2.5.14

Ordinanza municipale per l'uso degli orti familiari

del 5 maggio 2022

]] Municipio di Lugano, richiamati gli art. 107 cpv. 2 let. c) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), l'art. 98 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom) ed il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),

CAPITOLO I Campo di applicazione e oggetto

Art. 1 Campo di applicazione

Municipio di Lugano è proprietario di alcuni appezzamenti di terreno o cassoni da destinare ad uso di orti familiari e concessi in uso a terzi. I singoli orti sono appezzamenti di terreno o cassoni per la coltivazione di ortaggi e si trovano sui seguenti fondi:

  1. fondo 715 RFD Lugano

  2. fondo 1509 RFD Breganzona

  3. fondi 184,1007 e 103 RFD Viganello

  4. fondo 820 RFD Pregassona

  5. fondo 772 RFD Castagnola Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Ordinanza gli orti ubani situati sul fondo 266 RFD Pregassona. Le denominazioni utilizzate nella presente Ordinanza s'intendono al maschile e al femminile.

Art. 2 Oggetto ]] Comune concede in uso l'orto in uno stato idoneo all'utilizzazione e allo sfruttamento cui è destinato, fornisce l'acqua per l'innaffiamento e consegna al beneficiario una chiave di accesso a[ cancello - se presente -

dell'area in cui si trovano gli orti. Laddove sia presente un deposito per gli attrezzi, il Comune lo mette a disposizione del beneficiario e ne fornisce le chiavi.

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CAPITOLO 11 Aspetti procedurali

Art. 3 Condizioni per l'ottenimento di un orto La concessione in uso di un appezzamenzo di terreno ad uso di orto

familiare è data a chi adempie le seguenti condizioni:

  1. è domiciliato nel comprensorio del Comune di Lugano;

  2. intende coltivare l'orto a titolo privato e senza fini di lucro;

  3. non dispone di un terreno coltivabile privato o pubblico e non svolge attività di coltivazione su fondi appartenenti a terzi; Viene data la precedenza ai richiedenti posti al beneficio della rendita AVS o AI. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un unico appezzamento di terreno.

Art. 4 Procedura di assegnazione Ogni dieci anni tutti gli appezzamenti di terreno di cui all'art. 1 cpv. 2

della presente Ordinanza vengono messi a pubblico concorso. Nel caso in cui il numero di concorrenti che rispettano le condizioni di cui all'art. 3 della presente Ordinanza dovesse superare il numero degli appezzamenti disponibili, verrà redatta una lista e gli esclusi avranno la possibilità di subentrare nel corso del decennio nel caso in cui si liberasse un orto.

Eventuali interessati che non hanno partecipato al concorso di cui al cpv. 1 che adempiono le condizioni verranno inseriti in ordine di entrata in una seconda lista di attesa e avranno la possibilità di subentrare se la lista di coloro che hanno partecipato al concorso dovesse esaurirsi o non vi fossero interessati al singolo appezzamento da attribuire.

Art. 5 Durata

La concessione in uso ha una durata di un anno e viene tacitamente rinnovata dalle parti per un ulteriore anno se non viene data disdetta, con scritto raccomandato, con un preavviso di tre mesi.

Art. 6 Canone

Il canone annuale dovuto dall'affittuario corrisponde a CHF 120.-- per ciascun orto o cassone.

Il canone verrà versato anticipatamente a inizio anno e non verrà rimborsato in nessun caso, nemmeno se il beneficiario rinunciasse per qualsiasi motivo all'uso dell'appezzamento.

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Art. 7 Revoca

H Comune può, in ogni momento, revocare la concessione in uso al singolo beneficiario se:

  1. il beneficiario viola le norme della presente Ordinanza;

  2. prevalgono motivi di interesse pubblico;

  3. le condizioni per l'ottenimento di un orto di cui all'art. 3 della presente Ordinanza vengono a cadere;

  4. il beneficiario ha ottenuto un orto fornendo informazioni false o commettendo gravi abusi;

  5. se l'orto non risulta coltivato o risulta abbandonato per un periodo superiore a sei mesi e senza preavviso giustificato al Comune. 2 In nessun caso è prevista la restituzione della quota parte annuale del canone.

CAPITOLO Ili Obblighi, divieti e responsabilità

Art. 8 Obblighi del beneficiario

]] beneficiario si impegna a:

  1. corrispondere il canone annuale;

  2. amministrare diligentemente l'orto in conformità alla sua destinazione;

  3. mantenere pulito il deposito degli attrezzi;

  4. mantenere puliti e sgomberi i viali di accesso e gli spiazzi antistanti il deposito degli attrezzi;

  5. chiudere il cancello di accesso e i rubinetti per l'erogazione dell'acqua dopo l'uso;

  6. riporre ne[ deposito attrezzi gli utensili al termine dell'attività e i rifiuti negli appositi contenitori;

  7. usare riguardo verso altri affittuari;

  8. non intraprendere, senza il consenso scritto del Comune, lavori di miglioria o modificazione che oltrepassino la manutenzione ordinaria dell'orto;

  9. restituire le chiavi al termine della concessione in uso;

  10. consentire, in qualsiasi momento, l'accesso all'orto ed al deposito attrezzi ai collaboratori del Comune o a terzi da esso incaricati;

  11. trasformare i residui vegetali in compostaggio, depositandoli in apposite compostiere o interrandoli nel proprio orto.

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Art. 9 Divieti

Negli orti è vietato:

  1. costruire manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto e del deposito attrezzi. Sono ammesse delle coperture in plastica, ad uso serra, a condizione che non diano origine a strutture stabili, indecorose e di un'altezza superiore aml.50;

  2. nelle superfici attrezzate con cassoni non è ammessa la costruzione di nessun manufatto;

  3. accesso ai cani e altri animali;

  4. l'accesso con i veicoli a motore. Essi devono essere posteggiati all'esterno degli areali dedicati ad orto;

  5. la messa a dimora di alberi di medio ed alto fusto e di recinzioni;

  6. l'uso di concimi chimici. Quello di concimi fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici è tollerato solo se non procura danni o inconvenienti a terzi;

  7. accendere fuochi, bruciare sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;

  8. i] deposito di materiali non attinenti alla coltivazione;

  9. installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto.

Art. 10 Responsabilità Il beneficiario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà del

Comune e agli orti di terzi.

H Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle colture e ai beni di proprietà dei beneficiari degli orti.

I caso di danni ai beni di uso comune, il Comune si riserva il diritto di rivalsa a carico di tutti i beneficiari per le spese di riparazione o di sostituzione.

CAPITOLO IV Rimedi di diritto

Art. 11 Rimedi di diritto

Contro le decisioni delegate a una divisione del Comune è dato reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni.

La procedura è retta dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

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CAPITOLO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 Norma transitoria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, il Municipio mette a pubblico concorso tutti gli appezzamenti di cui all'art. 1 cpv. 2 della presente Ordinanza.

Gli attuali beneficiari di un appezzamento possono partecipare al concorso e - se adempiono le condizioni di cui all'art. 3 della presente Ordinanza, avranno la precedenza sul mantenimento della concessione in uso rispetto ad altri interessati.

Art. 13 Diritto sussidario

Per quanto non regolato dalla presente Ordinanza fa stato il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989.

Non si applicano le prescrizioni sul contratto d'affitto previste dall'art. 275 e segg. CO, né la Legge federale sull'affitto agricolo del 4 ottobre 1985 (LAAgr).

Art. 14 Norma abrogativa La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza municipale per l'uso

degli orti familiari dell'8 ottobre 2020.

Art. 15 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di

pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Sindaco 1[ Segretario M. Foletti R. Bregy Risoluzione municipale del 5 maggio 2022. Pubblicata agli albi comunali dal 16 maggio al 15 giugno 2022.

Allegato:

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