2.5.16

Ordinanza municipale concernente l'uso del Centro sportivo al Maglio

del 1 2 giugno 2025

Il Municipio di Lugano,

richiamati l’art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1 987 (LOC), nonché la Convenzione stipulata tra il Comune di Canobbio e il Comune di Lugano regolante i reciproci rapporti per la progettazione, realizzazione e utilizzazione del nuovo centro sportivo Al Maglio, adottata dai rispettivi consigli comunali il 29 marzo 2021 ,

sentito il Municipio del Comune di Canobbio,

ordina:

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 Il Centro sportivo Al Maglio (in seguito il Centro) si trova sui fondi 265 e

2 RFD Canobbio, di proprietà del Comune di Canobbio e sui fondi 267 e 270 RFD Canobbio, di proprietà del Comune di Lugano.

Il Centro comprende:

  1. Un campo principale in sintetico per allenamenti e partite con relativa buvette;

  2. due campi sintetici e un campo in erba naturale per allenamenti e partite dei settori giovanili e calcio regionale;

  3. gli spogliatoi e le relative infrastrutture;

  4. un autosilo;

  5. aree giochi e fitness;

  6. un parco, provvisto di prati, piante ornamentali o alberature e un biotope.

L’applicazione della presente ordinanza compete al Municipio del Comune di Lugano, con il coinvolgimento del Municipio di Canobbio laddove esplicitamente indicato.

1- 7 Città di Lugano y

CAPITOLO 2 Uso delle aree del centro

Art. 2 Principio 1 Tutte le aree in cui è suddiviso il Centro indicate all’art. 1 cpv. 2 della presente ordinanza devono essere utilizzate conformemente alla loro

destinazione e nel rispetto del diritto degli altri utenti.

Gli utenti sono tenuti a seguire le norme impartite dal personale di servizio.

Art. 3 Uso delle strutture e delle attrezzature 1 Gli spazi del Centro sono messi a disposizione delle società sportive con sede nei Comuni di Lugano e di Canobbio e che esercitano la propria

attività con particolare attenzione ai settori giovanili.

L’utilizzo da parte di società con sede in Comuni terzi può essere concesso unicamente nel caso in cui non ostacoli l’attività delle società di cui al cpv. 1 .

L’uso delle aree di cui all’art. 1 cpv. e) ed f) è aperto al pubblico e non soggiace ad autorizzazione.

Il Municipio può sospendere o annullare, con effetto immediato, le autorizzazioni sopra menzionate in caso di inosservanza della presente Ordinanza o qualora le esigenze municipali lo richiedessero.

Art. 4 Accesso e uso dei campi da calcio e alle relative infrastrutture 1 I campi da calcio sono di principio riservati esclusivamente alle manifestazioni ufficiali, nonché agli allenamenti delle squadre delle società

sportive.

Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Divisione Sport della Città di Lugano, che informa preventivamente il Municipio di Canobbio.

Le società sportive sono tenute a vegliare sull’uso improprio degli impianti e ad indirizzare il pubblico negli spazi predisposti.

Art. 5 Accesso al parco ed alle aree giochi Il parco urbano e le aree giochi devono essere utilizzati conformemente alla

loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.

Art. 6 Accesso all’autosilo L’accesso all’autosilo è regolamentato dall’Ordinanza municipale concernente le agevolazioni e le tariffe di parcheggio del 22 agosto 2022 del

Comune di Lugano.

y

CAPITOLO 3 Gestione, manutenzione e accesso al Centro

Art. 7 Gestione e manutenzione ordinaria dei campi da calcio e delle infrastrutture 1 La gestione e la manutenzione ordinaria del Centro sono di competenza

della Divisione Sport della Città di Lugano.

La Divisione sport coordina l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature del Centro; prende tutti i provvedimenti ed emana le direttive necessarie per il loro costante buon funzionamento.

Per eventuali problematiche che dovessero sorgere e necessitano di interazione con il Comune di Canobbio, si attiva un tavolo di lavoro formato da tre rappresentanti del Comune di Lugano e da due rappresentanti del Comune di Canobbio, come da punto 2.2.2 della convenzione allegata.

Art. 8 Gestione e manutenzione straordinaria dei campi da calcio e delle infrastrutture Le fasi di gestione e manutenzione straordinaria sono di competenza di un tavolo di lavoro formato da tre rappresentanti del Comune di Lugano e da tre rappresentanti del Comune di Canobbio, come da punto 2.2.3 della

convenzione allegata.

Art. 9 Gestione e manutenzione del parco La manutenzione delle aree di cui all’art. 1 cpv. e) ed f) è di competenza della

Città di Lugano.

Art. 10 Accesso al Centro e circolazione 1

All’interno del Centro è riservata la precedenza ai pedoni.

L’accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili sono autorizzati esclusivamente per manutenzione, primo intervento ed a quelli per persone disabili. La circolazione deve avvenire a passo d’uomo.

Gli utenti che utilizzano mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell’utente devono circolare a passo d’uomo, avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.

y

CAPITOLO 4 Orari, norme di comportamento e divieti

Art. 11 Orari di apertura 1 Le aree del Centro di cui all’art. 1 lett. a), b) e c) sono accessibili durante

gli orari indicati sulla segnaletica esposta all’ingresso o presente sul posto.

All’interno del Centro è applicabile l’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del Comune di Canobbio del 26 marzo 2018.

Art. 12 Eventi e manifestazioni speciali Il Municipio di Lugano, con il preventivo accordo del Municipio di Canobbio, può autorizzare eccezioni agli orari di apertura del centro in occasione di

attività culturali e sportive e ricreative.

Art. 13 Aree verdi 1 Tutte le aree del parco sono calpestabili, ad eccezione delle aree destinate a verde ornamentale, frutteto e di quelle appositamente

segnalate.

È vietato raccogliere, asportare o danneggiare alberi o altre parti della vegetazione, elementi di arredo e strutture di qualsiasi genere.

Art. 14 Area fitness 1 L’utilizzo delle attrezzature fitness avviene sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore, è raccomandato a partire dal quattordicesimo anno di età

e non deve arrecare disturbo ad altri utenti.

Le attrezzature devono essere usate conformemente al loro scopo, prestando particolare attenzione alle descritte modalità di utilizzo.

Art. 15 Rifiuti e littering 1 È vietato qualsiasi comportamento contrario al Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Canobbio. I rifiuti devono essere

depositati negli appositi contenitori.

In particolare, è vietato qualsiasi comportamento contrario all’art. 7 e le contravvenzioni verranno punite conformemente a quanto stabilito dall’art. 20.

Art. 16 Divieto di fumare

All’interno del Centro vige il divieto generalizzato di fumare, ad eccezione degli spazi appositamente autorizzati e segnalati.

1- 7 Città di Lugano y

Art. 17 Presenza di cani 1 Nel Centro è consentito l’accesso ai cani, a condizione che i proprietari o detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone

o animali e, se richiesto dalle circostanze, li muniscano di museruola.

Nelle aree definite dall’art. 1 lett. a), b) e c) è vietato l’accesso ai cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o da servizi di vigilanza privata per motivi di Servizio.

Per quanto non espressamente specificato fanno stato le norme dell’Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del Comune di Canobbio del 1 5 aprile 201 0.

CAPITOLO 5 Responsabilità e assicurazioni

Art. 18 Responsabilità 1 Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, lesioni a persone o cose, nonché furti che dovessero succedere durante la

pratica delle attività che si svolgono al Centro.

Ogni utente del Centro è responsabile per i danni causati alle strutture durante il periodo dell’autorizzazione.

Art. 19 Norme assicurative 1 In caso di eventi o manifestazioni in cui è prevista una forte affluenza di persone può essere richiesta un’assicurazione temporanea di

responsabilità civile.

I responsabili delle società sportive sono direttamente responsabili dell’ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature durante le ore in cui le stesse sono messe a loro disposizione.

CAPITOLO 6 Disposizioni comuni

Art. 20 Infrazioni 1 Le infrazioni alla presente ordinanza sono sanzionate con una multa fino a

CHF 1 0'000.00.

La procedura di contravvenzione è disciplinata dagli art. 1 45 e seguenti LOC.

y

Restano riservate le norme di diritto penale e civile in caso di danneggiamento.

Art. 21 Vigilanza 1 La Polizia Ceresio Nord è competente per l’attività di vigilanza e

constatazione delle infrazioni per il comparto del Centro.

La gestione di eventi a forte richiamo di pubblico, rispettivamente che necessitano di un servizio di mantenimento dell’ordine pubblico (MO), è di competenza della Polizia Città di Lugano, in coordinamento con la Polizia Ceresio Nord.

La Polizia Città di Lugano supporta in via sussidiaria l’azione della Polizia Ceresio Nord. Resta riservata l’applicazione degli accordi di cui alla Convenzione di Polizia Regione III.

È data facoltà di affidare compiti di vigilanza a società private ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia.

Art. 22 Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni delegate a una divisione del Comune è data facoltà di

reclamo al Municipio nel termine di 1 5 giorni.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni.

La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 23 Entrata in vigore 1 L’entrata in vigore della presente Ordinanza sarà fissata dal Municipio di

Lugano e corrisponderà con l’entrata in funzione del Centro.

L’Ordinanza entrerà in vigore per un periodo di prova di un anno, al termine del quale essa diventerà definitiva, previo accordo dei Municipi di entrambi i Comuni.

Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario M. Foletti R. Bregy y Risoluzione municipale del 1 2 giugno 2025. Pubblicata agli albi comunali dal 1 6 giugno al 1 8 agosto 2025. Nella seduta del 23 ottobre 2025 il Municipio ha risolto l’entrata in vigore per il

° gennaio 2026.

Allegato: Convenzione stipulata tra il Comune di Canobbio e il Comune di Lugano regolante i reciproci rapporti per la progettazione, realizzazione e utilizzazione del nuovo centro sportivo Al Maglio, adottata dai rispettivi consigli comunali il 29 marzo 2021.

CONVENZIONE Fra il Comune di Canobbio, rappresentato dal proprio Municipio, Canobbio e la Città di Luano, rappresentata dal proprio Municipio, Lugano Premesso che il Comune di Canobbio è proprietario dei mappali n. 265 e 712 RFD Canobbio, sui quali sorge il Centro sportivo comunale in località al Maglio;

la Città di Lugano utilizza a sua volta tale Centro sportivo per le esigenze proprie, e meglio delle società calcistiche di Lugano, come all'accordo "conceione per l'uo Spciale") rinnovato l'ultima volta nei mesi di maggio/giugno 2017;

Ia Città di Lugano dispone di un diritto di compera di durata decennale, iscritto a Registro Fondiario il 3 settembre 2020, come pure del possesso sulle limitrofe particelle n. 267 e 270 RFD Canobbio, di proprietà Stato del Cantone Ticino, sulle quali, in aggiunta a quelle menzionate e in unione con il Comune di Canobbio, intende realizzare il nuovo Centro sportivo/ricreativo al Maglio, comprensivo di 4 campi da calcio e relative infrastrutture e della sistemazione e riqualifica di tutta l'area di riferimento, comprese in particolare le rive de] Cassarate, accessibile alla popolazione;

tale progetto è coerente con le indicazioni del Masterplan per la riqualificazione del fiume Cassarate, del PALe del Piano regolatore intercomunale del Piano della Stampa (PRI);

la Città di Lugano, dopo l'esperimento di una procedura di mandato d studio in parallelo, d'intesa con il Comune di Canobbio ha attribuito il mandato di progettazione definitiva del nuovo Centro sportivo/ricreativo al team Maglio 2019;

con la presente convenzione le parti intendono regolare i reciproci rapporti per la progettazione, realizzazone e utilizzazione del nuovo Centro sportivo/ricreativ sï stipula e conviene quanto segue.

1. Competenze La gestione generale del progetto nel rispetto del mandato è aj 11 dalla Città di Lugano tramite i suoi Servizi, e pù precisamente: . í - übunt riguarda le fasi di progettazione e di rlz xz Divisione Edilizia 0# à- - Per quanto riguarda le fasi di gestione e di manutenzione ordinaria: la Divisione Sport e Ia Divisione Spazi urbani (Verde ubblico) Corganizzazione per le fasi di progettazione e di realizzazione è descritta nell'organigramma allegato alla presente convenzione (allegato 1).

2. Impegno di collaborazione 2.1 Riservato quanto stabilito al precedente punto 1, le parti si impegnano a collaborare reciprocamente ai fini della reaiizzazione, a piena soddisfazione di entrambe, del nuovo Centro sportivo/ricreativo al Maglio.

2.2 Al fini di quanto sopra esse costituiscono un gruppo di lavoro istituzionale Intercomunale incaricato di collaborare e di agevolare le soluzioni alle tematiche di pertinenza istituzionale come pure di preawisare all'intenzione dei rispettivi Municipi tutto quanto concerne le decision di loro competenza.

rappresentanti sono designati dai rispettivi Municipi, e più precisamente:

2.2.1 Per quanto riguarda le fasi di progettazione e realizzazione:

  • tre rappresentanti di Lugano (Sindaco o CD Cultura, sport ed eventi, direttore Divisione Edilizia Pubblica e direttore Divisione Sport)

  • due rappresentanti di Canobbio (Sindaco o CD Sport e Segretario comunale o tecnico comunale).

2.2.2 Per quanto riguarda le fas di gestione e di manutenzione ordinaria le stesse sono di competenza della Città di Lugano. Per eventuali problematiche che dovessero sorgere e necessitano di interazione con 1 Comune di Canobblo, si attiva un tavolo di lavoro formato come segue:

  • tre rappresentanti di Lugano: (Sindaco o CD Cultura,Sporte eventi; direttore Divisione Sport o capocentro AI Maglio e direttore Divisione Spazi urbani o responsabile verde pubblico)

  • due rappresentanti di Canobbio (Sindaco o CD Sport e Segretario comunale o tecnico comunale) 2.2.3 Per quanto riguarda le fasi di gestone e manutenzione straordinaria:

  • tre rappresentanti di Lugano (direttore divsione sport, direttore Divisione Gestione e Manutenzione e Direttore Divisione Spazi urbani (responsabile per la fase di pertinenza);

  • tre rappresentanti dí Canobbio (Sindaco, Segretario comunale e capo dîcastero Cultura, tempo libero e sport) Per fasi di gestione e manutenzione straordinaria si cita ad esempio l'organizzazione di eventi particolari che necessitano dell'autorizzazione del Comune di Canobbio e interventi di manutenzione straordinaria agli edifici del comparto del Maglio (campi, precari, autorimessa, ecc).

Nell'ambito degli aspetti tecnici e operativi, li Comun di Can tramite il suo 2.3 4 Municipio, designa altresì 2 rappresentanti all'interno del grEi di vor ge stito dal Capo progetto responsabile del raggiungimento degli obiettivi di prog to, pi re'eiamente:

í - CD Dicastero Cultura, Tempo libero, Sport Economia, Agricoltura Turismo Responsabile Ufficio Tecnico.

Cluesti ultimi riferiranno al proprio Municipio tutti gli aspetti tecnic ed operativi di pertinenza. Nel gruppo di lavoro siederanno anche i rappresentanti designati dal Cantone.

3. Costi per la progettazione e la realizzazione 3.1 I costi per l'acquisto particelle n. 267 e 270 RFD Canobbio saranno assunti dal Comune di Lugano. Il Comune di Canobbio, da parte sua, mette a disposizione le particelle n. 264,265,266, 712 RFD per una superficie complessiva di circa mq 20'000 oltre alla particella n. 668 di mq 1912.

3.2 I costi per il rifacimento del manto (sintetico), degli impianti di illuminazione e di irrigazione del campo di caldo di proprietà del Comune dí Canobbio, da eseguire in modo coerente con il progetto del nuovo Centro sportivo, saranno asunti dal Comune di Canobbio.

3.3 I costi per la realizzazone degli ulteriori campi dI calcio (2 in sintetico e 1 in erba naturale) e di tutte le ulteriori infrastrutture (spogliato, magazzini, buvette, sale riunioni, tribuna, ecc.) del nuovo Centro sportivo saranno assunti dal Comune di Lugano.

3.4 I costi per la progettazione e realizzazione dell'autorimessa sotterranea (dotata di 80 posti auto a pagamento) saranno assunti dalle parti in ragione di una quota corrispondente alla rispettiva popolazione residente (29/30 Lugano, 1/30 Canobbio).

3.5 I costi per la progettazione e sistemazione / riquallfca dell'area di riferimento Parco) saranno assunti dalle parti con la medesima chiave di riparto di cui alla precedente cifra 3.4, calcolati sui costi delle parti d'opera d'interesse comunale.

3.6 La partecipazione finanziaria del Comune di Canobbio non potrà ad ogn modo eccedere la quota di 1/30 dei costi di progettazione e realizzazione complessivi, calcolati sui costi delle parti d'opera d'interesse comunale.

4. Costi di manutenzione 4,1 I costi per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del nuovo Centro sportivo (4 campi di calcio e relative infrastrutture) e dell'autorimessa interrata saranno assunti dal Comune di Lugano.

4.2 A far tempo dall'entrata in esercizio del nuovo Centro sportivo la tassa annua di CHF 45'000. - versata dalla Città di Lugano al Comune di Canobbio come all'accordo citato nelle premessenon sarà più dovuta, valendotale rinuncia quale partecipazione del Comune di Canobbioai costi complessivi di manutenzione dell'Intero centro sportivo/ricreatìvo e r.elave aree (parco compreso) ì t C /í- 5. Gestione 5.1 La gestione del nuovo Centro sportivo (comprensiva anche del campo da calcio di proprietà del Comune di Canobbio), come pure del Parco, sarà assunta dal Comune di Lugano, che sì impegna a mettere a disposizione le infrastrutture In uno stato idoneo all'uso stabilito nella presente convenzione.

5.2 11 Comune di Lugano si impegna a garantire al Comune di Canobbio la disponibilità del nuovo Centro sportivo (completato con i 4 campi) per le esigenze del Raggruppamento San Bernardo e dell'AC Canobbio, e comunque delle sue associazioni, corrispondenti indicativamente ad un campo da calcio con un grado di utilizzo del 5096. Le fasce d'orario riservate a favore del Comune di Canobbio verranno stabilite d'intesa fra le parti in base alle rispettive esigenze, con un programma ordinario d'occupazione annuale, da definire prima dell'inizio ufficiale della stagione calcistica, Ciascuna parte si impegna a designare un responsabile per tutte le question organizzative ed operative relative allutilizzazione del nuovo Centro sportivo. In caso di divergenza su singoli oggetti di particolare rilevanza, decideranno di comune intesa i Municipi di Canobbio e di Lugano, sempre riservato quanto stabilito nel primo paragrafo.

5.3 Le più precise modalità per l'utilizzo delle infrastrutture verranno stabilite con apposito regolamento d'uso.

5.4 Ciascuna parte sarà direttamente responsabile, per quanto di sua pertinenza, nei confronti dell'altra per il corretto utilizzo delle infrastrutture e per il rispetto del vicinato. E', in particolare, applicabile l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molest e inutili di data 26.03.2018 del Municipio di Canobbio.

5.5 La gestione delo smaltimento dei rifiuti come pure ['applicazione delle relative tasse saranno di esclusiva competenza del Comune dî Lugano.

5.6 La gestione e l'incasso della tassa di parcheggio dell'autosilo saranno di esclusiva competenza del Comune di Lugano 6. Durata 6.1 La presente convenzione ha una durata di 30 ann, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

6,2 Alla scadenza, le parti si impegnano a rinegoziare le condizioni per il suo rinnovo, nel rispetto degli scopi e delle modalità di cul ai punti che precedono.

7. Costi della presente convenzione

costi della presente convenzione sono assunt dalle parti in ragione di 4» na.

P. 1 2 di 1 2 Città di Lugano Ordinanza 2.5.16 8. Validità La validità della presente convenzione è subordinata alla sua approvazione da parte dei rspettvi Consigli comunali, come pure all'ottenimento, da parte del Municipio di Lugano, dei crediti necessari per la realizzazione dei Centro sportivo/rìcreativo. Restano in ogni caso validi gli accordi presi per la progettazione dell'opera.

Allegato 1: organigramma per l'organizzazione per le fasi di progettazione e di realzzazione Fatta in due esemplari, letta e approvata dalle parti che la sottoscrivono.

PER IL MUNICIPIO DI CANOBBIO /1 Sin - ÅAA, R. Lurati F. Lurati (ris. no. 6604/14.12.2020) Canobbio, i[ 22.2.2020 PER IL MUNICIPIO Dl LUGANO

Segli - 0:

Bregy (ris. mun. 17.12.2020) Lugano, il 17 dicembr20 Approvata dal Consiglio Comunale dì Canobbio il 29 · Z>Z Approvata dal Consiglio Comunale di Lugano il Z. £.3. 24