prassi

Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni

Questioni inerenti la tassazione in relazione al LIG 17, 29, 31 coronavirus LIFD 17, 23, 26

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel presente documento vengono affrontate diverse questioni correlate al coronavirus per quanto riguarda la tassazione delle persone fisiche nel periodo fiscale 2020.

2. CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE

2.1 Reddito

2.1.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità giornaliere

Le indennità per lavoro ridotto e le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoc- cupazione erogate al datore di lavoro e versate da quest'ultimo al contribuente sono indi- cate nel certificato di salario (punto 7 del certificato di salario). Pertanto queste prestazioni devono essere dichiarate nella dichiarazione d'imposta indicando il reddito da attività lu- crativa secondo il certificato di salario (punto 1.1 della dichiarazione d'imposta). Di conse- guenza, esse non devono essere dichiarate separatamente nella dichiarazione d'imposta.

Se le indennità vengono erogate direttamente al datore di lavoro e quindi non sono indi- cate nel certificato di salario, esse devono essere dichiarate separatamente al punto 3.4 della dichiarazione d'imposta.

2.1.2 Reddito: valore locativo proprio per abitazioni secondarie

Stando alla prassi costante (cfr. prassi "Abitazioni secondarie: uso misto", 022-01-b- 01.doc) si parte dal presupposto che le abitazioni secondarie vengano utilizzate soltanto temporaneamente e in periodi diversi. Il valore locativo proprio stimato tiene già conto delle oscillazioni stagionali. A ciò si aggiunge che sotto il profilo temporale il "lockdown" è coinciso in parte con la bassa stagione (aprile/maggio), durante la quale per esperienza le abitazioni secondarie vengono comunque utilizzate di meno. Per tale ragione nel pe- riodo fiscale 2020 non risulta giustificato ridurre il valore locativo proprio, anche se l'abita- zione secondaria nel 2020 è stata utilizzata di più o di meno rispetto agli anni precedenti a seguito della pandemia di Covid-19.

1.12.2020 Du 031-01-c-02-i.docx P

Questioni inerenti la tassazione in relazione al Amministrazione delle imposte GR coronavirus

2.2 Deduzioni

2.2.1 Spese professionali forfetarie in caso di indennità per lavoro ridotto e di in- dennità giornaliere

Ai fini dell'imposta cantonale e dell'imposta federale diretta le spese professionali forfeta- rie vengono calcolate come percentuale dei redditi da attività lucrativa. Questa deduzione comprende spese per attrezzi e strumenti di lavoro (ad es. computer), letteratura specia- listica, abiti professionali, ecc. (per dettagli cfr. prassi "Altre spese professionali necessa- rie", 031-01-c-01.doc).

In caso di lavoro ridotto temporaneo e di indennità per perdita di guadagno sotto forma di indennità giornaliere, le spese professionali forfetarie non vengono ridotte. È considerata temporanea qualsiasi interruzione dovuta alla situazione legata al coronavirus nel 2020.

Le indennità per perdita di guadagno (indennità giornaliere) vengono equiparate ai redditi salariali ordinari, di conseguenza il contribuente ha diritto a beneficiare della deduzione forfetaria per spese professionali.

2.2.2 Versamento nel pilastro 3a

Secondo la prassi, in caso di disoccupazione temporanea (con diritto a indennità giorna- liere AD) è possibile continuare a effettuare versamenti nel pilastro 3a. Ciò vale anche in caso di interruzione dell'attività lucrativa dovuta alla crisi legata al coronavirus.

2.2.3 Spese professionali ordinarie

  1. a) Spese di abbonamento per i mezzi pubblici

Le spese di abbonamento effettive non vengono ridotte né per lavoro ridotto né per tele- lavoro a tempo parziale.

  1. b) Velocipedi, ciclomotori o motoveicoli con targhe gialle

L'importo forfetario di 700 franchi non viene ridotto né per lavoro ridotto né per telelavoro a tempo parziale.

  1. c) Automobile privata / motoveicolo con targa bianca

Possono essere fatte valere solamente le spese per i chilometri percorsi effettivamente per recarsi al lavoro (cfr. prassi "Spese professionali: spese di trasporto", 031-01-a- 01.doc). Nei giorni in cui è stato svolto telelavoro o nei giorni trascorsi a casa a seguito del lavoro ridotto (a giorni) non vengono sostenute spese di viaggio. Di conseguenza la deduzione viene meno.

A seguito della raccomandazione formulata dal Consiglio federale di evitare per quanto possibile i trasporti pubblici, per il periodo tra il 6 marzo 2020 e il 6 luglio 2020 (introdu- zione dell'obbligo di indossare una mascherina sui mezzi del trasporto pubblico), ossia

031-01-c-02-i.docx 2

Questioni inerenti la tassazione in relazione al Amministrazione delle imposte GR coronavirus

per 85 giorni, vengono riconosciute le spese per i chilometri percorsi effettivamente per recarsi al lavoro con il veicolo a motore privato. Tuttavia ciò presuppone che in questo periodo sia stato utilizzato effettivamente il veicolo a motore privato. Le spese di abbona- mento per i trasporti pubblici (abbonamento annuale) non vengono ridotte.

Confederazione: a livello di Confederazione la deduzione ammonta al massimo a 3'000 franchi.

  1. d) Spese supplementari per il vitto fuori casa

I requisiti per la concessione della deduzione per vitto fuori casa rimangono invariati se- condo la prassi "Spese professionali: vitto e alloggio" (031-01-b-01.doc). Le spese sono considerate spese professionali solo se il vitto fuori casa è dovuto a ragioni professionali. Nei giorni in cui è stato svolto telelavoro o nei giorni trascorsi a casa a seguito del lavoro ridotto (a giorni) non vengono sostenute spese supplementari per il vitto fuori casa. Di conseguenza la deduzione viene meno.

  1. e) Spese di viaggio in caso di soggiorno settimanale

Secondo la giurisprudenza costante, per il viaggio settimanale da e verso il luogo vengono riconosciute soltanto le spese per i mezzi di trasporto pubblico. A seguito della raccoman- dazione formulata dal Consiglio federale di evitare per quanto possibile i trasporti pubblici, per il periodo tra il 6 marzo 2020 e il 6 luglio 2020, ossia per 18 fine settimana, le spese per il veicolo a motore privato vengono riconosciute, se è stato utilizzato effettivamente tale veicolo.

Confederazione: a livello di Confederazione la deduzione ammonta al massimo a 3'000 franchi.

  1. f) Vitto in caso di soggiorno settimanale fuori casa

I requisiti per la concessione della deduzione per vitto fuori casa rimangono invariati se- condo la prassi "Spese professionali: vitto e alloggio" (031-01-b-01.doc) Le spese sono considerate spese professionali solo se il vitto fuori casa è dovuto a ragioni professionali. Nei giorni in cui è stato svolto telelavoro o nei giorni trascorsi a casa a seguito del lavoro ridotto (a giorni) non vengono sostenute spese supplementari per il vitto fuori casa. Di conseguenza la deduzione viene meno.

  1. g) Spese per la camera in caso di soggiorno settimanale

Le spese per la camera in caso di soggiorno settimanale non vengono ridotte a seguito di lavoro ridotto, di disoccupazione temporanea o di telelavoro, a condizione che la camera venga mantenuta per ragioni professionali.

031-01-c-02-i.docx 3

Questioni inerenti la tassazione in relazione al Amministrazione delle imposte GR coronavirus

  1. h) Camera utilizzata per scopi professionali/telelavoro

CANTONE:

I costi per l'uso di una camera privata utilizzata per scopi professionali possono essere classificati non come spese di sostentamento, bensì come altre spese necessarie all'e- sercizio della professione soltanto se il contribuente deve svolgere regolarmente una parte sostanziale della sua attività professionale a casa perché il datore di lavoro non mette a disposizione una postazione di lavoro adeguata e se il contribuente nella sua abitazione privata dispone di un locale attrezzato principalmente per la propria attività professionale, il cui utilizzo per scopi professionali rende impossibile un utilizzo per scopi privati (ad es. stanza per gli ospiti, ripostiglio, stanza da gioco per bambini) (cfr. prassi "Altre spese professionali necessarie", 031-01-c-01.doc, n. 7).

Se il telelavoro viene svolto su base volontaria, non è ammessa nessuna deduzione fiscale per la camera utilizzata per scopi professionali, in quanto questa forma di la- voro, se svolta su base volontaria, non viene scelta perché mancano le infrastrutture nel luogo di lavoro (assenza di una postazione di lavoro adeguata). Se il lavoratore non ha a disposizione una postazione di lavoro adeguata o se il telelavoro è stato disposto dal datore di lavoro, eventuali spese per la camera utilizzata per scopi professionali devono essere indennizzate dal datore di lavoro (cfr. art. 327a cpv. 1 CO), ragione per cui non sorgono spese in capo al lavoratore e di conseguenza non può essere fatta valere nes- suna deduzione per la camera utilizzata per scopi professionali.

Altre spese correlate al telelavoro per materiale (ad es. cartucce e carta per stampanti, hardware, ecc.) non messo a disposizione dal datore di lavoro o che non viene indenniz- zato da quest'ultimo sono comprese nella deduzione forfetaria per spese professio- nali.

CONFEDERAZIONE:

La forfetaria comprende anche le spese per la camera privata per scopi professionali. Pertanto la disciplina federale non ammette nessuna deduzione supplementare.

2.3 Conseguenze sul certificato di salario

2.3.1 Autoveicolo aziendale (crocetta nel campo F)

Il coronavirus non comporta modifiche alla prassi relativa ai veicoli aziendali. La quota privata è intesa come indennizzo per l'uso privato del veicolo aziendale in generale, ma non per il percorso casa-lavoro. Pertanto il vantaggio valutabile in denaro nasce indipen- dentemente dal fatto che il dipendente lavori nel luogo di lavoro o a casa, o temporanea- mente non lavori a causa del lavoro ridotto o lavori solo con un volume di lavoro ridotto.

2.3.2 Pasti a prezzo ridotto (crocetta nel campo G)

Occorre apporre una crocetta nel campo G se il dipendente percepisce buoni pasto, se è disponibile una mensa a prezzi agevolati o se viene versato un indennizzo per le spese

031-01-c-02-i.docx 4

Questioni inerenti la tassazione in relazione al Amministrazione delle imposte GR coronavirus

legate al pranzo per almeno la metà dei giorni lavorativi. Una chiusura temporanea della mensa che offre un pranzo a prezzo agevolato ai dipendenti non deve essere considerata ai fini della dichiarazione nel certificato di salario, ossia il datore di lavoro deve continuare ad apporre la crocetta sul campo G.

2.3.3 Vitto e alloggio (punto 2.1)

Vitto e alloggio messi a disposizione dal datore di lavoro devono essere dichiarati effetti- vamente quale prestazione in natura al punto 2.1 del certificato di salario. Se a causa del lavoro ridotto il lavoratore non lavora nell'albergo/nel ristorante, per questo periodo non va conteggiata nessuna prestazione in natura.

2.3.4 Indennità per lavoro ridotto (punto 7)

Le indennità per lavoro ridotto devono essere indicate al punto 7 del certificato di salario. Ciò vale anche in caso di versamento dell'intero salario (nonostante il lavoro ridotto) da parte del datore di lavoro. Nelle osservazioni al punto 15 del certificato di salario devono essere indicati i giorni per i quali è stata percepita l'indennità per perdita di guadagno.

Esempio: un lavoratore dipendente percepisce un salario mensile di 8'000 franchi. Il da- tore di lavoro annuncia il lavoro a orario ridotto nella misura del 50% e percepisce un'in- dennità per lavoro ridotto pari a 3'200 franchi (80%) per i suoi dipendenti. Il certificato di salario deve essere compilato come segue: il salario di 4'800 franchi deve essere dichia- rato al punto 1, mentre l'importo pari a 3'200 franchi al punto 7.

2.3.5 Rimborsi spese (punti 13/15)

In presenza di regolamenti delle spese già approvati, le oscillazioni a breve termine dell'at- tività in servizio esterno non vengono considerate. Pertanto i rimborsi spese forfetari per spese di rappresentanza o per l'uso dell'autoveicolo privato per scopi professionali ver- ranno accettati anche nel periodo in cui l'attività professionale viene svolta da casa a causa del coronavirus e devono essere indicati ai punti 13.2.1 (spese di rappresentanza) e 13.2.2 (spese per il veicolo) del certificato di salario con il relativo importo. Se a seguito del lavoro ridotto il volume di lavoro viene ridotto in via temporanea, si rinuncia a una riduzione delle spese forfetarie, a condizione che il lavoro ridotto non duri più di tre mesi. In caso di lavoro ridotto per un periodo superiore a tre mesi, l'indennizzo forfetario delle spese deve essere ridotto in misura proporzionale al lavoro ridotto nei relativi mesi. Al punto 15 del certificato di salario occorre aggiungere il rimando al regolamento delle spese approvato.

3. CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE

3.1 Indennità per perdita di guadagno

Gli importi versati a lavoratori indipendenti vengono erogati dalle casse di compensazione sotto forma di indennità giornaliere. Conformemente all'art. 9 dell'ordinanza COVID-19 tali

031-01-c-02-i.docx 5

Questioni inerenti la tassazione in relazione al Amministrazione delle imposte GR coronavirus

indennità sono soggette all'obbligo di versare contributi AVS, i quali sono a carico per metà della Confederazione e per metà dell'avente diritto. La prestazione deve essere di- chiarata separatamente al punto 3.4 della dichiarazione d'imposta. Un'eventuale riparti- zione viene effettuata secondo la procedura valida per il reddito da attività lucrativa indi- pendente, dato che si tratta di proventi compensativi.

3.2 Accantonamenti dovuti alla crisi legata al coronavirus

Alla fine dell'esercizio 2019 le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus non erano prevedibili. A ciò si aggiunge che la costituzione di un accantonamento straor- dinario nel conto annuale 2019 non risulta opportuna nell'ottica di preservare le risorse di liquidità. L'Amministrazione federale delle contribuzioni nonché la Conferenza delle diret- trici e dei direttori cantonali delle finanze sono contrarie alla costituzione di un accantona- mento per la crisi legata al coronavirus. Per questi motivi il Cantone dei Grigioni non am- mette la costituzione di un accantonamento dovuto alla pandemia di coronavirus nella chiusura dei conti 2019.

3.3 Crediti COVID

Quale provvedimento immediato la Confederazione ha deciso di mettere a disposizione liquidità per aiutare le imprese sotto forma di un programma di garanzie (fideiussioni so- lidali). Il Cantone concede fideiussioni cantonali, le quali vanno a integrare quelle della Confederazione e sono sussidiarie a esse.

Si tratta di crediti che fanno parte del patrimonio aziendale. In quanto mutuo, il credito deve essere indicato come CREDITO COVID tra le passività. In presenza di un inadem- pimento del credito con rinuncia definitiva allo stesso, sotto il profilo commerciale e fiscale si è in presenza di un ricavo straordinario. Gli interessi versati sono deducibili.

031-01-c-02-i.docx 6