2.6.3
Ordinanza municipale sui piccioni
del 16 luglio 2020
Il Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 107 cpv. 2 let. b) e c) della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 24 e 25 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC),
ordina:
Art. 1 Scopo La presente Ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini e degli animali domestici dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, mediante il controllo e l'adozione di provvedimenti di
contenimento della popolazione degli stessi. Essa intende altresì salvaguardare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.
Art. 2 Campo di applicazione La presente Ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del
Comune di Lugano.
Art. 3 Foraggiamento
11 foraggiamento dei piccioni è vietato, sia sul suolo pubblico che su aree private, onde evitare un aumento di colonie di piccioni incompatibile con l'ecosistema urbano.
Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati e le somministrazioni di cibo disposte dal Municipio.
Art. 4 Sanzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.
Art. 5 Abrogazione ed entrata in vigore La presente Ordinanza sostituisce e annulla quella del 24 febbraio 2000 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.
1- v Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 2.6.3 y Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 16 luglio 2020. Pubblicata agli albi comunali dal 17 agosto al 16 settembre 2020.