1.1.2

Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria

del 4 dicembre 2025

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 116 cpv. 1, 192 cpv. 1 e 2 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1 987 (RALOC),

ordina:

Art. 1 Principio 1 Il Municipio, per il tramite dei propri servizi di competenza, preleva tasse

di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati.

Il rilascio di duplicati e fotocopie è pure soggetto al pagamento di un compenso.

Restano riservate tasse e compensi previsti dalla legislazione federale e da quella cantonale.

Art. 2 Ammontare delle tasse 1

Vengono prelevate le seguenti tasse di cancelleria: atto / documento / estratto / certificato CHF

autentica di una firma o di una fotografia 25.--

attestazione del godimento dei diritti civili 25.--

attestazione di esistenza in vita 25.-- estratto conforme di risoluzione municipale

25.-- o del Consiglio comunale attestazione di copia conforme all'originale di

15.-- un atto dell'amministrazione comunale

certificato di capacità elettorale esente certificato di economia domestica: - semplice 25.--

  • con periodo 30.--

  • ogni copia supplementare 10.-- dichiarazione di domicilio / dimora *

  • semplice 25.--

  • con periodo 30.--

  • con periodo (dagli archivi antecedenti 35.-- y al 1 960)

  • ogni copia supplementare 10---

dichiarazioni LAFE 75.-- dichiarazione di avvenuta notifica di arrivo o di

15.-- partenza rilascio informazioniscritte su generalità e

20.-- indirizzo

rilascio o rinnovo di certificati di domicilio 25.--

registrazione dei soggiornanti 25.-- rapporti/preavvisi a cittadini stranieri su invito

45.-- dell’Ufficio della migrazione

dichiarazioni riguardanti le persone giuridiche 25.-- catalogo elettorale - cartaceo 400.--

  • in forma elettronica 200.--

  • parrocchie esenti

elaborazione e stampa etichette 20.-- dichiarazione di iscrizione nel registro dei

25.-- contribuenti

dichiarazione pagamento imposte 25.--

dichiarazioni varie e richieste di informazioni 25.--

attestazioni ipoteche legali 100.--

attestazioni di proprietà immobiliare 50.--

altre attestazioni fiscali rilasciate a terzi 50.--

rilascio compie catastrini fiscali e sommarioni 10.-- prestazioni particolari, pareri e ricerche in

50.--/ora archivio *Per le persone disoccupate e coloro che beneficiano di prestazioni assistenziali, il rilascio degli atti avviene a titolo gratuito, previa presentazione di un documento che attesti la rispettiva condizione.

Art. 3 Altre tasse 1 Per le tasse relative alla stesura di atti pubblici da parte del segretario

comunale fanno stato le disposizioni legali in vigore.

Per ogni altro atto, certificato, dichiarazione o formazione scritta non previsto dalla presente norma viene prelevata una tassa da CHF 5.-- a CHF y 200.--, calcolata tenendo conto delle prestazioni fornite dall’amministrazione comunale.

Per ricerche e consulenze fornite dall’archivio amministrativo, dall’archivio storico o dall’archivio edilizia privata viene prelevata una tassa di CHF 50.- - all’ora, esclusa la prima ora di lavoro.

Sono riservate le tasse previste da altri regolamenti o da ordinanze comunali.

Art. 4 Fotocopie 1 Il rilascio di fotocopie a terzi è soggetto al pagamento di una tassa di CHF

0.50 per copia, in formato A4.

Art. 5 Immagini e fotografie da archivi 1 Riproduzioni di immagini e fotografie provenienti dagli archivi della Città

di Lugano sono soggette al prelevamento delle seguenti tasse:

documento CHF

immagini richieste a scopo di studio o per uso 15.-- per privato immagine

immagini richieste a scopo di pubblicazione, 40.-- per esposizione o divulgazione commerciale immagine

per ogni ulteriore utilizzo pubblico dei materiali 25.-- per immagine

per lavori speciali (es. digitalizzazione dei materiali) 60.-- all’ora

Sono esenti da tasse gli enti pubblici e quelli privati che perseguono scopi d’interesse generale.

Art. 6 Pagamento Di regola la tassa è percepita al momento del ritiro del documento. Il pagamento della tassa è attestato mediante rilascio di corrispondente

ricevuta. In tutti gli altri casi la tassa è riscossa tramite fattura.

Art. 7 Esenzione Il rilascio di attestazioni richieste da autorità per ragioni d’ufficio può essere

esente da tasse.

Art. 8 Abrogazioni ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga quella del 1 6 febbraio 2005 ed entra in vigore

il 26 gennaio 2026.

y Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario M. Foletti R. Bregy Approvata dal Municipio il 4 dicembre 2026 Pubblicata agli albi comunali dal 5 dicembre 2025 al 20 gennaio 2026.