2.9.1

Regolamento dei cimiteri del Comune di Lugano

del 1 ° luglio 2025

Il Consiglio comunale del Comune di Lugano Lugano, richiamati gli artt. 107, 1 62 e 1 86 Legge organica comunale (LOC), 24 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), l'art. 40 della Legge sulla promozione alla salute e il coordinamento sanitario del 1 8 aprile 1 989 (Legge sanitaria, LSan), il Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il traporto delle salme del 1 ° aprile 201 5, la Legge sulla protezione dei beni culturali del 1 3 maggio 1997 (LBC), il Regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004 (RLBC), gli artt. 95 e 104 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 1 4 marzo 1 989,

risolve:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Definizione I cimiteri sono luoghi destinati a ospitare salme, ceneri o resti di salme nelle modalità e secondo le prescrizioni stabilite dal presente

Regolamento.

Art. 2 Campo di applicazione 1 Il presente Regolamento si applica ai seguenti cimiteri situati sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano: Barbengo, Bogno, Brè, Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Castagnola, Certara, Cimadera, Colla, Curtina, Davesco, Dino, Gandria, Insone, Lugano (Alla Gerra) comprensivo della sezione islamica, Piandera, Pregassona, Scareglia,

Signôra, Sonvico, Villa Luganese.

Per i quartieri di Pazzallo e di Pambio-Noranco è esteso l’utilizzo del cimitero situato sul fondo 1 62 RFD Lugano, sezione di Pazzallo, secondo quanto disciplinato dal regolamento del cimitero comunale, approvato dal Consiglio comunale di Paradiso il 7 maggio 2007.

I rapporti tra l’associazione Comunità islamica nel Canton Ticino e la Città di Lugano inerenti alla gestione del Cimitero islamico sono definiti da apposita convenzione.

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Genere, durata delle concessioni, come pure l'ammontare di tutte le tasse sono regolati dall’Ordinanza municipale di applicazione del presente Regolamento.

Art. 3 Proprietà 1 I cimiteri appartengono ai beni amministrativi del Comune di Lugano e sono integralmente di sua proprietà; fanno eccezione alcuni mappali di

proprietà privata situati nel cimitero di Villa Luganese.

L'unica forma di messa a disposizione a terzi di aree all'interno dei cimiteri è quella della concessione a tempo determinato.

Monumenti, lapidi, croci e ogni altro manufatto o ornamento funerario sono di proprietà dei beneficiari delle concessioni, per la durata delle medesime.

Art. 4 Amministrazione 1 L'amministrazione dei cimiteri compete al Municipio e - per esso - al

servizio delegato, ossia al Servizio cimiteri.

Restano riservate le competenze di altre autorità, come pure quelle del medico designato.

Art. 5 Sorveglianza e manutenzione 1 Sorveglianza manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio e - per esso - del Servizio cimiteri, che può avvalersi della collaborazione

di ditte terze.

Sono riservate le competenze dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) nei casi di manutenzioni straordinarie nei cimiteri iscritti nell’inventario dei beni tutelati a livello cantonale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 1 3 maggio 1997 (LBC).

Art. 6 Aventi diritto 1

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e i resti di salme di persone:

  1. domiciliate a Lugano al momento del decesso;

  2. attinenti di Lugano;

  3. non domiciliate a Lugano al momento del decesso, ma discendenti o ascendenti, rispettivamente coniugi di persone sepolte nei cimiteri elencati all'art. 2;

  4. decedute nel territorio giurisdizionale di Lugano, qualunque fosse in vita il loro domicilio.

Per quanto non previsto al cpv. 1 , il Municipio decide caso per caso, applicando la tariffa che più si avvicina alla situazione specifica.

Di regola, i defunti domiciliati in vita nel Comune di Lugano sono sepolti nel cimitero del quartiere dell’ultimo domicilio.

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CAPITOLO II Norme di polizia

Art. 7 Orari 1 Gli orari di apertura sono stabiliti dal Municipio ed esposti pubblicamente

all’entrata dei cimiteri.

Il Famedio sito presso il cimitero di Lugano è aperto solo per le cerimonie funebri autorizzate.

Art. 8 Funzioni funebri 1 Inumazioni, esumazioni e cerimonie funebri devono avvenire durante gli orari di apertura dei cimiteri, ad esclusione della domenica e dei giorni

festivi.

Nei casi in cui ad una cerimonia sia prevedibile una forte affluenza, le ditte di onoranze funebri sono tenute ad avvisare la Polizia comunale e il Servizio cimiteri.

Art. 9 Lavori Nessun lavoro, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori, è permesso di domenica, nei giorni festivi e nel periodo compreso tra il 28

ottobre e il 3 novembre.

Art. 10 Modalità di accesso 1

L’accesso all’interno dei cimiteri è consentito unicamente a piedi.

La circolazione di automezzi deve avvenire a passo d'uomo ed è permessa unicamente ai veicoli:

  • adibiti alle funzioni funebri;

  • utilizzati per l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri;

  • impiegati da persone le cui condizioni di salute richiedono l'uso di un mezzo ausiliario.

Art. 11 Limiti di età I minori di 1 2 anni possono accedere ai cimiteri solo se accompagnati da

persone adulte.

Art. 12 Animali È vietato introdurre nei cimiteri animali. Fanno eccezione i cani guida

appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti.

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Art. 13 Oggetti È vietato introdurre nei cimiteri oggetti estranei al luogo, come pure

asportare terra, pietre, sabbia, erba e piante.

Art. 14 Rifiuti 1 Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione di fiori, piante o arbusti, dalla pulizia e manutenzione delle opere funerarie devono essere raccolti e

depositati negli appositi contenitori.

Le ditte incaricate dai privati della manutenzione sono tenute a smaltire in proprio i rifiuti.

Art. 15 Divieto di commercio All’interno dei cimiteri vige il divieto di commercio, nonché quello di esporre

insegne e avvisi pubblicitari.

Art. 16 Regole comportamentali 1 Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze deve essere osservato un comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo, astenendosi

dall'arrecare disturbo ai visitatori.

In particolare, all'interno dei perimetri cimiteriali, è vietato:

  1. consumare cibi o bevande;

  2. fumare;

  3. rimuovere piante, fiori o qualsiasi oggetto senza il consenso dei concessionari;

  4. depositare attrezzi, vasi e oggetti;

  5. riporre gli annaffiatoi al di fuori dei luoghi espressamente previsti;

  6. correre, sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi viali;

  7. danneggiare il verde, le opere funerarie e gli spazi comuni;

  8. turbare lo svolgimento delle cerimonie funebri;

  9. fotografare o filmare, con scopi che non siano prettamente privati, senza preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteri, opere funerarie, cerimonie funebri e operazioni cimiteriali.

Art. 17 Danni Il Comune di Lugano non si assume nessuna responsabilità in caso di danni arrecati da terzi a opere funerarie, decorazioni floreali ed eventuali altri ricordi funebri siti nei cimiteri e negli edifici a essi connessi, comprese le

camere ardenti.

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CAPITOLO III Piani di utilizzazione, protezione beni culturali, norme

edilizie e di manutenzione

Art. 18 Piani di utilizzazione 1 Il Servizio cimiteri allestisce e tiene aggiornati i piani di utilizzazione dei cimiteri, dove sono indicati i singoli posti di sepoltura contrassegnati dalle

zone e dai rispettivi numeri.

Essi sono consultabili presso il Servizio cimiteri.

Art. 19 Protezione beni culturali I cimiteri e le opere funerarie designati beni culturali d'interesse cantonale o locale sono contemplati nelle norme di attuazione del piano regolatore

applicate al rispettivo territorio (NAPR) secondo le prescrizioni della LBC.

Art. 20 Obbligo minimo di edificazione 1 Le tombe devono essere provviste almeno di una targa contemplante almeno nome e cognome delle persone decedute e delimitate da cordoli da posare entro 1 5 giorni dalla sepoltura. In caso di inadempienza,

l’esecuzione è effettuata d'ufficio e a spese degli interessati.

Per i casi di assistenza, cordoli e targa vengono forniti dal Comune previo specifica richiesta da parte della ditta di onoranze funebri interessata, da presentare entro 5 giorni dall’avvenuto funerale.

Art. 21 Autorizzazioni edilizie 1 Per i seguenti interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione da parte di ditte specializzate del settore, per conto degli interessati al

Servizio cimiteri, prima del prospettato intervento:

  1. posa di cordoli, lapidi, monumenti o altro con relative iscrizioni;

  2. interventi eccedenti la manutenzione ordinaria;

  3. cambiamenti della struttura;

  4. rimozione di opere funerarie.

Per la posa di lapidi o monumenti, alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati due esemplari del progetto con indicazione delle sue dimensioni e dei materiali impiegati.

Il Servizio cimiteri esamina la conformità dei progetti e rilascia la relativa decisione.

Ogni intervento sulle opere funerarie tutelate necessita pure dell'autorizzazione da parte dell'UBC seguendo le procedure indicate dalla LBC.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al prelievo di una tassa amministrativa.

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Art. 22 Assegnazione delle tombe e dei loculi 1

Responsabile dell’assegnazione di tombe e loculi è il Servizio cimiteri.

L'assegnazione delle tombe avviene - di regola - dall'estremità di un campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di essa in ordine progressivo.

La scelta delle tombe è possibile solo in caso di posti liberi o abbandonati, indicati su specifica lista allestita dal Servizio cimiteri.

Per l'assegnazione dei loculi l'ordine progressivo avviene da sinistra a destra partendo dall'alto verso il basso.

Art. 23 Carattere estetico e altezza 1 L'edificazione di nuove opere funerarie deve rispettare le dimensioni dell'area concessa, nonché tenere conto di un confacente inserimento architettonico e paesaggistico nel contesto del cimitero in cui vengono installate e delle opere situate nelle vicinanze, specialmente quando

queste siano inserite nell’inventario dei beni tutelati a livello cantonale.

In linea di principio non sono ammesse opere funerarie di altezza superiore a 1 .50 m, mentre quelle addossate ai muri di cinta non possono oltrepassare l'altezza dei medesimi. Il Municipio può concedere deroghe per opere funerarie di particolare pregio, a condizione che l'ubicazione non comprometta la peculiarità menzionate al cpv. 1 .

Art. 24 Esecuzione delle opere funerarie 1 I lavori di costruzione, eccettuati quelli di posa e piccole opere di restauro e di rifinitura di monumenti o lapidi che per loro natura non possono

essere eseguiti altrove, devono essere effettuati al di fuori dei cimiteri.

I materiali e detriti provenienti dall'esecuzione di lavori devono essere tempestivamente asportati dagli interessati e depositati al di fuori dei cimiteri.

Art. 25 Conformità 1

Il Servizio cimiteri verifica la conformità delle opere funerarie eseguite.

Il Servizio cimiteri assegna un termine di 60 giorni per la messa in conformità, con intimazione della rimozione in caso di inadempienza. Le spese di rimozione sono a carico dei concessionari.

Per le opere funerarie tutelate sono riservate le disposizioni della LBC.

Art. 26 Piante e fiori 1 Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di

semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata.

I sempreverdi non devono superare l'altezza di un metro né invadere il terreno pubblico o altre aree, mentre le decorazioni floreali poste sulle lastre dei loculi devono rispettare le dimensioni degli stessi.

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In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, il Servizio cimiteri provvede al ripristino del rispetto delle presenti disposizioni o alla estirpazione delle piante disseccate a spese dei concessionari.

Davanti ai loculi non è ammessa la posa di vasi sui pavimenti, fatta eccezione di un periodo di 1 5 giorni dopo il funerale e nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 1 0 novembre di ogni anno.

Art. 27 Fondazioni 1

Lapidi, cordoli e monumenti devono poggiare su adeguate fondazioni.

In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo, il Servizio cimiteri procede al consolidamento dei manufatti a spese dei concessionari.

Art. 28 Manutezione generale 1 Tombe, monumenti, lapidi e qualunque altro manufatto o decorazione funebri devono essere mantenuti in buono stato, a cura e spese dei

concessionari.

Per la conservazione di opere funerarie tutelate, è necessario prevedere e programmare una manutenzione regolare, in particolare dopo un intervento di restauro, secondo i criteri concordati con gli organi preposti indicati nella LBC.

Le opere funerarie non devono compromettere la sicurezza delle persone, i diritti di altri concessionari o pregiudicare il decoro dei cimiteri.

In caso di inadempienza, il Servizio cimiteri fissa un termine perentorio di

giorni per provvedere alla manutenzione con l’intimazione dell'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati e della revoca della concessione giusta l'art.71 .

Se, prima della scadenza della concessione, non fossero più reperibili parenti prossimi, la manutenzione è effettuata a cura e spese del Comune, riservata la procedura prevista dall'art. 30.

Art. 29 Cappelle di famiglia al cimitero di Lugano 1 Manutenzione e restauro della struttura delle cappelle di famiglia (parti murali, intonaci esterni, tetti, cancelli e ringhiere divisorie) sono a carico

dei titolari della concessione.

Manutenzione e restauro interno delle cappelle (pavimenti, intonaci, tinteggiature, pitture murali, bassorilievi, statue, lapidi e altre opere ornamentali) sono a carico dei titolari della concessione. In caso di inadempienza, si applica la procedura indicata all'art. 28 cpv. 4.

Per la procedura di autorizzazione si applica l’art. 21 .

La procedura di ottenimento di eventuali sussidi è regolata dalla LBC e dal relativo Regolamento di applicazione.

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Art. 30 Stato di abbandono 1 Nel caso di opere funerarie in stato di abbandono, il Servizio cimiteri avvisa gli eredi, se noti, e pubblica, per due volte, un avviso sul Foglio ufficiale, invitando gli eventuali eredi aventi diritto a manifestarsi entro 3 mesi dal primo avviso. Lo stesso avviso viene pure esposto per l'intero

periodo all'albo comunale.

Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione viene revocata, secondo la procedura prevista dagli art. 71 e 72.

CAPITOLO IV Composizione e utilizzazioni delle aree cimiteriali

Art. 31 Registro delle sepolture Il Servizio cimiteri conserva un registro contenente le seguenti informazioni

riguardanti i defunti le cui spoglie si trovano nei cimiteri comunali:

  • cognome, nome, data di nascita e del decesso, paternità, nazionalità, attinenza, rappresentante degli eredi, ultimo domicilio;

  • cimitero, data e tipo di sepoltura, ubicazione, ditta di onoranze funebri incaricata;

  • tipo di concessione;

  • data dell'esumazione o dello spurgo e destinazione dei resti;

  • ogni altra informazione ritenuta necessaria.

Art. 32 Notifica Ogni attività legata alla deposizione di salme e ceneri o alla loro rimozione

deve essere preventivamente notificata al Servizio cimiteri.

Art. 33 Composizione 1 La composizione delle aree cimiteriali è desumibile dalla tabella annessa

quale allegato 2 al presente Regolamento.

All’interno del cimitero di Lugano è ubicato il famedio, il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tassa, stabilita dal Municipio in via di Ordinanza.

Art. 34 Tombe semplici, doppie e tombe di famiglia 1 Nei campi di sepoltura vengono deposte, in fosse, le salme o i resti di

salme di defunti. Le tombe si distinguono in:

a. tombe semplici, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di due defunti, riservato il pagamento anticipato di una tassa di sovrapposizione, stabilita dal Municipio in via di Ordinanza;

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  1. tombe doppie, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di quattro defunti, riservata la tassa di sovrapposizione di cui alla lett. a;

  2. tombe di famiglia, in cui è fatto obbligo di formare una camera murata sottostrutture in cemento o prefabbricate.

Nei campi di sepoltura riservati alle concessioni ventennali non rinnovabili, denominati anche campi comuni, non è permessa la sovrapposizione di salme.

Art. 35 Cappelle di famiglia al cimitero di Lugano 1 Le cappelle di famiglia sono composte da sovrastrutture in cui sono collocati monumenti, statue, insegne funerarie, nonché da cripte, in cui vengono deposte le salme o le ceneri dei defunti della famiglia a cui sono

intestate.

Il Servizio cimiteri può autorizzare il deposito di salme, ceneri o resti di persone estranee alla famiglia, previo accordo scritto da parte del rappresentante del titolare della concessione.

Art. 36 Urne cinerarie Le urne cinerarie sono contenitori recanti l'indicazione del nome del defunto e destinate alla conservazione delle sue ceneri. Esse possono essere depositate nei loculi cinerari, nei loculi colombari, oppure nelle tombe. Non è

ammessa la deposizione di urne in superficie.

Art. 37 Loculi cinerari 1 I loculi cinerari sono vani murari disposti su più ordini sovrapposti lungo

pareti, nei quali vengono depositate le urne cinerarie.

Gli stessi, a dipendenza delle dimensioni, possono essere semplici, e contenere fino a tre urne, oppure doppi, fino a sei urne.

Sulla lastra di chiusura dei loculi cinerari possono essere menzionati solo: cognome, nome, anno di nascita e di morte; possono inoltre essere applicati una cornice con fotografia, un portafiori, nonché un simbolo religioso. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono rispettare le prescrizioni del Servizio cimiteri. I costi della decorazione sono a carico dei concessionari.

La chiusura della lastra e le applicazioni di cui al precedente capoverso devono essere eseguite da una ditta specializzata e incaricata dai concessionari.

Art. 38 Loculi colombari 1 I loculi colombari sono dei vani posti gli uni sopra agli altri, in cripte o

all'esterno, in una parete, in cui vengono adagiate le bare.

Gli stessi possono essere semplici o doppi; nel cimitero di Castagnola esistono i loculi colombari di famiglia. Si applicano i cpv. 3 e 4 dell'art. 37.

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Essi sono dotati di una vasca di contenimento di almeno 5 cm di altezza, che deve essere allestita a spese dei concessionari.

La Posa della lastra di marmo deve avvenire previa esecuzione di un tavolato di chiusura in malta e mattoni di cemento, con uno spessore minimo di 6 cm, a spese dei concessionari.

Art. 39 Ossari Gli ossari sono strutture in cui vengono deposte ossa o resti di ossa, ceneri, rinvenute a seguito di soppressione di cimiteri, di esumazioni o di operazioni di spurgo. Su specifica richiesta, gli ossari potranno accogliere ceneri di

defunti, le cui ultime volontà ne abbiano specificato la deposizione.

Camere ardenti

Art. 40 Definizione e composizione 1 Le camere ardenti sono locali appositamente predisposti ad accogliere le

salme dei defunti prima della sepoltura o cremazione.

Nell'edificio destinato alle camere ardenti sito al cimitero di Lugano, si trovano anche i locali dedicati alla vestizione, le celle frigorifere e di congelamento; essi sono accessibili a terzi unicamente previo autorizzazione da parte del Servizio cimiteri.

Art. 41 Utilizzo 1 L'utilizzo delle camere ardenti e dei servizi annessi a cura di una ditta di onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione cantonale deve essere

preventivamente richiesto al Servizio cimiteri.

Ogni camera utilizzata deve essere contraddistinta da un cartellino posto nell'apposito supporto, indicante le generalità della persona defunta; nessuna altra indicazione viene ammessa, sia nei corridoi sia all'interno delle camere ardenti.

I coperchi delle bare devono essere sistemati nelle camere oppure in luogo designato dal Servizio cimiteri.

Art. 42 Visite e veglia Le visite e la veglia funebre possono avvenire esclusivamente negli orari di

apertura del cimitero.

Art. 43 Divieti 1 Nelle camere è vietato introdurre lumini, candele e altro materiale infiammabile, come pure depositare qualsiasi genere di materiale usato

per il trasporto o per la preparazione della salma.

Di principio è unicamente ammessa la posa di piante e fiori.

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È richiesto un atteggiamento confacente al luogo ed è vietato l’uso del telefono.

Art. 44 Ordine, danneggiamenti e furti

Gli spazi delle camere ardenti devono essere lasciati in maniera decorosa. In caso di mancato ossequio di questa prescrizione, il Servizio cimiteri può addebitare le spese di ripristino alla ditta di onoranze funebri responsabile.

Eventuali danni a oggetti o apparecchiature di proprietà della Città di Lugano vengono fatturate alla ditta di onoranze funebri che ha utilizzato la struttura.

Art. 45 Tasse L’uso delle camere ardenti e dei servizi ad essa connessi è subordinato al

prelievo di una tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza.

Crematorio

Art. 46 Nozione, gestione

Il Crematorio, sito presso il cimitero di Lugano, è il luogo in cui le salme o i resti dei defunti vengono cremati.

Lo stesso è gestito dall'Associazione ticinese di cremazione.

Il suo funzionamento è sottoposto a un Regolamento interno, riservati il rispetto della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente e di inquinamento atmosferico.

Art. 47 Condizioni La cremazione può avvenire in caso di presentazione dell'attestato di morte che ne autorizzi l'esecuzione; in caso di morte violenta segnalata dall'autorità

giudiziaria è necessaria una specifica autorizzazione da parte di quest’ultima.

Art. 48 Materiali In caso di cremazione bare, rivestimenti delle stesse e indumenti funebri devono essere composti da materiali non suscettibili di nuocere all’ambiente

al momento della cremazione.

Art. 49 Registro L'Associazione ticinese di cremazione è responsabile della tenuta di un registro nel quale figurano i dati di stato civile della persona deceduta e la

data della cremazione.

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CAPITOLO V Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, spurghi

Art. 50 Autorizzazioni 1 Nessuna sepoltura o cremazione può essere eseguita prima di 24 ore dal decesso, senza l'autorizzazione del Municipio del Comune in cui si è verificato il decesso e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico

sull'attestato di morte.

Per il trasporto all'estero di salme, resti di salme o ceneri viene rilasciata la carta di passo dietro pagamento di una tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza.

Art. 51 Inumazioni Le inumazioni consistono nella sepoltura di salme, resti di salme o ceneri in fosse scavate nella terra o – nel caso delle tombe di famiglia - in camere

murate sotterranee.

Art. 52 Fosse 1 I lavori di scavo delle fosse sono di competenza dei concessionari, per il

tramite di aziende specializzate.

Le fosse delle tombe hanno indicativamente le seguenti dimensioni:

  1. per adulti: 180-220 cm di lunghezza, 80-90 cm di larghezza (1 60-1 80 cm per le tombe doppie) e 1 50 cm di profondità per una inumazione, 200 cm per due inumazioni;

  2. per bambini fino all'età di 5 anni: 1 30 cm di lunghezza, 70 cm di larghezza e 1 00 cm di profondità.

Le fosse per le tombe di famiglia hanno una superficie che va dal doppio al triplo rispetto a quelle semplici.

La distanza tra le fosse deve essere di 20 cm nei campi comuni e di 40 cm negli altri campi, tenuto conto che la distanza minima tra le opere funerarie deve essere di almeno 20 cm.

Art. 53 Tumulazioni Le tumulazioni consistono nella deposizione di salme, resti di salme o ceneri

nei loculi.

Bare

Art. 54 Feretri Un feretro deve contenere solo una salma; fanno eccezione la madre e il

neonato morti al momento del parto.

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Art. 55 Materiale 1 Per le inumazioni nelle tombe semplici e doppie è obbligatorio l'uso di casse in legno dolce di uno spessore non superiore a 3 cm, mentre il

rivestimento interno della bara deve essere in materiale biodegradabile.

Per le inumazioni nelle tombe di famiglia e per le tumulazioni nei colombari - compresi quelli delle cappelle di famigli - le casse devono essere internamente rivestite in zinco e dotate di valvole di sfogo. Fanno eccezione le tombe di famiglia dotate di infrastrutture murarie o cassoni prefabbricati in cemento armato.

Esumazioni

Art. 56 Definizione La procedura di esumazione consiste nel recupero dei resti di persone

inumate o tumulate.

Art. 57 Ordinarie 1

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.

Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un rappresentante del Servizio cimiteri.

Art. 58 Straordinarie 1 Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima che siano trascorsi

anni dalla sepoltura e segnatamente:

  1. per ordine dell'Autorità giudiziaria;

  2. per necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri;

  3. a richiesta motivata dalla famiglia e dopo approvazione del Municipio.

Salvo che nel caso di cui al cpv. 1 lett. a, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente e senza la presenza del medico designato dal Municipio e di un rappresentante del Servizio cimiteri.

Art. 59 Avviso L'avviso di esumazione ordinaria viene pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e mediante avviso personale agli eredi o ai loro rappresentanti conosciuti, affinché questi possano presenziare all'esumazione

e disporre dei resti del defunto.

Art. 60 Spese 1 Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune di

Lugano.

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Le spese legate alle esumazioni straordinarie sono a carico di chi ne fa richiesta.

Art. 61 Resti 1 I resti rinvenuti in occasione delle esumazioni sono riposti nell'ossario, a

meno che i rappresentanti del defunto non diano disposizioni diverse.

In caso di incompleta decomposizione della salma, i resti devono essere cremati o sepolti in un’altra area del cimitero.

Art. 62 Spurghi 1 Il Municipio può procedere allo spurgo dei campi di sepoltura ventennali

non rinnovabili, trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione.

Tre mesi prima dell'inizio dei lavori di spurgo il Municipio avvisa gli interessati con comunicazione personale, se gli eredi o i rappresentanti sono conosciuti e mediante avviso agli albi comunali e pubblicazione nel Foglio ufficiale.

I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati dai rappresentanti dei defunti entro un mese dallo stesso diventano di proprietà del Comune, che ne può disporre liberamente.

Le spese di spurgo sono a carico del Comune.

CAPITOLO VI Concessioni

Art. 63 Tipologia

Il presente Regolamento prevede il rilascio delle seguenti concessioni:

  1. sepolture nei campi comuni: 20 anni, non rinnovabili;

  2. tombe semplici e doppie: 30 anni, rinnovabile due volte per una durata di 1 5 anni cadauna;

  3. tombe di famiglia: 60 anni, rinnovabile una volta per una durata di 30 anni;

  4. cappelle di famiglia al cimitero di Lugano: 99 anni, rinnovabile una volta per lo stesso periodo;

  5. loculi cinerari semplici e doppi: 30 anni, rinnovabile una volta per 1 5 anni;

  6. loculi colombari: 99 anni, rinnovabile per lo stesso periodo.

Art. 64 Rilascio 1 Per l'ottenimento della concessione è necessario inoltrare al Servizio

cimiteri una richiesta scritta.

Non sono accettate richieste anticipate, fatto salvo i casi di assegnazione di posti tornati liberi in seguito a rinuncia (art. 68), scadenza (art. 69) o revoca della concessione (art. 71).

La concessione è da considerarsi definitiva con il pagamento della relativa tassa prevista dall’art. 65.

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Art. 65 Tasse 1 Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento di una tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza. La gratuità è unicamente prevista per la concessione riferita a sepolture nei campi comuni per domiciliati o

attinenti di Lugano.

Le tasse delle concessioni rilasciate a persone non domiciliate o non attinenti sono raddoppiate.

Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Art. 66 Limitazioni 1 Le concessioni non costituiscono titolo di proprietà bensì un diritto di

occupazione limitato nel tempo, non trasferibile a terzi.

Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri dovessero essere destinate ad altri scopi pubblici.

Art. 67 Rappresentante 1 Entro il termine indicato dal Servizio cimiteri nell'atto di rilascio della concessione, gli eredi devono designare un rappresentante che assuma

nei confronti del Comune gli obblighi e i diritti derivanti dalla stessa.

In caso di inosservanza, il Municipio nomina d'ufficio un rappresentante, riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria.

Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve essere notificato al Servizio cimiteri.

Art. 68 Rinuncia 1 La rinuncia alla concessione deve essere comunicata per iscritto al Servizio

cimiteri; la stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante.

La tassa di concessione non è rimborsata in nessun caso.

Art. 69 Scadenza e rinnovo 1 La durata delle concessioni decorre dalla data del loro rilascio. Ad eccezione dei casi di revoca, esse giungono a termine al 31 dicembre

dell'anno di scadenza.

Se è data la facoltà di rinnovo, sei mesi prima della scadenza il Servizio cimiteri ne dà avviso agli interessati, se conosciuti, o mediante pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale negli altri casi. La richiesta di rinnovo e il pagamento della relativa tassa devono pervenire prima della scadenza.

A scadenza avvenuta e in caso di mancato rinnovo, il Servizio cimiteri assegna un termine di 60 giorni per procedere alla rimozione delle opere funerarie.

y Quando ciò non avviene, il Comune ne entra in possesso e ne può disporre liberamente, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle opere tutelate giusta la LBC.

Revoca

Art. 70 In generale 1 È facoltà del Comune di rientrare in possesso in ogni momento di qualsiasi area concessa, quando ciò sia necessario per ampliamenti, trasformazioni

dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Il Municipio assegna un altro posto equivalente ed esegue - a proprie spese - la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.

Art. 71 Casi particolari 1 La concessione può essere revocata mediante apposita decisione in caso di violazione dell'obbligo di manutenzione previsto agli artt. 28 e 29, del divieto di cessione della concessione giusta l'art. 66, oppure con una

situazione di stato di abbandono ai sensi dell'art. 30.

In questi casi la tassa di concessione non è rimborsata.

Art. 72 Intimazione Le decisioni di revoca vengono intimate al rappresentante o agli eredi, se conosciuti; in caso contrario, le stesse sono pubblicate agli albi comunali per

un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale cantonale.

Art. 73 Assegnazione posti liberi 1

I posti rimasti liberi ritornano a piena disposizione del Comune.

Il Comune può disporre dei monumenti funebri e degli accessori, riservate le disposizioni della LBC.

Nel caso di riassegnazione di una cappella di famiglia presso il cimitero di Lugano, il Comune procede per pubblico concorso, indicando come piede d'asta l'importo minimo stabilito in via di Ordinanza.

CAPITOLO VII Disposizioni finali e transitorie

Art. 74 Esecutività Le decisioni di imposizione di tasse e contributi sono, una volta cresciute in giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di

rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 LEF e 349 CPC.

y

Art. 75 Contravvenzioni Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento e alle indicazioni del Municipio, arreca danni o sfregi ai cimiteri comunali è punito con una multa ai sensi degli artt. 1 45 e segg. LOC, riservata l'azione civile e penale. Nel caso di opere eseguite abusivamente è pure riservato l'obbligo

di demolizione a proprie spese.

Art. 76 Contenzioso Contro le decisioni delegate ai servizi comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 1 5 giorni. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm).

Art. 77 Norma transitoria 1 Le concessioni a tempo determinato rilasciate secondo i Regolamenti dei Comuni aggregati restano valide fino alla loro scadenza. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo

pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza.

Le concessioni a tempo indeterminato rilasciate secondo i Regolamenti dei Comuni aggregati mantengono la loro validità per la durata prevista dall'art. 63 a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza.

Sono riservati i casi di revoca della concessione, come disposto dal presente Regolamento.

Art. 78 Entrata in vigore 1 L'entrata in vigore è decisa dal Municipio mediante apposita Ordinanza dopo

la ratifica da parte dell'Autorità cantonale.

y Per il Consiglio comunale Il Presidente Il Segretario Gli scrutatori Edoardo Cappelletti Robert Bregy Laura Méar Luca Campana Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1 ° luglio 2025. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 3 settembre 2025. Approvato dalla Sezione degli enti locali il 24 ottobre 2025.

Inserti:

  1. Tariffario

  2. Composizione aree cimiteriali Allegato A Regolamento cimiteri TARIFFARIO 1. Tasse diverse Descrizione Minimo CHF Massimo CHF Rilascio autorizzazione edilizia (art. 21) 30.- 200.- Utilizzo Famedio (art. 33 cpv. 2) 100.- 200.- Sovrapposizione di salme in una tomba (art. 34 cpv. 1 lett. 100.- 300.-

  3. a) e b) Carta di passo per ceneri (art. 50 cpv. 2) 40.- 80.- Carta d passo per salme e resti di salme (art. 50 cpv. 2) 120.- 200.- Presenza incaricato Servizio cimiteri (art 60 cpv. 2) 100.- 200.- 2. Tasse utilizzo camere ardenti e servizi annessi (art. 44 cpv. 1, art. 45) Descrizione Minimo CHF Massimo CHF Camera ardente Domiciliati e/0 attinenti 100.- / giorno 150.- / giorno Altri 120.- / giorno 170.- / giorno Cella frigorifera Domiciliati e/ attinenti 80.- / giorno 130.- / giorno Altri 100.- / giorno 150.- / giorno Cella di congelamento Domiciliati e/ attinenti 150.- / giorno 200.- / giorno Altri 170.- / giorno 220.- / giorno Locale di vestizione 70.- 120.- Pulizia camera ardente 90.- 150.- 3. Tasse di concessione (Capitolo VI) Sepolture nei campi Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF comuni Domiciliati e/ attinenti 20 anni gratuito Altri 20 anni 200.- / m2 600.- / m2 Tombe semplici e doppie Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF Domiciliati e/ attinenti rinnovo di 15 anni (max. 2 volte) Altri rinnovo di 15 anni (max. 2 volte) Tombe di famiglia Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF rinnovo ogni 30 anni 800.- / m2 1'600.- / m2 rinnovo ogni 30 anni 1'600.- / m2 3'200.- / m2 Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF Cappelle di famiglia al 99 anni 30000.- cimitero di Lugano (piede d'asta) rinnovo 99 anni 3000 40'000.- Loculi cinerari Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF Semplici 30 anni 700.- 1'000.- Rinnovo 15 anni (1 volta) 700.- 1'000.- 30 anni 1 '000.- 1 oo.- Doppi Rinnovo 15 anni (1 volta) 1 '000.- 1 300.- 30 anni 1 '400.- 2'000.- Semplici Rinnovo 15 anni (1 volta) 1 '400.- 2000.- 30 anni 2'000.- 200.- Doppi Rinnovo 15 anni (1 volta) 2'000.- 2'600.- Loculi colombari Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF Semplci 99 anni 2'000.- 3000.- Doppi 99 anni 3'000.- 4'500.- Di famiglia (cimitero 99 anni 6'000.- 9000.- Castagnola) Semplici 99 anni 4'000.- 6'000.- Doppi 99 anni 6'000.- 000.- Di famiglia (cimitero 99 anni 12'000.- 18'000.- Castagnola)

1 Città di Lugano Regolamento 2.9.1 COMPOSIZIONE AREE CIMITERIALI Allegato B Regolamento cimiteri Campi Tombe Tombe Tombe Cappelle Loculi Loculi Loculi Loculi Ossario Camere comuni Semplici doppie di di cinerari cinerari colombar colombar ardenti famiglia famiglia semplici doppi i semplici i doppi Lugano sì sì sì sì sì sì sì no no sì Barbengo sì sì sì sì - sì no no no no no Bogno sì sì sì sì - sì no no no sì no Brè sì sì sì sì - sì no no no no no Breganzona sì sì sì sì - sì no sì sì sì sì Cadro sì sì sì sì sì no sì no sì no Carabbia sì sì sì sì - sì no no no no no Carona sì sì sì sì - sì no sì no no no Castagnola sì sì sì sì - sì no sì no sì sì Certara sì sì sì sì - sì no no no no no Cimadera sì sì sì sì - sì no no no no no Colla sì sì sì sì - sì no no no no no Curtina sì sì sì sì - sì no no no no no Davesco sì sì sì sì - sì no no no Sì no Din o sì sì sì sì - sì sì no no no no Gandria sì sì sì sì - sì no sì no no no Insone sì sì sì sì - sì no no no no no Piandera sì sì sì sì - sì no no no no no Pregassona sì sì sì sì - sì no sì no Sì no Scareglia sì sì sì sì - sì no no no no no Signôra sì sì sì sì - sì no no no no no Sonvico sì sì sì sì - sì sì sì no no no Villa Luganese sì sì sì sì - sì no no no no sì y Note

Nella seduta del 1 3 novembre 2025 il Municipio ha risolto l’entrata in vigore per il 1 ° gennaio 2026.