2.5.7
Ordinanza municipale sui bagni pubblici comunali
del 1°dicembre 2022
]I Municipio di Lugano, richiamati gli art. 162,192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), ['art. 21 e ['art. 23 del Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari del 31 marzo 1987, nonché il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),
CAPITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione e scopo
La presente Ordinanza si applica alla piscina coperta comunale (in seguito: piscina coperta), al Lido di Lugano, al Lido San Domenico e al Lido Riva Caccia. La stessa ne disciplina l'accesso e l'utilizzazione da parte del pubblico, nonché l'insegnamento del nuoto e le altre attività di sport aquatico.
Art. 2 Accesso
I bagnanti possono accedere ai bagni pubblici pagando la singola entrata oppure presentando l'abbonamento. I prezzi delle singole entrate e degli abbonamenti sono stabiliti dal Municipio per ogni bagno pubblico. I bambini di età inferiore a 10 anni non possono accedere ai bagni pubblici senza un accompagnatore di maggiore età.
Art. 3 Orari di apertura Gli orari di apertura al pubblico sono definiti dal Municipio e vengono affissi
all'entrata di ogni bagno pubblico.
Art. 4 Norme di comportamento generali
Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento prudente, corretto ed educato, rispettoso della sicurezza degli altri bagnanti e delle comuni norme di igiene.
Allnterno degli stabilimenti è obbligatorio indossare il costume da bagno. Tale obbligo si estende anche a bambini e neonati.
Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni del personale e alle direttive esposte.
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Gli utenti sono tenuti a lasciare le infrastrutture 30 minuti prima della chiusura degli stabilimenti.
Dove presenti, gli armadietti e le cabine locate per un giorno devono essere liberati entro la chiusura dello stabilimento.
Art. 5 Norme igienico-sanitarie
È obbligatorio fare la doccia prima di entrare nelle piscine e nelle vasche.
Dove presenti, prima e dopo il bagno, gli utenti sono tenuti a disinfettare i piedi utilizzando gli apposti apparecchi.
Laccesso alle piscine e alle vasche è vietato a persone affette da malattie della pelle, nella misura in cui infettive o contagiose.
Art. 6 Norme di sicurezza
I bambini di età inferiore a 8 anni, nonché tutti coloro che non sono in grado di nuotare o che necessitano di assistenza, devono rimanere costantemente sotto la sorveglianza di persone di maggiore età.
Art. 7 Responsabilità
Comune di Lugano non è responsabile per furti o danni dovuti all'azione di terzi.
CAPITOLO 11 Divieti
Art. 8 Divieti generali
All'interno di tutti i bagni pubblici comunali vigono i seguenti divieti:
spingere gli altri utenti, praticare giochi o azioni violente, correre nei pressi degli specchi d'acqua;
i giochi con la palla all'infuori delle aree appositamente delimitate;
l'utilizzo di apparecchi di riproduzione del suono è di principio vietato, il loro uso è unicamente ammesso all'esterno e nella misura in cui è moderato e non pregiudica la quiete degli altri utenti nonché quella pubblica;
l'accesso agli stabilimenti agli animali domestici;
accedere alle doccie, alle piscine e alle vasche con le scarpe ai piedi;
effettuare operazioni di toilette personale.
Art. 9 Divieti per piscine e vasche All'interno delle piscine del Lido di Lugano e della piscina coperta è in
particolare vietato:
a. tuffarsi, ad eccezione che dalle postazioni destinate a tale scopo;
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l'uso di pinne, oggetti gonfiabili ingombranti quali materassini o simili e palette a mano ad eccezione che nelle aree delimitate;
il consumo di cibi e bevande.
Art. 10 Divieti per la zona lago del Lido di Lugano, del Lido San Domenico e del Lido Riva Caccia
All'interno di questi stabilimenti vigono i seguenti divieti:
uscire dall'area delimitata nel lago dalle boe gialle;
accedere o attraccare alla zona delimitata con un natante.
CAPITOLO Ili Attività di sport acquatici
Art. 11 Attività di sport acquatici
L'organizzazione di corsi di nuoto, nonché di altre attività di sport acquatico, compete al Municipio.
L'organizzazione di tali attività può essere conferita in eslusiva ad un ente esterno.
Allinterno delle strutture non è consentito impartire corsi o lezioni a titolo oneroso di ogni genere.
Art. 12 Gruppi
Lido di Lugano e la piscina coperta sono messi a disposizione di gruppi, tra cui le scolaresche, alle condizioni indicate di seguito.
11 docente, il monitore o l'accompagnatore sono responsabili del gruppo durante l'intera permanenza nelle strutture. Essi sono tenuti a far rispettare al gruppo le regole stabilite dalla presente Ordinanza.
Per ogni 12 allievi vi deve essere la presenza di almeno un monitore o accompagnatore responsabile.
Almeno un monitore o accompagnatore deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e riconosciuto.
Lentrata nello stabilimento deve avvenire in gruppo, alla presenza di un responsabile.
Art. 13 Riservazione delle infrastrutture
La riservazione delle infrastrutture compete al Municipio. La riservazione annuale va presentata per iscritto al Municipio entro 1 mese dall'inizio dell'anno scolastico.
La riservazione giornaliera va presentata al responsabile della struttura.
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Art. 14 Norme particolari durante gli orari di apertura al pubblico
Alle scolaresche possono essere riservate al massimo 3 corsie. Agli altri gruppi possono essere riservate al massimo 3 corsie.
Il resonsabile della struttura può eccezionalmente ammettere deroghe.
Art. 15 Norme di comportamento speciali Oltre alle norme di comportamento generali, valgono le seguenti
disposizioni:
è vietato uscire dagli spazi assegnati e disturbare gli altri utenti;
il responsabile deve costantemente sorvegliare il gruppo;
al termine delle lezioni o degli allenamenti vi è l'obbligo di riordinare il materiale utilizzato, in particolar modo quello di proprietà del Comune;
qualora del materiale di proprietà del Comune venisse rotto o rovinato, l'utente o il responsabile del gruppo è tenuto a comunicarlo al responsabile della struttura.
CAPITOLO IV Infrazioni e disposizioni finali
Art. 16 Infrazioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-- ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
Nei casi di infrazioni gravi e ripetute, il Municipio può pronunicare il divieto di accesso agli stabilimenti per una durata determinata.
Art. 17 Rinvii
Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni cantonali e federali, nonché alle direttive delle associazioni professionali di categoria.
Art. 18 Abrogazione ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sul Lido del 17 aprile 2003 e l'Ordinanza municipale che disciplina l'accesso del pubblico, delle scolaresche e delle società sportive alla piscina coperta comunale del 31 marzo 2003.
La stessa entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.
y Per il Municipio
Sindaco 1[ Segretario Michele Foletti Robert Bregy Risoluzione municipale del 1° dicembre 2022. Pubblicata agli albi comunali dal 5 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023.