2.4.1
Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
del 24 agosto 2023
Il Municipio della Città di Lugano, richiamati la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (Lear), il Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLear), gli artt. 107 cpv. 2 lett. a) e b) e 192 LOC e 1 05 RCom,
ordina:
CAPITOLO I Disposizioni generali
IArt. 1 Campo di applicazione
La presente Ordinanza disciplina le materie di competenza comunale delegate dalla Lear al Municipio.
CAPITOLO 2 Competenze comunali
Art. 2 Competenze del Municipio 1 Il Municipio esercita le competenze ad esso attribuite dalla Lear e dal
RLear.
Il Municipio può delegare le proprie competenze ai Servizi dell’amministrazione comunale.
Art. 3 Competenze delegate ai servizi 1 L’esercizio delle seguenti competenze conferite ai Municipi dalla Lear e dal
RLear è delegato alla Polizia comunale:
a. ricezione delle notifiche delle attività da parte dei gestori (art. 22 Lear e
art. 41 RLear);
imposizione di misure a tutela dell’ordine e della quiete pubblici (art. 25 cpv. 4 e 5 Lear);
rilascio di permessi speciali (art. 27-31 Lear);
autorizzazione dell’estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 Lear);
limitazioni alla vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni (art. 34 Lear);
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rilascio di deroghe di orario durante occasioni straordinarie (art. 35 Lear);
vigilanza sulla denominazione degli esercizi pubblici (art. 36 Lear);
avvio delle procedure di contravvenzione di competenza municipale (art. 47 Lear);
avviso di sospensione dell’attività al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, in caso di chiusura di un esercizio per un periodo superiore a 60 giorni (art. 30 RLear);
rilascio delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari, tenuto conto dell’art. 52 RLear;
prelievo delle tasse per deroghe d’orario (art. 65 RLear), delle tasse per permessi speciali (art. 66 RLear), delle tasse per estensione dei posti esterni (art. 67 RLear).
L’esercizio delle seguenti competenze è delegato alla Divisione edilizia privata:
rilascio dell’attestazione d’idoneità dei locali (art. 8 Lear e art. 21 RLear);
verifica della conformità strutturale dell’esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (art. 1 cpv. 3 lett. a RLear);
definizione della capacità ricettiva e commisurazione del numero dei servizi igienici (art. 22 e 23 RLear);
prelievo della tassa per il rilascio dell’attestazione d’idoneità dei locali (art. 68 RLear);
Valgono inoltre le deleghe previste dall’Ordinanza municipale sulle deleghe operative dell’11 novembre 2022.
CAPITOLO 3 Disposizioni varie
Art. 4 Notifica dell’attività (art. 22 Lear, art. 41 RLear) 1 Il gestore ha l’obbligo di notificare alla Polizia comunale entro il 1°
gennaio di ogni anno, con validità per l’intero anno seguente:
gli orari di apertura e di chiusura;
i giorni di riposo settimanale;
i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
Eventuali modifiche nel corso dell’anno devono essere comunicate alla Polizia comunale se possibile con almeno 15 giorni di preavviso.
Eventuali aperture oltre gli orari o chiusure anticipate ai sensi dell’art. 41 cpv. 2 e 3 RLear, vanno notificate tempestivamente alla Polizia comunale.
Art. 5 Deroghe di orario (art. 35 Lear) 1 Il Municipio può concedere deroghe di orario in occasione di circostanze
o eventi particolari.
Le richiese di deroga devono pervenire alla Polizia comunale con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
La concessione di deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio all’interno e per quello all’esterno.
Art. 6 Permessi speciali (art. 27-31 Lear)
Le domande di permessi speciali devono pervenire alla Polizia comunale almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio dell’occasione straordinaria.
Art. 7 Estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 Lear)
Le domande di estensione straordinaria dei posti devono pervenire alla Polizia comunale almeno 1 0 giorni lavorativi prima della data richiesta.
Art. 8 Rispetto della quiete 1 Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo non devono provocare
disturbo a terzi.
Dopo le ore 23:00 sono ammessi solo rumori all’interno e nel rispetto della quiete notturna. La Polizia comunale può autorizzare eccezioni.
CAPITOLO 4 Eventi
Art. 9 In generale 1 1 Eventi ordinari, quali ad esempio serate musicali, dj set, karaoke, feste e manifestazioni che non comportano un’accresciuta utilizzazione
dell’esercizio pubblico non sono soggetti a nessuna procedura.
L’organizzazione di eventi straordinari, che determinano un’utilizzazione accresciuta dell’esercizio pubblico, soggiace ad autorizzazione municipale.
Sono in particolare eventi straordinari e soggetti ad autorizzazioni, quelli che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
è prevedibile una forte affluenza di avventori;
si prevede la presenza di artisti celebri;
è necessario implementare un dispositivo di sicurezza accresciuto;
richiedono il rilascio di autorizzazioni all’utilizzo di strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo dopo le ore 23:00 ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 OMear;
Prevedono un’autorizzazione all’estensione dell’uso dell’area pubblica.
Il regolare svolgimento di eventi che determinano un rilevante cambiamento di utilizzazione, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione. Alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle disposizioni vigenti contro l’inquinamento fonico.
Art. 10 Autorizzazione 1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Polizia comunale almeno 7 giorni lavorativi prima dell’evento occasionale,
accompagnata dalle seguenti informazioni:
giorno, orario e descrizione dell’evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
numero degli avventori previsti;
misure previste per garantire la sicurezza.
L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
CAPITOLO 5 Tasse
IArt. 11 Tassa per permessi speciali (art. 66 RLear) 1 La tassa per il rilascio di permessi speciali ammonta a CHF 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 1'000.00. 2 In casi particolari il Municipio può rinunciare a prelevare una tassa.
Art. 12 Tassa per deroghe d’orario (art. 65 RLear) 1
La tassa per deroga d’orario ammonta a CHF 60.00 per ora.
In casi particolari il Municipio può rinunciare a prelevare una tassa.
Art. 13 Tassa per l’estensione dei posti esterni (art. 67 RLear) 1 La tassa per l’estensione dei posti esterni ammonta a CHF 60.00 al giorno,
ritenuto un massimo di CHF 1'000.00 annui.
Per la messa a disposizione di suolo pubblico valgono le prescrizioni e le tasse fissate dall’Ordinanza municipale concernente le tasse per l'uso dell'area pubblica del 15 novembre 2006.
Art. 14 Tassa per il rilascio dell’attestazione d’idoneità dei locali
(art. 68 RLear) Per il rilascio dell’attestazione d’idoneità dei locali è prelevata una tassa di CHF 60.00.
Art. 15 Spese di cancelleria e tassa di controllo 1 Per il rilascio di dichiarazioni, attestazioni, fotocopie o altre spese di cancelleria, è prelevata una tassa da CHF 1 .00 a CHF 500.00, calcolata
tenendo conto delle prestazioni richieste all’amministrazione comunale.
Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa, tenendo conto delle prestazioni fornite dall’autorità, nel rispetto dell’Ordinanza di applicazione del Regolamento sulle tasse per prestazioni particolari della polizia comunale del 25 maggio 2016. La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.
CAPITOLO 6 Sanzioni
Art. 16 Multe 1
Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza.
Le altre infrazioni sono punite dalla Polizia cantonale.
Art. 17 Revoche 1 I permessi speciali e le concessioni di deroghe d’orario possono essere
revocati quando:
Per ottenerli sono state fornite dichiarazioni che non corrispondono al vero;
In caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell’ordine e della quiete pubblici.
In caso di revoca, le tasse pagate per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni non vengono restituite.
Art. 18 Obbligo di chiedere autorizzazione per qualsiasi evento In caso di abusi dello strumento della notifica, il Municipio può subordinare
qualsiasi evento occasionale a procedura autorizzativa.
Art. 19 Sospensione della possibilità di organizzare eventi Il Municipio può sospendere per un periodo di tempo determinato e fino ad un massimo di un anno, l’organizzazione di qualsiasi evento in caso di
ripetute violazioni alle disposizioni applicabili in materia di ordine pubblico.
CAPITOLO 7 Disposizioni finali
Art. 20 Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni delegate a un servizio comunale è data facoltà di
reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini prescritti dalle leggi applicabili.
La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
IArt. 21 Abrogazione ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga l’Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione del 16 maggio 2012 ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.
Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario Michele Foletti Robert Bregy Risoluzione municipale del 24 agosto 2023. Pubblicata agli albi comunali dal 28 agosto al 27 settembre 2023.
Note
Cpv. 3 lett. d modificata dal Municipio con risoluzione dell’8 febbraio 2024, pubblicata agli albi comunali dal 12 febbraio al 1 3 marzo 2024.