1.1.2
Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria
del 4 dicembre 2025
Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 116 cpv. 1, 192 cpv. 1 e 2 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1 987 (RALOC),
ordina:
Art. 1 Principio 1 Il Municipio, per il tramite dei propri servizi di competenza, preleva tasse
di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati.
Il rilascio di duplicati e fotocopie è pure soggetto al pagamento di un compenso.
Restano riservate tasse e compensi previsti dalla legislazione federale e da quella cantonale.
Art. 2 Ammontare delle tasse 1
Vengono prelevate le seguenti tasse di cancelleria: atto / documento / estratto / certificato CHF
autentica di una firma o di una fotografia 25.--
attestazione del godimento dei diritti civili 25.--
attestazione di esistenza in vita 25.-- estratto conforme di risoluzione municipale
25.-- o del Consiglio comunale attestazione di copia conforme all'originale di
15.-- un atto dell'amministrazione comunale
certificato di capacità elettorale esente certificato di economia domestica: - semplice 25.--
con periodo 30.--
ogni copia supplementare 10.-- dichiarazione di domicilio / dimora *
semplice 25.--
con periodo 30.--
con periodo (dagli archivi antecedenti 35.-- y al 1 960)
ogni copia supplementare 10---
dichiarazioni LAFE 75.-- dichiarazione di avvenuta notifica di arrivo o di
15.-- partenza rilascio informazioniscritte su generalità e
20.-- indirizzo
rilascio o rinnovo di certificati di domicilio 25.--
registrazione dei soggiornanti 25.-- rapporti/preavvisi a cittadini stranieri su invito
45.-- dell’Ufficio della migrazione
dichiarazioni riguardanti le persone giuridiche 25.-- catalogo elettorale - cartaceo 400.--
in forma elettronica 200.--
parrocchie esenti
elaborazione e stampa etichette 20.-- dichiarazione di iscrizione nel registro dei
25.-- contribuenti
dichiarazione pagamento imposte 25.--
dichiarazioni varie e richieste di informazioni 25.--
attestazioni ipoteche legali 100.--
attestazioni di proprietà immobiliare 50.--
altre attestazioni fiscali rilasciate a terzi 50.--
rilascio compie catastrini fiscali e sommarioni 10.-- prestazioni particolari, pareri e ricerche in
50.--/ora archivio *Per le persone disoccupate e coloro che beneficiano di prestazioni assistenziali, il rilascio degli atti avviene a titolo gratuito, previa presentazione di un documento che attesti la rispettiva condizione.
Art. 3 Altre tasse 1 Per le tasse relative alla stesura di atti pubblici da parte del segretario
comunale fanno stato le disposizioni legali in vigore.
Per ogni altro atto, certificato, dichiarazione o formazione scritta non previsto dalla presente norma viene prelevata una tassa da CHF 5.-- a CHF y 200.--, calcolata tenendo conto delle prestazioni fornite dall’amministrazione comunale.
Per ricerche e consulenze fornite dall’archivio amministrativo, dall’archivio storico o dall’archivio edilizia privata viene prelevata una tassa di CHF 50.- - all’ora, esclusa la prima ora di lavoro.
Sono riservate le tasse previste da altri regolamenti o da ordinanze comunali.
Art. 4 Fotocopie 1 Il rilascio di fotocopie a terzi è soggetto al pagamento di una tassa di CHF
0.50 per copia, in formato A4.
Art. 5 Immagini e fotografie da archivi 1 Riproduzioni di immagini e fotografie provenienti dagli archivi della Città
di Lugano sono soggette al prelevamento delle seguenti tasse:
documento CHF
immagini richieste a scopo di studio o per uso 15.-- per privato immagine
immagini richieste a scopo di pubblicazione, 40.-- per esposizione o divulgazione commerciale immagine
per ogni ulteriore utilizzo pubblico dei materiali 25.-- per immagine
per lavori speciali (es. digitalizzazione dei materiali) 60.-- all’ora
Sono esenti da tasse gli enti pubblici e quelli privati che perseguono scopi d’interesse generale.
Art. 6 Pagamento Di regola la tassa è percepita al momento del ritiro del documento. Il pagamento della tassa è attestato mediante rilascio di corrispondente
ricevuta. In tutti gli altri casi la tassa è riscossa tramite fattura.
Art. 7 Esenzione Il rilascio di attestazioni richieste da autorità per ragioni d’ufficio può essere
esente da tasse.
Art. 8 Abrogazioni ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga quella del 1 6 febbraio 2005 ed entra in vigore
il 26 gennaio 2026.
y Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario M. Foletti R. Bregy Approvata dal Municipio il 4 dicembre 2026 Pubblicata agli albi comunali dal 5 dicembre 2025 al 20 gennaio 2026.