1.2.15

Ordinanza municipale per il personale sull'attrezzatura di lavoro

del 28 ottobre 2021

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom), 79 e 106 del Regolamento organico de[[e collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano del 12 novembre 2018 (ROCCL),

Art. 1 Definizione di attrezzatura di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e abbigliamenti necessari allattuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro e messo a disposizione dal datore di lavoro. Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si intendono al maschile e al femminile.

Art. 2 Definizione uso di un'attrezzatura di lavoro

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale per esempio la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, i] montaggio, lo smontaggio.

Art. 3 Obblighi del datore di lavoro Nellaffidare i compiti ai collaboratori, il datore di lavoro e per esso i funzionari dirigenti, devono tenere conto della formazione, delle capacità e della salute dei collaboratori nel rispetto delle norme di sicurezza. In

particolare:

  • prendere le misure appropriate e verificare affinché soltanto i collaboratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio specifico;

  • richiedere l'osservanza da parte dei singoli collaboratori delle norme tecniche settoriali consigliate, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

  • sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli collaboratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e 1-L Città di Lugano Ordinanza 1.2.15 www.lugano.ch y sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

  • in caso persistenza della inosservanza, intraprendere misure del caso;

  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

Art. 4 Obblighi del collaboratore Ogni collaboratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare:

  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;

  • avere cura, pulire e mantenere in buono stato le attrezzature di lavoro e i mezzi di trasporto;

  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri collaboratori;

  • frequentare appositi corsi di formazione e addestramento.

Art. 5 Divieti

AI collaboratore è vietato utilizzare materiale, mezzi e veicoli di proprietà del Comune a scopo privato e/0 per conto di terzi.

Art. 6 Particolarità

Previa autorizzazione, nel caso in cui il collaboratore debba utilizzare un proprio veicolo a scopo professionale perchè non vi è altra possibilità di utilizzo di un veicolo del Comune, lo stesso verrà adeguatamente indennizzato secondo i disposti dell'Ordinanza municipale per il personale sulle indennità di trasferta e rimborsi spese del 28 ottobre 2021.

Art. 7 Abrgoazione ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale per il personale concernente l'attrezzatura di lavoro, del 19 giugno 2019, ed entra in vigore il

1° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

1-L Città di Lugano Ordinanza 1.2.15 www.lugano.ch y Per il Municipio

Sindaco 1[ Segretario M. Foletti R. Bregy Risoluzione municipale de[ 28 ottobre 2021. Pubblicata agli albi comunali ne[ periodo compreso tra 1'8 novembre e 1'8 dicembre 2021.