1.2.3
Regolamento del Corpo civici pompieri della Città di Lugano
dell'8 novembre 1982
CAPITOLO I Costituzione
Art. 1
Conformemente alla Legge sulla polizia del fuoco è istituito a Lugano un Corpo civici pompieri, posto sotto la sorveglianza del Municipio, che la esercita tramite un suo delegato.
Art. 2
Corpo civici pompieri è classificato nel primo gruppo dell'organizzazione cantonale dei corpi pompieri urbani (centro di soccorso tipo A).
Art. 2a
All'interno del Corpo civici pompieri è istituita l'Accademia per pompieri professionisti di lingua italiana.
11 Municipio disciplina le modalità operative.
CAPITOLO 2 Zona d'intervento
Art. 3
Il comprensorio d'intervento del Corpo civici pompieri di Lugano è fissato dal Dipartimento competente.
Art. 4
In caso di necessità il Corpo civici pompieri di Lugano interviene anche fuori dal comprensorio assegnato, unicamente dietro richiesta del Dipartimento competente o del corpo pompieri interessato e quando situazioni particolari lo impongono.
Art. 5
Comuni inclusi nel comprensorio d'intervento del Corpo civici pompieri di Lugano sono convenzionati con il Comune di Lugano per la ripartizione dei relativi oneri finanziari della gestione del Corpo pompieri.
y La convenzione intercomunale deve essere sottoposta, per la ratifica, al Consiglio di Stato.
CAPITOLO 3 Composizione
Art. 6
Corpo civici pompieri di Lugano si compone dei seguenti quadri e militi:
un comandante con il grado di capitano;
un sostituto con il grado di I tenente;
due ufficiali subalterni con il grado di tenente;
un aiutante sottufficiale;
un sergente maggiore;
un furiere;
quattro sergenti;
un caporale ogni 8-10 militi;
70 pompieri.
Art. 7
La distinzione ad appuntato potrà essere conferita a militi particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non potrà superare il 10 % dell'effettivo totale del corpo.
Art. 8
La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio, su proposta del comandante del corpo, e sono subordinate alla ratifica del Dipartimento competente. Il primo anno di servizio (scuola reclute) è considerato anno di prova.
Art. 9
Nel Corpo pompieri sono ammesse persone che hanno un'età dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei da un medico di fiducia designato dal Dipartimento competente. A partire dai 50 anni di età i pompieri devono essere sottoposti ad una visita medica di controllo ogni 5 anni che attesti l'idoneità a svolgere il servizio pompieristico. Il comandante del corpo può ordinare, in ogni tempo, una visita medica di controllo. L'età massima per appartenere al Corpo civici pompieri di Lugano è fissata a
anni.
y
Art. 10
Le dimissioni di un milite del Corpo pompieri devono essere motivate ed inoltrate, per iscritto, al Municipio tramite il comandante del corpo. Chi è assente dal Comune per un periodo superiore a 6 mesi deve rassegnare le dimissioni e restituire gli effetti personali ricevuti. Sono riservati i casi speciali (servizio militare, ecc.) che vengono decisi dal Comandante di corpo. Le dimissioni come pure le destituzioni devono essere comunicate al Dipartimento competente per la ratifica.
CAPITOLO 4 Istruzione e picchetto festivo
Art. 11
Nel corso dell'anno devono essere tenute, sotto la direzione del Comandante del corpo e secondo le direttive del Dipartimento competente, delle esercitazioni periodiche teoriche e pratiche, necessarie a mantenere efficiente il Corpo pompieri. Nei giorni festivi viene organizzato un servizio di picchetto per garantire un immediato intervento del Corpo pompieri.
Art. 12
La partecipazione alle esercitazioni periodiche come pure ai turni per il servizio di picchetto festivo è obbligatoria per tutti i membri del Corpo pompieri.
Art. 13
Oltre alle esercitazioni periodiche il Comando può ordinare dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti del Corpo.
Art. 14
Il programma delle esercitazioni periodiche è allestito dal comandante del Corpo e deve essere inviato, in forma preventiva, al Dipartimento competente per l'approvazione.
Art. 15
I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione svizzera dei pompieri. Per quanto riguarda gli interventi per inquinamenti valgono le direttive e norme del Dipartimento dell'ambiente.
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CAPITOLO 5 Comando
Art. 16
AI comandante incombe il compito dell'amministrazione generale del Corpo pompieri, dell'istruzione dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi e della direzione delle operazioni d'intervento. Gli ufficiali subalterni coadiuvano il comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione dei pompieri.
Art. 17
Il comandante è pure responsabile dell'amministrazione e della gestione della cassa del Corpo. Alla fine di ogni anno deve informare il Municipio sulla situazione finanziaria della cassa del Corpo nonché sull'attività svolta dal Corpo pompieri durante l'anno.
Art. 18
Il comandante fa parte di diritto della commissione comunale di polizia del fuoco ed è a disposizione delle autorità comunali per l'applicazione della Legge sulla polizia del fuoco.
CAPITOLO 6 Retribuzioni
Art. 19
Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti come pure per la partecipazione a corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità per il servizio difesa contro gli incendi.
Art. 20
Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento dei pompieri o ne trae un vantaggio.
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Art. 21
Per le esercitazioni periodiche e per il servizio di picchetto festivo i membri del Corpo pompieri hanno diritto ad un'indennità annua fissa, che viene stabilita dal Municipio con speciale decreto esecutivo. Per la determinazione dell'indennità annua valgono le direttive del Dipartimento competente. La stessa deve inoltre tenere in considerazione l'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.
Art. 22
Le indennità per i corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti del Corpo pompieri vengono fissate dal Comando del Corpo pompieri, previa ratifica da parte del Municipio.
CAPITOLO 7 Trattenute
Art. 23
In caso di mancata partecipazione dei membri del Corpo pompieri a qualsiasi servizio comandato sarà effettuata una trattenuta sull'indennità fissa annua. L'importo sarà determinato dal Comando del Corpo, previa ratifica da parte del Municipio. Le trattenute sono versate alla cassa del Corpo e restano a disposizione del Comando per eventuali donazioni, passeggiate o manifestazioni pompieristiche. Restano riservate le misure disciplinari di cui all'art. 28.
CAPITOLO 8 Materiale e veicolo
Art. 24
Municipio mette a disposizione del Corpo pompieri le autorimesse per i veicoli, i magazzini per la custodia e la manutenzione del materiale, i locali per gli spogliatoi e servizi nonché per l'istruzione ed il picchetto festivo.
Art. 25
Il materiale come pure gli automezzi devono sempre essere pronti all'uso. La manutenzione è curata dagli specialisti del Corpo pompieri.
I .
E .
Art. 26
È proibito utilizzare gli automezzi ed il materiale per scopi estranei al servizio pompieristico, salvo autorizzazione da parte del Dipartimento competente.
Art. 27
I pompieri sono tenuti a conservare in perfetto stato l'equipaggiamento personale ricevuto dal Dipartimento competente e dal Comune. Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso ed in casi di danneggiamento dovuti ad incuria o negligenza devono provvedere, a loro spesa, alla sostituzione del materiale. L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.
CAPITOLO 9 Misure disciplinari
Art. 28
La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente Regolamento comporta, a seconda della sua gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti riservata, se del caso, l'eventuale azione penale:
ammonime nto;
multa sino a fr. 100.--;
sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un m assi modiunanno;
espulsione.
Art. 29
L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di essere sentito. Tutte le punizioni dovranno essere motivate e comunicate, per iscritto, all'interessato, al Municipio ed al Dipartimento competente.
Art. 30
I provvedimenti disciplinari saranno applicati:
dal Municipio, su preavviso del Comandante del corpo, in forma inappellabile per le sanzioni previste dall'art. 28 lett. a) e b);
dal Municipio con possibilità di ricorso entro 15 giorni secondo l'art. 154 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) per le sanzioni previste dall'art. 28 lett. c). e d).
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CAPITOLO 10 Onoreficenze
Art. 31
Alla fine di ogni anno il comandante propone al Municipio rispettivamente alla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri le onoreficenze da consegnare ai militi che hanno raggiunto:
anni - gratifica annuale doppia
anni - gratifica annuale doppia
anni - gratifica annuale doppia e onoreficenza
anni - gratifica annuale doppia e onoreficenza
anni - gratifica annuale doppia e onoreficenza
anni - gratifica annuale doppia e onoreficenza In caso di matrimonio di un milite del corpo pompieri il Comando concede una gratifica speciale.
CAPITOLO 11 Disposizioni finali
Art. 32
Per quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sulla poliza del fuoco e le direttive cantonali in vigore.
Art. 33
Il presente Regolamento abroga quello del 9 dicembre 1954 ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
Art. 34
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale di Lugano nella seduta dell'8 novembre 1982, entra in vigore con effetto 1° gennaio 1982, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
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Per il Consiglio comunale
Presidente 11 Segretario Gli scrutatori Franco Robbiani Armando Zoppi Fabio Bernasconi Rodolfo Bianchi Approvato dal Dipartimento dell'Interno per delega del Consiglio di Stato, con ris. no. 1923 del 4 febbraio 1983.
I .
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Note
Articolo adottato dal Consiglio comunale il 29 novembre 2021, pubblicato agli albi comunali dal 2 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 10.03.2022