Tariffe / tariffa per coniugati e per persone sole
Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni
Tariffe: LIG 39; 1b tariffa per coniugi e per persone sole LIFD 35 e 36; 9 Ibis tariffa per genitori
1. QUESTIONI DI FONDO
Il Cantone applica due tariffe: la tariffa per persone sole e la tariffa per coniugi (cfr. art. 39 cpv.1 e 2 LIG in unione con l'art. 1b LIG). Alla base del diritto concernente l'imposta federale diretta vi sono tre tariffe per l'imposizione delle persone fisiche: la tariffa di base (= tariffa per persone sole), la tariffa per coniugi e la tariffa per i genitori (cfr. art. 36 LIFD in unione con l'art. 9 cpv. 1bis LIFD). Per quanto riguarda la tariffa per i genitori, l'importo fiscale determinato secondo la tariffa per coniugi viene ridotta di 259 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa (art. 36 cpv. 2bis LIFD).
2. FIGLI MINORENNI
La tariffa per coniugi viene concessa da un lato ai coniugi tassati congiuntamente (LIG 39 II e LIFD 36 II), nonché a partner registrati (LIG 1b in unione con LIG 39 II e LIFD 9 Ibis in unione con LIFD 36 II); d'altro lato anche contribuenti non coniugati vengono tas- sati alla tariffa per coniugi se vivono con figli o persone bisognose di assistenza al cui sostentamento essi provvedono in misura principale. A livello federale, dall'importo fiscale determinato secondo questo calcolo vengono dedotti 259 franchiper ogni figlio e ogni persona bisognosa (art. 36 cpv. 2bis LIFD); dopo questa deduzione risulta la tariffa per i genitori. Il concubino non è considerato persona bisognosa di assistenza (LIG 39 III).
Le famiglie monoparentali (contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, di- vorziati o celibi) che percepiscono e dichiarano alimenti per un figlio minorenne hanno sempre diritto alla tariffa per coniugi. In seguito al fatto che vengono loro attribuiti (dal punto di vista fiscale) gli alimenti per figli, sono loro a provvedere in misura principale al sostentamento del figlio (TF 25.7.2024,9C_110/2024, consid. 4.2; DTF 133 II 312 e 318 = Prassi 2008 n. 39 consid. 6.6 e 8.6). A livello federale hanno diritto alla tariffa per i genitori (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.3.3). Il genitore che può dedurre gli alimenti per figli (cfr. LIG 36 lett. c e LIFD 33 I lett. c) non ha diritto alla tariffa per coniugi (TF 25.7.2024,9C_110/2024, consid. 4.2; TF 25.7.2024;9C_159/2024, consid. 4.2; DTF 131 II 556).
Se solo un genitore detiene l'autorità parentale e per il figlio non vengono versati alimenti, si deve partire dal presupposto che questo genitore provveda in misura princi- pale al sostentamento del figlio e che venga tassato in base alla tariffa per coniugi o per i genitori.
1.1.2025 RK/He
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Amministrazione delle imposte GR tariffa per genitori
Se i genitori hanno divorziato o non sono coniugati ed esercitano insieme l'autorità parentale, vale quanto segue: – Se vengono versati alimenti, il coniuge che li percepisce e li dichiara e che vive con il figlio nella stessa economia domestica ha diritto alla tariffa per coniugi rispettivamente per genitori (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2. ed., art. 36 N 17; Circolare dell'AFC n. 7 del 20.1.2000; DTF 133 II 312 e 318 = Prassi 2008 n. 39 E. 6.6. e 8.6). Questo vale anche qualora la deduzione per figli venga divisa per metà ciascuno (cfr. LIG 38 lett. h; Prassi 038-01). Il debitore di alimenti è tassato all'aliquota di base (TF 25.7.2024,9C_110/2024, E. 4.2). – Se non vengono versati alimenti, bisogna differenziare se il figlio sia in custodia alter- nata (entrambi i genitori si occupano in misura uguale dell'assistenza effettiva del figlio) o meno. Se non si è di fronte a una custodia alternata, il genitore che vive in comunione domestica con il figlio viene tassato in base alla tariffa per coniugi o per i genitori. In caso di custodia alternata, conformemente all'art. 19 DELIG il criterio determinante per la scelta della tariffa da applicare è rappresentato dal reddito più elevato (vale anche a li- vello federale, cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.4.2; DTF 133 II 315 e 317 = Prassi 2008 n. 39,2A.107/2007, consid. 7.3 e 8.5); è tuttavia fatta salva la comprova che l'altro genitore si occupa in misura principale del sostentamento del figlio (cfr. anche STA A 04 11, pubbl. in PTA 2004 n. 13). Il motivo per cui la concessione della tariffa per coniugi non può essere vincolata alla deduzione per figli risiede nel fatto che nel Cantone la deduzione per figli può essere suddivisa a metà (LIG 38 lett. h; cfr. Prassi 038-01).
In caso di genitori non coniugati che vivono in comunione domestica (concubinato), per l'attribuzione della tariffa per coniugi o per i genitori bisogna differenziare se i partner vivano con figli comuni o non comuni: – Con figli comuni: se vengono versati alimenti, il beneficiario degli alimenti per il figlio viene tassato in base alla tariffa per coniugi o per i genitori (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifre 14.7.3 e 14.9.3). Se non vengono versati alimenti, indipendentemente dal fatto se con o senza autorità parentale, bisogna partire dal presupposto che il genitore con il red- dito netto più elevato provveda in misura principale al sostentamento del figlio e venga dunque tassato in base alla tariffa per coniugi o per i genitori (cfr. art. 18 DELIG). Questa regolamentazione vale anche a livello federale. – Con figli non comuni: se vengono versati alimenti vale la stessa regolamentazione va- lida per i concubini con figli comuni. Per il caso in cui non vengono versati alimenti, il genitore che vive in comunione domestica con il figlio viene tassato in base alla tariffa per coniugi o per i genitori. In caso di custodia alternata, il genitore con il reddito netto più ele- vato viene tassato alla tariffa per coniugi o per i genitori (cfr. 18 DELIG). Questa regola- mentazione vale anche a livello federale.
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3. FIGLI MAGGIORENNI IN FORMAZIONE
La tariffa per coniugi o per i genitori viene concessa anche ai contribuenti che vivono in comunione domestica con figli maggiorenni in formazione. Anche in questo caso deve essere soddisfatto il presupposto che la persona che fa valere la tariffa per coniugi o per i genitori provvede in misura principale al sostentamento del figlio. La tariffa per coniugi o per i genitori viene dunque concessa in analogia alla deduzione per figli solo se il figlio maggiorenne in formazione dipenda davvero dal sostegno dei genitori. Questo non è il caso se il figlio abbia redditi propri superiori a fr. 16'000.-- all'anno (rispettivamente superiori a fr. 18'000.-- all'anno in formazione esterna con ritorno giornaliero o superiori a fr. 24'000. -- all'anno in formazione esterna con ritorno solo a fine settimana) oppure qualora la sostanza netta del figlio ammonti a fr. 187'500.-- o più (v. prassi 038-01, cifra 2).
Se il figlio vive in comunione domestica con un genitore e percepisce alimenti dall'al- tro genitore, di principio bisogna partire dal presupposto che il genitore che lo ospita provvede in misura principale al sostentamento del figlio ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LIG e dell'art. 36 cpv. 2bis LIFD e che quindi ha diritto alla tariffa per coniugi o per i genitori (cfr. al riguardo Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.10.3; STA A 04 11, pubbl. in PTA 2004 n. 13). Il genitore che versa gli alimenti viene tassato in base alla tariffa per persone sole o alla tariffa di base (TF 25.7.2024,9C_159/2024, E. 4.2). Alla base di una sentenza del 23.1.2002 (pubbl. in: Steuerentscheid 2002 B 29.3 n. 18) vi era la seguente fattispecie: la contribuente X è madre di tre figli maggiorenni. I figli ricevevano dal padre alimenti pari a 1'200, risp. 1'350 franchi al mese. Il Tribunale amministrativo le ha attribuito la tariffa per coniugi. Contro questa decisione l'Amministrazione delle imposte ha presentato ricorso al Tribunale federale. Tra le altre cose, quest'ultimo ha stabilito che l'autorità precedente aveva giustamente applicato la tariffa per coniugi, più bassa, poiché si poteva partire dal presupposto che la contribuente, quale genitore che ospitava i figli e che si occupava direttamente dell'assistenza, si occupava "in misura principale" del sostentamento ai sensi della descrizione nella legge.
Anche nel caso in cui il figlio vive in comunione domestica con un genitore e non riceve alimenti dall'altro genitore bisogna partire dal presupposto che la tariffa per co- niugi o per i genitori spetti al genitore che vive con il figlio (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.11.3).
Se il figlio maggiorenne vive in parte con la madre e in parte con il padre (custodia alternata) ed entrambi i genitori si assumono nella stessa misura l'assistenza effettiva del figlio, vale quanto segue (cfr. al riguardo Circolare dell'AFC n. 30, cifra 13.4.3): – Se vengono versati alimenti, il genitore che li versa ha diritto alla tariffa per coniugi visto che provvede in misura principale al sostentamento. Questo vale anche qualora la dedu- zione per figli venga divisa per metà ciascuno (cfr. art. 38 lett. h LIG; Prassi 038-01). – Se non vengono versati alimenti, conformemente all'art. 19 DELIG, di regola il criterio decisivo per la scelta della tariffa da applicare è dato dal reddito più elevato (secondo la Circolare dell'AFC n. 7 del 20.1.2000, tutelata dal Tribunale federale, vale anche a livello federale). È tuttavia fatta salva la comprova che sia l'altro genitore a provvedere in misura principale al sostentamento del figlio. Il motivo per cui la concessione della tariffa per co-
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niugi non può essere vincolata alla deduzione per figli risiede nel fatto che la deduzione per figli può essere divisa a metà.
Se il figlio ha un proprio domicilio, entrambi i genitori vengono tassati in base alla tariffa per persone sole o alla tariffa di base (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.12.3).
Se i genitori vivono in concubinato, per l'attribuzione della tariffa per coniugi o per i ge- nitori bisogna differenziare se i partner vivano con figli comuni o non comuni: – con figli comuni: il genitore con il reddito netto più elevato viene tassato in base alla ta- riffa per coniugi o per i genitori (cfr. art. 18 DELIG); il fatto se vengano versati o meno ali- menti è irrilevante. Se il figlio vive in un appartamento proprio, entrambi i genitori vengono tassati in base alla tariffa per persone sole o alla tariffa di base (cfr. Circolare dell'AFC n. 30, cifra 14.15.3). – con figli non comuni: il genitore che vive in comunione domestica con il figlio viene tassato in base alla tariffa per coniugi o per i genitori. In caso di custodia alternata il genitore con il reddito netto più elevato viene tassato alla tariffa per coniugi o per i genitori (cfr. 18 DELIG). Se il figlio vive in un appartamento proprio, entrambi i genitori vengono tassati in base alla tariffa per persone sole o alla tariffa di base.
4. DATA DI RIFERIMENTO
La data di riferimento per la concessione della tariffa per coniugi è la fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (LIG 39 V; vale anche per la Confederazione). Nell'art. 38 cpv. 2 LIG e nell'art. 35 cpv. 2 LIFD è del resto disciplinato allo stesso modo anche il diritto alle deduzioni sociali (soprattutto la deduzione per figli).
I due concubini vanno tassati contemporaneamente nel caso in cui la situazione di fatto e di diritto sia chiara. Se esistono dubbi effettivi o di natura giuridica (p.es. chi prov- vede in misura principale al sostentamento dei figli), deve essere tassato in via definitiva dapprima il concubino la cui situazione fiscale è meno favorevole (p.es. che non ottiene una deduzione per figli o che viene tassato con la tariffa per persone sole e non con quella per coniugi).
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