendita vitalizia. Le assicurazioni di rendita vitalizia sono quelle assicurazioni di persone, che si rifanno all'incertezza della durata della vita umana. A dipendenza dell'evento assicurato si distingue fra assicurazioni per il caso di decesso, assicurazioni per il caso di vita o sopravvivenza e assicurazioni miste.
5.1 Concetti
L'assicurato o il contraente è quella parte stipulante il contratto assicurativo, che cerca una copertura finanziaria per un determinato evento o rischio. L'assicuratore è quella parte contraente, che offre la copertura assicurativa. Possono essere assicuratori unicamente le compagnie assicurative titolari della concessione rila- sciata dal Consiglio federale. La persona assicurata è quella persona la cui vita o salute è assicurata. Se l'assicurato stipula un'assicurazione sulla propria vita, si tratta di un'autoassicurazione. In caso contrario è data un'assicurazione sulla vita di terzi. La persona beneficiaria è quella persona, che all'insorgenza dell'evento assicurato percepisce la prestazione assicurativa. Può trattarsi dello stipulante stesso, specialmen- te nelle assicurazioni in caso di vita. Può però anche essere designata beneficiaria una terza persona, in particolare nelle assicurazioni in caso di morte. Se il beneficiario in ca- so di decesso non viene designato dall'assicurato stesso, il coniuge e i discendenti sono legalmente ritenuti persone beneficiarie. L'assicurato può revocare in ogni momento il privilegio al beneficiario. A questo diritto di revoca può rinunciare unicamente sottoscri- vendo la polizza e cedendola al beneficiario (LCA 77 II). La prestazione garantita è la prestazione, che l'assicuratore è tenuto a erogare secon- do il contratto assicurativo quando si verifica l'evento assicurato (per es. capitale in ca- so di decesso, rendita vitalizia annua). Essa si basa sulle ipotesi statistiche valide in se- de di stipula del contratto e relative alla futura mortalità, alla maturazione d'interessi e al- le spese amministrative. Se l'assicuratore ottiene dei miglioramenti nel corso della durata contrattuale, conse- guendo per es. utili di capitale superiori a quanto ipotizzato, trae un profitto, che nel ca- so di contratti con partecipazione all'utile versa, come quote di eccedenza (bonus), agli
97 TF del 14.5.2020,2C_652/2018.
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assicurati. Le quote di eccedenza possono essere utilizzate per ridurre i premi o miglio- rare le prestazioni.
5.2 Distinzioni
Le assicurazioni sulla vita possono essere classificate secondo diversi parametri, in li- nea principale secondo il tipo di caso assicurativo (evento assicurato), secondo la moda- lità di pagamento dei premi o secondo il genere di prestazione assicurativa. Fiscalmente si deve inoltre distinguere fra assicurazione privata e assicurazione aziendale.
5.2.1 Secondo il tipo di evento assicurato
Assicurazione per il caso di decesso: la prestazione assicurativa è dovuta al momen- to del decesso della persona assicurata. Nel caso di assicurazioni a vita per il caso di decesso l'assicuratore deve erogare in ogni caso la prestazione; pertanto questa assi- curazione serve soprattutto all'assistenza della famiglia. Oggi è rara. Nel caso di assicu- razioni temporanee per il caso di decesso la prestazione assicurativa è dovuta, se durante la durata limitata dell'assicurazione l'assicurato muore (assicurazione per ri- schio di decesso). Assicurazione per il caso di vita: la somma assicurata diviene esigibile, se l'assicurato raggiunge un'età precisa definita contrattualmente. Questa assicurazione può essere impostata come pura e semplice assicurazione rischi (nessuna prestazione in caso di morte prematura) o abbinata a una modalità di risparmio (rimborso dei premi pagati fino al decesso = restituzione dei premi). Assicurazione mista: combinazione di assicurazione per rischio di decesso e assicura- zione per il caso di vita. La prestazione assicurativa va erogata in ogni caso, o al mo- mento della morte prematura o al raggiungimento dell'età definita per contratto. L'insor- genza dell'evento assicurato è quindi certa. Questa assicurazione, che comprende un processo di risparmio, è la "classica" assicurazione sulla vita, che resta la più diffusa. Assicurazione a termine fisso: la somma assicurata va versata alla scadenza fissata per contratto, indipendentemente dal fatto se l'assicurato vive ancora o è già deceduto. È data un'assicurazione ai sensi della copertura dei rischi unicamente se il finanziamen- to ha luogo con premi periodici. Sono ipotizzabili anche combinazioni. In aggiunta viene spesso assicurato, oltre al ri- schio di decesso, un rischio di invalidità.
5.2.2 Nach Art der Prämienzahlung
Pagamento periodico dei premi: il premio va versato per tutta la durata contrattuale a scadenze periodiche e conformemente al piano. Premio unico: è considerata assicurazione con premio unico non solo quella in cui il premio viene versato un'unica volta alla stipula del contratto. Possono verificarsi più pa- gamenti di premi se sussiste un obbligo globale e il versamento dei premi non è regolato in maniera inequivocabilmente periodica e secondo il piano.
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5.2.3 Secondo il genere di prestazione assicurativa
Assicurazione di capitale: la prestazione assicurativa viene versata sotto forma di ca- pitale, di regola in una sola volta, talvolta però anche in più rate. Assicurazione di rendita: la prestazione ha luogo a scadenze periodiche, in caso di rendita vitalizia fino alla morte dell'assicurato, in caso di rendita temporanea durante un periodo ben preciso convenuto tramite contratto. Nel caso del vitalizio temporaneo si tratta di una rendita vitalizia limitata nel tempo. La prestazione cessa con la morte dell'assicurato, al più tardi comunque al termine della decorrenza stabilità. Inoltre si può distinguere fra rendita con inizio immediato e rendita differita. Nel primo caso la ren- dita inizia a decorrere subito dopo la stipula del contratto e il deposito del capitale, nel secondo caso l'inizio della rendita è posticipato di un determinato tempo. È il caso, per loro stessa natura, delle assicurazioni di rendita con premi periodici. Se alla scomparsa anzitempo dell'assicurato, i premi versati (di regola inclusi gli interessi e le quote di ec- cedenza) vengono restituiti, dedotte le rendite pagate, si parla di restituzione di premi. Tecnicamente ogni capitale può essere convertito in una rendita e ogni rendita in un ca- pitale. In proposito esistono svariate tabelle 98.
5.2.4 Diritto di riscatto
Con il diritto di riscatto l'assicurato può unilateralmente rescindere il contratto assicurati- vo e far valere il capitale di copertura nell'entità del valore di riscatto. Il requisito per questa operazione: l'insorgenza dell'evento assicurato deve essere certa e nel caso di assicurazioni con premio periodico il premio deve essere stato versato per almeno 3 an- ni (LCA 90). Pertanto il riscatto è possibile unicamente per le assicurazioni con una componente di risparmio, non per le assicurazioni rischi pure. Le conseguenze fiscali delle assicurazioni riscattabili si differenziano spesso da quelle delle assicurazioni non riscattabili. Sono riscattabili: – assicurazione a vita per il caso di decesso – assicurazione per il caso di vita con restituzione – assicurazione mista – assicurazione a termine fisso – assicurazione di rendite vitalizie con restituzione Non sono riscattabili: – assicurazione temporanea per il caso di decesso – assicurazione per il caso di vita senza restituzione – assicurazione di rendite vitalizie senza restituzione
98 Per es. Amministrazione federale delle contribuzioni, tabella per la conversione di prestazioni in capi- tale in rendite vitalizie (www.estv.admin.ch); Stauffer/Schaetzle, Barwerttafeln.
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5.2.5 Assicurazione aziendale e assicurazione privata
L'assicurazione sulla vita ai sensi del diritto contrattuale-assicurativo | va di regola anno- | |
verata all'ambito privato. Di conseguenza il costo dei premi rientra nel sostentamento privato. Le considerazioni alla punto 5.3 segg. si riferiscono esclusivamente alle assicu- razioni private sulla vita. Le assicurazioni sulla vita sono ritenute aziendali se – il titolare di una ditta individuale stipula, dà in pegno o cede un'assicurazione per il caso
di decesso a garanzia di crediti aziendali; | ||
– una società di persone si | assicura come contraente e beneficiaria | irrevocabile contro il |
rischio finanziario dell'uscita di un socio; | ||
– una società per azioni (società anonima) stipula, in qualità di contraente e beneficiaria irrevocabile, un'assicurazione sulla vita dell'azionista principale che dirige l'azienda.
In questi casi i premi costituiscono spese motivate per ragioni aziendali | e le prestazioni | |
assicurative utile aziendale. | ||
Se in altri casi un'impresa rileva premi di assicurazioni sulla vita del titolare della ditta, del socio maggioritario della società di persone, dell'azionista principale o di altre perso- ne vicine, vanno computati come spese non motivate da ragioni aziendali. Nel caso del- le SA il costo dei premi è inoltre ritenuto prestazione valutabile in denaro da tassare a carico dell'azionista come utile da partecipazione. Di conseguenza anche le prestazioni
assicurative sono da classificare | come entrate private e non aziendali. |
Se un datore di lavoro stipula, in qualità di contraente, un'assicurazione sulla vita che designa il lavoratore o i suoi congiunti come i beneficiari, il premio è parte integrante del salario. Per il datore di lavoro vale come spesa motivata da ragioni aziendali, per il lavo- ratore come reddito imponibile. Per il beneficiario la prestazione assicurativa va conside-
rata prestazione da assicurazione | privata. |
5.3 Deduzione dei premi
In virtù di LIG 36 lett. h risp. LIFD 33 lett. g i premi per le assicurazioni sulla vita possono
unitamente ai premi di assicurazioni contro malattie e infortuni, nonché agli interessi di
capitali di risparmio – essere dedotti (limitatamente) dal reddito come segue:
Tipologia | Imposta cantonale (2025) | Imposta federale diretta (2025) |
Premio per capitale e assicu- | Deducibile | Deducibile |
razione rendite, assicurazio- | coniugati max. fr. 9'200.– | coniugati max. fr. 3'700.– |
ne per il caso di decesso e | persone sole max. fr. 46500.–, in | persone sole max. fr. 1'800.–, in |
per il caso di vita con versa- | aggiunta per ogni figlio fr. 1'000.– | aggiunta per ogni figlio fr. 700.–, |
mento periodico o unico | per persone senza contributi ai pi- lastri 2 e 3a fr. 2'400.– (coniugati) risp. fr. 1'200.– (persone sole) | per persone senza contributi ai pi- lastri 2 e 3a: 50% in più |
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Amministrazione delle imposte GR | Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b) | |||
5.4 Interessi passivi in caso di assicurazione di capitale finanziata tramite mezzi | ||||
terzi con premio unico | ||||
Spesso i premi unici vengono finanziati con mezzi terzi. Gli interessi passivi | che ne con- | |||
seguono possono – nel quadro di LIG 36 lett. a risp. LIFD 33 cpv. 1 lett. a (detraibili al | ||||
massimo gli utili patrimoniali con l'aggiunta di ulteriori CHF 50'000.–) – essere dedotti | ||||
dal reddito, per contro gli utili patrimoniali conseguiti sull'assicurazione di capitale non | ||||
sono imponibili. Questo effetto voluto dal legislatore, ma insoddisfacente dal | profilo del | |||
diritto tributario, va sostanzialmente accettato. Per contro vanno | combattuti gli abusi di | |||
questa normativa. | ||||
Laddove lo strumento dell'assicurazione di capitale con premio unico viene scelto uni- | ||||
camente per ragioni di risparmio fiscale e non corrisponde più alle condizioni | economi- | |||
che del contribuente, gli interessi debitori non sono deducibili. A lato pratico gli | interessi | |||
passivi non sono detraibili se | ||||
– l'assicurazione di capitale supera il 60% del patrimonio netto del contribuente; ad ecce-
zione degli immobili (valore venale secondo la stima ufficiale indicizzata) | sono determi- | |||
nanti i valori fiscali, oppure | ||||
– se la situazione reddituale del contribuente non ammette una maturazione di | interessi | |||
sul capitale terzo e genera ulteriore indebitamento. | ||||
Esempio per l'applicazione della regola del 60% | ||||
⇒ I contribuenti A, B, C e D vagliano la possibilità di stipulare un'assicurazione di capita-
le con premio unico. Viene esaminata un'assicurazione con premio unico di | ||||
fr. 300'000.-. A e B vogliono finanziare l'assicurazione con mezzi | terzi, mentre C utiliz- | |||
za per il finanziamento un proprio deposito vincolato (fr. 100'000) e finanzia il resto
con mezzi terzi e D vende i propri titoli e finanzia il premio unico con | mezzi propri. La | |||
situazione finanziaria dei contribuenti è la seguente: | ||||
A | B C | D | ||
Patrimonio netto tenor dichiarazione fiscale | 350 | 350 | 350 | 350 |
Immobile: correzione valore venale | 150 | |||
Sostanza impiegata per assicurazione di capitale | 0 | 0 -100 -300 | ||
Sostanza determinante | 500 | 350 | 350 | 350 |
Di cui 60% di finanziamento terzo consentito | 300 | 210 | 210 | 210 |
Finanziamento da parte di terzi effettivo | 300 ok | 300 | 200 no ok | 0 ok |
Se c'è un illecito finanziamento con mezzi terzi, nel complesso gli interessi passivi non | ||||
possono essere dedotti dal reddito, in quanto l'intero negozio giuridico deve essere | re- | |||
spinto poiché si tratta di elusione d'imposta 99. La questione dell'elusione fiscale | si pone | |||
unicamente laddove si parte da un'assicurazione di capitale che può essere versata | ||||
99 Cfr. al riguardo Maute/Steiner/Rufener, pag. 389 seg., con numerosi rimandi.
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
esentasse. Solo in questi casi la stipula di un'assicurazione di capitale produce un ri- sparmio sulle imposte.
5.5 Imposizione delle prestazioni
5.5.1 Assicurazioni di capitale
Per la valutazione se un'assicurazione di capitale sia fiscalmente privilegiata o no è pos- sibile rinviare alla "Lista: assicurazioni di capitale riscattabili" 100 edita ogni anno dall'AFC.
5.5.1.1 Assicurazione di capitale con diritto di riscatto
Il diritto al riscatto quale particolarità delle assicurazioni sulla vita è un diritto costitutivo, esercitando il quale lo stipulante può rescindere unilateralmente il contratto assicurativo e far valere i propri diritti al capitale di copertura (corrispondente al valore di riscatto). La premessa è che il premio sia stato corrisposto per almeno tre anni e che l'insorgere dell'evento assicurato sia certo.
5.5.1.1.1 Con premio unico
Secondo LIG 29 lett. b e LIFD 20 cpv. 1 lett. a gli utili da assicurazioni di capitale (riscat- tabili) con premio unico sono esenti da imposte, se l'assicurazione di capitale serve alla previdenza, il che va confermato quando – è dato un prodotto assicurativo lecito 101, – la prestazione assicurativa viene pagata dopo il compimento dei 60 anni di età sulla ba- se di un rapporto contrattuale esistente da almeno cinque anni 102 e stipulato prima del compimento dei 66 anni e – le regole sul finanziamento 103 sono rispettate.
100 www.estv.admin.ch (pubbl. in Vorsorge und Steuern, Versicherungsprodukte). 101 Cfr. nota 100. 102 Va osservata la normativa transitoria nella Confederazione (cfr. tabella). 103 cfr. punto 5.4
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Amministrazione delle imposte GR | Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b) | |
Le conseguenze fiscali nei singoli casi sono | le seguenti: | |
Tipologia (premio unico/con diritto di Imposta cantonale | Imposta federale diretta | |
riscatto) | ||
Capitale da assicurazione per il caso | Imponibile | Imponibile |
di vita in caso di sopravvivenza e di de- | differenza tra capitale e pre- | differenza tra capitale e pre- |
cesso (l'assicurazione non serve alla | mio unico | mio unico |
previdenza, in quanto non viene coperto | LIG 29 lett. b | LIFD 20 I lett. a |
alcun rischio) | ||
Capitale da assicurazione mista in ca- | Imponibile | Imponibile |
so di sopravvivenza e di riscatto, stipula | differenza tra capitale e pre- | differenza tra capitale e pre- |
dopo il 31.12.98 | mio unico 104 | mio unico 106 |
Esente Se autoassicurazione e serve alla previdenza 105 LIG 29 lett. b | Esente Se autoassicurazione e serve alla previdenza 107 LIFD 20 I lett. a | |
Capitale da assicurazione mista in ca- | Imponibile | Imponibile |
so di sopravvivenza e di riscatto, stipula | differenza tra capitale e pre- | differenza tra capitale e pre- |
fra il 1.1.94 e il 31.12.98 | mio unico Esente Se autoassicurazione e serve alla previdenza 108 LIG 29 lett. b | mio unico Esente Se autoassicurazione e serve alla previdenza 109 LIFD 205a II |
Capitale da assicurazione mista in ca- | Imponibile | Imponibile |
so di sopravvivenza e di riscatto, stipula | differenza tra capitale e pre- | differenza tra capitale e pre- |
prima del 1.1.94 | mio unico Esente Se autoassicurazione e serve alla previdenza 110 LIG 29 lett. b | mio unico Esente Se autoassicurazione e serve alla previdenza 111 LIFD 205a I |
104 Al 100%, assieme all'altro reddito. | ||
105 Rapporto assicurativo da almeno cinque | anni, pagamento dopo il compimento dei 60 anni e stipula | |
prima del compimento dei 66 anni (cumulativamente). | ||
106 Cfr. nota 104. | ||
107 Cfr. nota 105. | ||
108 Cfr. nota 105. | ||
109 Rapporto assicurativo da almeno cinque | anni e pagamento dopo il compimento dei 60 anni (cumula- | |
tivamente). | ||
110 Cfr. nota 105. | ||
111 Rapporto assicurativo da almeno cinque | anni o pagamento dopo il compimento dei 60 anni. | |
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
Tipologia (premio unico/con diritto di Imposta cantonale Imposta federale diretta riscatto)
Capitale da assicurazione mista in ca- Esente Esente so di invalidità LIG 29 lett. a LIFD 24 lett. b
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Amministrazione delle imposte GR | Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b) | |
Tipologia (premio unico/con diritto di Imposta | cantonale | Imposta federale diretta |
riscatto) | ||
Capitale da assicurazione mista in ca- | Imponibile (imposta sull'e- Esente | |
so di decesso | redità) LIG 106 lII | LIFD 24 lett. b |
Capitale supplementare per il caso di | Imponibile | Imponibile/esente |
decesso in assicurazione mista assicu- Con beneficio: separatamente Con beneficio: separatamen-
razione supplementare per rischio di de- | al tasso di un quindicesimo | te a 1/5 della tariffa ordinaria |
cesso (per es. doppio capitale in caso di | del capitale LIG 29 lett. a, 40a | LIFD 23 lett. b, 38 |
decesso per infortunio) | Senza beneficio: LIG 106 lII | Senza beneficio: LIFD 24 lett. a |
Capitale da assicurazione a vita per il | Imponibile | Imponibile |
caso di decesso in caso di riscatto, sti- | differenza tra capitale e pre- | differenza tra capitale e pre- |
pula dopo il 31.12.98 | mio unico | mio unico |
per il diritto transitorio cfr. in precedenza, | Esente | Esente |
assicurazione mista | se serve alla previdenza 112 LIG 29 lett. b | se serve alla previdenza 113 LIFD 20 I lett. a |
Partecipazione alle eccedenze in caso | Esente | Esente |
di compensazione con premi | ||
Partecipazione alle eccedenze in caso | Imponibile o esente | Imponibile o esente |
di versamento della prestazione assicu- | Come la prestazione assicu- Come | la prestazione assicu- |
rativa o utilizzo per aumentare la somma | rativa | rativa |
assicurata |
5.5.1.1.2 Con premio periodico
Le prestazioni da assicurazioni di capitale (riscattabili), che sono state finanziate con
pagamenti periodici dei premi, sono esenti dall'imposta sul reddito come statuito | in LIG | |
29 lett. a e LIFD 24 lett. b. Tuttavia, in certi casi, sono soggetti all'imposta cantonale di
successione.
Tipologia (premio periodico/ con di- Imposta cantonale | Imposta federale diretta | |
ritto di riscatto) | ||
Capitale da assicurazione per il caso | Esente | Esente |
di vita in caso di sopravvivenza (restitu- | LIG 29 lett. a | LIFD 24 lett. b |
zione dei premi con partecipazione alle | ||
eccedenze) | ||
112 Cfr. nota 105. | ||
113 Cfr. nota 105. | ||
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Amministrazione delle imposte GR | Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b) | |
Tipologia (premio periodico/ con di- Imposta cantonale | Imposta federale diretta | |
ritto di riscatto) | ||
Capitale da assicurazione per il caso | Imponibile (imposta sull'e- Esente | |
di vita in caso di decesso (restituzione | redità) | LIFD 24 lett. b |
dei premi con partecipazione alle ecce- | LIG 106 III | |
denze) | ||
Capitale da assicurazione mista in ca- | Esente | Esente |
so di sopravvivenza nonché di riscatto | LIG 29 lett. a | LIFD 24 lett. b |
Capitale da assicurazione mista in ca- | Imponibile (imposta sull'e- Esente | |
so di decesso (capitale identico al caso di redità) | LIFD 24 lett. b | |
sopravvivenza) | LIG 106 III | |
Capitale da assicurazione a vita per il | Esente | Esente |
caso di decesso in caso di riscatto | LIG 29 lett. a | LIFD 24 lett. b |
Capitale da assicurazione a vita per il | Imponibile (imposta sull'e- Esente | |
caso di decesso in caso di riscatto | redità) LIG 106 lII | LIFD 24 lett. b |
5.5.1.2 Assicurazione di capitale senza diritto di riscatto (assicurazione rischi)
Le prestazioni da assicurazioni di capitale non riscattabili vengono imposte sempre allo stesso modo indipendentemente dal loro finanziamento (premi periodici o premio unico).
Tipologia (senza restituzione) | Imposta cantonale | Imposta federale diretta |
Capitale da assicurazione temporanea Imponibile | Imponibile | |
per il caso di decesso, assicurazione | separatamente al tasso di un | separatamente a 1/5 della ta- |
temporanea per rischio di decesso | quindicesimo del capitale LIG | riffa ordinaria |
(con un capitale annuo, costante o de- | 29 lett. a, 40aI | LIFD 23 lett. b, 38 |
crescente) | ||
Capitale da assicurazione invalidità | Imponibile separatamente al tasso di un quindicesimo del capitale LIG 29 lett. a, 40a | Imponibile separatamente a 1/5 della ta- riffa ordinaria LIFD 23 lett. b, 38 |
Capitale da assicurazione in caso di | Imponibile | Imponibile |
vita | LIG 29 lett. a | LIFD 16 I |
Partecipazione alle eccedenze in caso | Esente | Esente |
di compensazione con premi | ||
023-01-i.docx | 35 | |
Amministrazione delle imposte GR | Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b) | |
Tipologia (senza restituzione) | Imposta cantonale | Imposta federale diretta |
Partecipazione alle eccedenze in caso | Imponibile | Imponibile |
di versamento della prestazione assicu- | Come la prestazione assicu- Come la prestazione assicu- | |
rativa | rativa | rativa |
Partecipazione alle eccedenze (nessu- | Imponibile | Imponibile |
na prestazione assicurativa, in quanto il | LIG 16 | LIFD 16 |
rischio non si è verificato) | ||
Più prestazioni di capitale versate nel medesimo anno, che tenor LIG 40a risp. LIFD 38
vengono imposte separatamente dal resto del | reddito (incluse le prestazioni dalla previ- | |
denza professionale [2° pilastro] e la previdenza individuale vincolata [pilastro 3a]), ven-
gono fra loro sommate.
5.5.2 Assicurazioni di rendite
Ai sensi del diritto fiscale sono considerate rendite prestazioni periodicamente ricorrenti, di norma invariate e calcolate per la vita di una o più persone, che non vengono compu- tate su un credito in capitale. Dal punto di vista del diritto fiscale ciò vale solo per la ren-
dita vitalizia. La rendita vitalizia è di principio composta da una | quota (di rimborso) di ca- | |
pitale e da una quota di reddito. Dal punto | di vista del sistema fiscale la quota di capitale | |
rimane esente dall'imposta sul reddito quale semplice trasferimento | di patrimonio. È im- | |
ponibile unicamente la quota di reddito, che varia a seconda del grado di autofinanzia-
mento, del tasso d'interesse e della durata | d'applicazione degli interessi. | |
5.5.2.1 Regolamentazione valida fino al periodo fiscale 2024 compreso
Originariamente, il legislatore non riteneva praticabile calcolare individualmente per ogni singolo caso la quota imponibile di una rendita vitalizia. Per questo motivo ha adottato per la tassazione delle rendite vitalizie una regolamentazione forfetaria indifferenziata
(40% quale quota di reddito o interesse imponibile).
Laddove non vi è nessun'altra annotazione, le prestazioni da assicurazioni finanziate
con premi periodi o premio unico vengono trattate allo stesso modo.
5.5.2.1.1 Riscattabili | ||
Tipologia (restituzione) | Imposta cantonale | Imposta federale diretta |
Rendita vitalizia inizio immediato o diffe- | Imponibile al 40% | Imponibile al 40% |
rita | LIG 23 II | LIFD 22 III |
Rendita vitalizia temporanea con inizio | Imponibile al 40% | Imponibile al 40% |
immediato o differita | LIG 23 II | LIFD 22 III |
023-01-i.docx | 36 |
Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
Tipologia (restituzione) Imposta cantonale Imposta federale diretta
Capitale in caso di riscatto durante il Previdenza ai sensi di LIG 29 Previdenza ai sensi di LIFD periodo di differimento 114 lett. b 115 20 I a 116 Imponibile al 40% Imponibile al 40% separatamente dal resto del Separatamente dal resto del reddito al tasso di un quindi- reddito a 1/5 della tariffa ordi- cesimo del capitale naria LIG 23 II, 40a LIFD 22 III, 38
Nessuna previdenza Nessuna previdenza Componente interessi impo- Componente interessi impo- nibile al 100%, assieme al re- nibile al 100%, assieme al sto del reddito resto del reddito
114 Cfr. TF 16.2.2009, sentenza 2C_180/2008, pubbl. in: DTF 135 II 183. 115 Riscatto dopo più di 5 anni, età di versamento almeno 60 anni, età di stipulazione al massimo 65 an- ni. 116 Riscatto dopo più di 5 anni, età di versamento almeno 60 anni, età di stipulazione al massimo 65 an- ni.
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Amministrazione delle imposte GR Tipologia (restituzione) Capitale in caso di riscatto durante la rendita in corso 117 Restituzione di premi in caso di de- cesso al beneficiario tenor contratto assicurativo (di regola incl. interessi e quote di eccedenze) 118 Restituzione di premi in caso di de- cesso senza beneficio (di regola incl. interessi e quote di eccedenze) 119 Rendita vitalizia con rendite garanti- te 120 Rendita vitalizia differita con rendite garantite, capitale delle rendite garan- tite in caso di decesso 123 |
|
117 Cfr. TF 16.2.2009, sentenza 2C_180/2008, pubbl. in: DTF 135 II 183. 118 In merito alla delimitazione fra imposta sul reddito e imposta di successione cfr. DTF 131 I 409; in merito alla determinazione dell'aliquota per l'imposta sul reddito cfr. TF 16.2.2009, sentenza 2C_255/2008, pubbl. in: DTF 135 II 195. 119 Cfr. nota 2. 120 Si tratta di un'assicurazione di rendita a vita riscattabile. L'assicuratore garantisce (una volta decorso il periodo di differimento) una rendita durante un periodo convenuto in sede di stipula del contratto, e ciò anche se l'assicurato dovesse morire prima dello scadere della durata di validità garantita. In questo caso le restanti rendite garantite vengono versate ai beneficiari. Il prodotto viene spesso pre- sentato come combinazione di rendita temporanea e susseguente rendita vitalizia. 121 TF 15.11.2001, pubbl. in: StE 2002 B 26.12 n. 6. 122 Cfr. nota 5. 123 Cfr. TF 16.2.2009, sentenza 2C_255/2008, pubbl. in: DTF 135 II 195.
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Amministrazione delle imposte GR | Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b) | |
Tipologia (restituzione) | Imposta cantonale | Imposta federale diretta |
Partecipazione alle eccedenze in caso | Esente | Esente |
di compensazione con premi | ||
Partecipazione alle eccedenze in caso | Imponibile | Imponibile |
di versamento di rendite o utilizzo per | Come rendita | Come rendita |
aumentare la rendita o quale rendita | ||
transitoria | ||
Partecipazione alle eccedenze in caso | Imponibile | Imponibile |
di versamento con restituzione di premi | Come capitale di restituzione | Come capitale di restituzione |
5.5.2.2 Non riscattabile (puramente assicurazione rischi)
Tipologia (senza restituzione) | Imposta cantonale | Imposta federale diretta |
Rendita vitalizia senza restituzione con Imponibile al 40% | Imponibile al 40% | |
inizio immediato o differita | LIG 23 II | LIFD 22 III |
Rendita di invalidità (rendita per inabi- Imponibile | Imponibile | |
lità al conseguimento del guadagno) | LIG 29 lett. e | LIFD 23 lett. b |
Rendita temporanea per il caso di de- | Rendita: imponibile | Rendita: imponibile |
cesso, per superstiti o per il caso di | LIG 16 I | LIFD 23 lett. b |
sopravvivenza 124 | Capitale: imponibile (impo- sta sull'eredità) LIG 106 lII | Capitale: imponibile Assieme al resto del reddito, al tasso di una rendita annua LIFD 23 lett. b e 37 |
Rendita per il caso di sopravvivenza | Imponibile | Imponibile |
(rendita per superstiti) assicurazione | LIG 16 I | LIFD 23 lett. b |
per rischio di decesso a copertura del | ||
danno di previdenza del beneficiario | ||
Partecipazione alle eccedenze in caso | Esente | Esente |
di compensazione con premi | ||
124 Si tratta di un‘assicurazione per rischio di decesso, ideale per assicurare spese regolarmente ricor- renti (per es. formazione dei figli) durante un certo tempo. Se l'assicurato muore, la rendita diviene
esigibile dal giorno del decesso fino | alla scadenza contrattuale, a prescindere se l'assicurato viva an- | |
cora. La durata della rendita dipende | quindi da quando muore l'assicurato. Il beneficiario può (per | |
quanto il contraente non abbia disposto altrimenti) percepire le rendite ancora dovute anche scontate sotto forma di capitale. L'assicurazione non è riscattabile fino all'insorgenza dell'evento assicurato
(decesso dell'assicurato).
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Amministrazione delle imposte GR | Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b) | |
Tipologia (senza restituzione) | Imposta cantonale | Imposta federale diretta |
Partecipazione alle eccedenze in caso | Imponibile | Imponibile |
di compensazione con premi | Come rendita | Come rendita |
5.5.2.3 Regolamentazione per le rendite | vitalizie valida a partire dal periodo fisca- | |
le 2025 | ||
A titolo di novità, per le rendite da assicurazioni di rendita vitalizia (LCA) e per altre ren- dite vitalizie (altre prestazioni) la regolamentazione valida dal 1° gennaio 2025 prevede una regolamentazione differenziata relativa al calcolo della quota di reddito. Grazie a questa nuova regolamentazione i contribuenti non devono più dichiarare come prima il 100% della loro rendita vitalizia, bensì solo la quota di reddito corrispondente.
La quota dei proventi viene determinata | come segue: |
Assicurazioni di rendita vitalizia svizzere secondo la legge sul contratto d'assicu- razione (LCA): La quota percentuale di reddito di «prestazioni garantite» provenienti da assicu- razioni di rendita vitalizia soggette alla legge federale sul contratto d'assicurazio- ne (legge sul contratto d'assicurazione, LCA; RS 221.229.1) viene stabilita al momento della conclusione del contratto e rimane invariata a lungo termine, ossia per tutta la durata del contratto. Ci si basa sul tasso d'interesse tecnico massimo («m») stabilito in base all'art. 36 cpv. 1 della legge federale concernente la vigi- lanza sulle imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza delle assicurazioni, LSA; RS 961.01) in unione con l'art. 121 seg. dell'ordinanza concernente la sor- veglianza delle imprese di assicurazione private (ordinanza sulla vigilanza, OOS; RS 961.011). Se tale tasso d'interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata se- condo la formula seguente e il risultato viene arrotondato al valore percentuale in- tero più vicino (art. 23 cpv. 2 lett. a n. 1 LIG, art. 23 cpv. 3 lett. a n. 1 LIFD):
L'AFC pubblica la quota di reddito imponibile delle assicurazioni di rendita vitalizia
secondo la LCA sul proprio sito | Internet (www.estv.admin.ch). | |
Se il tasso d'interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento (art. 23 cpv. 2 lett. a n. 2 LIG; art. 23 cpv. 3 lett. a n. 2 LIFD). Nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA la quota di reddito di even- tuali «prestazioni eccedentarie» ammonta fissa al 70 per cento (art. 23 cpv. 3 lett. b LIG; art. 23 cpv. 3 lett. b LIFD). Gli assicuratori attestano all'assicurato la
quota di reddito complessivamente imponibile.
Altre prestazioni: Nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, da rendite vitalizie secondo il diritto delle obbligazioni e da contratti di vitalizio, la
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Amministrazione delle imposte GR Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)
quota percentuale di reddito viene stabilita nuovamente annualmente in linea con la rendita delle obbligazioni federali (art. 23 cpv. 2 lett. c LIG in unione con l'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 LAID). Concretamente è determinante l'ammontare del rendi- mento annualizzato (medio) delle obbligazioni della Confederazione con scaden- za a dieci anni («r»), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti (cfr. al riguardo anche il promemoria della Conferenza fiscale svizzera «Imposizione delle prestazioni in capitale provenienti da assicurazioni di rendita vitalizia» del 19 giugno 2024). Se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata, arrotondan- do il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino, se- condo la formula di cui all'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 LAID (art. 23 cpv. 2 lett. c n. 1 LIG):
Se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento (LIG 35 cpv. 3 lett. c n. 2). La determinazione corretta della quota di reddito nei casi di «altre prestazioni» è abbandonata ai contribuenti. Un esempio di calcolo è disponibile nel FF 2021 3028, p. 18 segg. I tassi d'interesse in obbligazioni federali con una scadenza di dieci anni sono consultabili ad es. sul sito internet della Banca nazionale svizzera BNS (https://data.snb.ch/de).
5.5.2.4 Rendite temporanee
La rendita temporanea non è considerata rendita ai sensi di LIG 23 II risp. LIFD 22 III. Con rendita temporanea si definiscono prestazioni periodicamente ricorrenti, limitate nel tempo e non basate sulla vita di una persona. Tramite questo tipo di rendita il capitale viene periodicamente restituito sotto forma di rate, con gli interessi, entro un determinato periodo di tempo. Pertanto costituisce reddito imponibile soltanto la quota degli interessi, non la restituzione del capitale 125. Concettualmente non si tratta neppure di un affare assicurativo, bensì di un'operazione di finanziamento. Benché la quota d'interessi dimi- nuisca anno dopo anno a causa dell'assottigliarsi del capitale e pertanto andrebbe scon- tata, per ragioni di praticabilità è giustificato tassare come utile patrimoniale un importo d'interesse medio d'entità costante. L'interesse imponibile si calcola come segue: Interesse = rendita annua – capitale versato/numero anni di rendita Le rendite temporanee possono anche essere finanziate con premi periodici. In questo caso il capitale versato corrisponde alla somma di tutti i premi. Le rendite vitalizie temporanee con pura e semplice funzione di ponte (durata inferiore a cinque anni), che difficilmente possono essere attribuite alla previdenza e si avvicinano alle rendite temporanee, vengono imposte, secondo la più recente giurisprudenza del
125 TF, StE 2002 B 26.12 n. 6, consid. 2b con ulteriori rimandi.
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Tribunale federale, analogamente alle rendite temporanee solo con la quota d'interes- si 126.
126 TF 16.2.2009, sentenza 2C_255/2008, pubbl. in: DTF 135 II 195.
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5.6 Imposta sulla sostanza
Tipologia Imposta cantonale Imposta federale diretta
Assicurazioni non riscattabili Esente LIG 61 I e contrario
Assicurazioni di capitale riscattabili Imponibile Valore di riscatto incl. quote di eccedenze LIG 61 I
Assicurazioni di rendite riscattabili Imponibile durante il periodo di differimento Valore di riscatto incl. quote di eccedenze LIG 61 I
Assicurazioni riscattabili di rendita Imponibile dopo l'inizio della rendita Valore di riscatto incl. quote di eccedenze LIG 61 I
Rendite temporanee Imponibile Capitale residuo
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