4.1.1

Ordinanza municipale sulla gestione dei rifiuti

del 1 7 ottobre 201 9

Il Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 1 07 cpv. 2, 1 92 della Legge organica comunale del 1 0 marzo 1 987 (LOC), 24 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1 987 (RALOC), la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), e il Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 1 3 maggio 201 9

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione 1 La presente Ordinanza disciplina la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,

l'accesso alle infrastrutture di raccolta dei rifiuti e le tasse di raccolta.

Sono oggetto di raccolta i rifiuti urbani, i rifiuti domestici (o rifiuti solidi urbani, in seguito RSU), i rifiuti ingombranti domestici, i rifiuti raccolti separatamente e gli scarti vegetali.

Sono di principio esclusi dalla raccolta i rifiuti industriali o aziendali e i rifiuti speciali, che vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali applicabili. Sono inoltre esclusi i rifiuti di cui all'art. 1 8 del Regolamento. In casi particolari, il Municipio autorizza la consegna di tali rifiuti al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune.

Art. 2 Delega La Divisione spazi urbani (in seguito DSU) esercita le competenze delegategli

dalla presente Ordinanza.

Art. 3 Giorni e orari di raccolta 1 La raccolta avviene sulle strade pubbliche e su quelle private aperte al pubblico transito, normalmente accessibili ai mezzi di raccolta, secondo un

piano stabilito dalla DSU.

Di regola, la raccolta ha luogo dal lunedì al sabato. Nel caso di giorni festivi infrasettimanali, può aver luogo il giorno precedente o quello successivo.

y

I giorni e gli orari di raccolta sono stabiliti dalla DSU.

Art. 4 Modalità di consegna 1 Per i RSU possono essere impiegati esclusivamente i sacchi ufficiali di colore rosso. Gli stessi devono essere depositati nei contenitori adibiti a

tale scopo.

I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai RSU, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati negli appositi punti per la raccolta differenziata.

I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati negli Ecopunti e/o negli Ecocentri; i rifiuti ingombranti domestici e gli scarti vegetali prodotti dai privati vanno consegnati unicamente negli Ecocentri.

Il Municipio può istituire altre strutture, oltre a quelle previste dal Regolamento, in cui consegnare particolari categorie di rifiuti, segnatamente presso aree di consegna temporanee o presso privati autorizzati.

Il deposito dei rifiuti nei contenitori interrati o seminterrati è autorizzato, di regola, tutti i giorni della settimana. Il Municipio può, quando necessario, limitare l'accesso ai contenitori a determinati orari e/o giorni, segnatamente per tutelare la pubblica quiete e l'ordine pubblico.

Il cartone va tagliato in pezzi in misura adeguata ed inserito nei contenitori appositi per la raccolta della carta e del cartone, oppure consegnato agli Ecocentri.

Art. 5 Eccezioni ai principi di raccolta e smaltimento 1 Il Municipio può stabilire modalità di raccolta e di consegna differenti da quelle previste dalla presente Ordinanza, e porre ulteriori condizioni speciali, localmente e/o a titolo transitorio, in casi particolari, previa

comunicazione alla cittadinanza interessata dalla misura.

Nel caso in cui la viabilità e l'accessibilità a determinati fondi e/o strade risultasse ostacolata o difficoltosa, come pure in presenza di cause di forza maggiore o altri eventi eccezionali, il servizio di raccolta dei rifiuti può essere temporaneamente limitato o sospeso, anche senza preavviso agli utenti.

Il Municipio autorizza in casi eccezionali, i produttori di grandi quantità di rifiuti a usufruire del servizio di raccolta. In tal caso viene stipulata un'apposita convenzione.

Art. 6 Contenitori su proprietà privata 1 Al momento della costruzione o della ristrutturazione di un immobile (con aumento sostanziale dell'utenza da servire), su richiesta della DSU, il proprietario è tenuto a posare, a sue spese, sulla sua proprietà,

y un numero di contenitori interrati proporzionato all'utenza servita. Di regola, deve essere presente almeno un contenitore ogni 1 0 appartamenti.

Per ufficializzare quanto descritto al capoverso 1, tra il Comune e il proprietario viene stipulata una convenzione, la quale deve prevedere la costituzione di una servitù a favore del Comune.

La posa spontanea di nuovi contenitori da parte del proprietario è soggetta a licenza edilizia. Il posizionamento del contenitore va preventivamente approvato dalla DSU.

Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile, tutti i relativi costi, compresi quelli di manutenzione e pulizia, sono sopportati dal proprietario.

Non vengono vuotati i contenitori che per evidenti danni o mancanza di manutenzione non sono più correttamente manovrabili.

Art. 7 Divieti 1

Oltre ai divieti prescritti dall'art. 1 7 del Regolamento, sono vietati:

  1. l'inserimento nei contenitori di raccolta di rifiuti sciolti o altro materiale, solido o liquido;

  2. l'esposizione di rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade o sul suolo pubblico o privato; C. l'apposizione di iscrizioni o affissioni di qualsiasi tipo sui contenitori;

d. il deposito di materiale fuori dai contenitori nei vari punti di raccolta nel caso in cui gli stessi siano colmi. In questi casi l'utente deve portare il materiale in altri punti di raccolta o trattenere il materiale e rinviarne la consegna. Il deposito del vetro tra le ore 20:00 e le ore 08:30, la domenica e i giorni festivi.

Art. 8 Manifestazioni 1 In caso di manifestazioni su suolo pubblico, gli organizzatori sono tenuti ad usare i sacchi ufficiali per RSU; essi possono chiedere ai Puntocittà la

fornitura di sacchi da 200 litri, al costo fissato dall'apposita Ordinanza.

Gli organizzatori devono raccogliere separatamente i rifiuti riciclabili e provvedere a portarli agli Ecocentri.

Per manifestazioni per le quali è prevista un'affluenza di almeno 200 persone, nonché lo smercio di bevande e/o cibi, gli organizzatori devono utilizzare unicamente bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili, a proprie spese.

Quando l'utilizzo di bicchieri/stoviglie riutilizzabili non è possibile per ragioni organizzative o finanziarie, è permesso l'uso di bicchieri e/o stoviglie monouso compostabili. In questo caso, i residui devono essere compostati o recuperati a regola d'arte dagli organizzatori.

Il Municipio si riserva di concedere delle agevolazioni logistiche per le manifestazioni che ossequiano quanto prescritto ai capoversi 3 e 4.

y

CAPITOLO II Ecocentri

Sezione 1 In generale

Art. 9 Definizione e obiettivi 1 Gli Ecocentri sono i luoghi per la raccolta differenziata di tutti i generi di rifiuti, eslcusi i RSU e le altre tipologie di rifiuti di cui all'art. 1 4 della

presente Ordinanza.

Essi hanno lo scopo di incentivare e incrementare le raccolte separate, riducendo i costi di raccolta e di smaltimento, nonché di offrire occasioni di recupero gratuito di oggetti ancora riutilizzabili.

Sezione 2 Organizzazione

Art. 10 Giorni e orari di apertura e personale 2 1 I giorni e gli orari di apertura degli Ecocentri sono stabiliti dalla DSU e

indicati tramite gli usuali mezzi di informazione.

Il Municipio può decidere delle variazioni dei giorni/orari di apertura, in concomitanza di festività o di altri eventi.

In ogni Ecocentro opera a tempo pieno almeno un addetto, responsabile della gestione e della sorveglianza del centro.

Art. 11 Accesso 3 1

Possono accedere agli Ecocentri:

  1. i cittadini residenti a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture;

  2. i proprietari delle residenze secondarie ubicate a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture; C. gli amministratori di immobili e le aziende aventi sede a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture, limitatamente ai rifiuti che non derivano dalla loro attività produttiva.

Le ditte di trasloco possono consegnare solamente piccole quantità (fino a ca. 1 m³) di materiale per conto di terzi, dietro presentazione di un apposito formulario di delega debitamente compilato e firmato dagli aventi diritto di accesso agli Ecocentri. Per quantitativi importanti, il proprietario della merce deve essere presente di persona al momento della consegna, munito di Ecocard.

y

Le ditte di giardinaggio, forestali e quelle che in genere svolgono attività di giardinaggio a titolo professionale, non possono consegnare al Comune gli scarti vegetali provenienti dalla propria attività.

Art. 12 Ecocard 1 L'accesso agli Ecocentri è consentito unicamente mediante la

presentazione all'addetto di un'apposita tessera, denominata Ecocard.

L'addetto verifica la validità della tessera. In caso di dubbio, egli è legittimato ad accertare l'identità e il domicilio dell'utente.

Viene distribuita una Ecocard a ogni famiglia e alle persone sole maggiorenni. Su richiesta, viene data anche ai proprietari delle residenze secondarie, agli amministratori di immobili, nonché alle ditte aventi diritto.

Il costo per la sostituzione della Ecocard ammonta a:

a. CHF 40.-- cadauna in caso di perdita;

b. CHF 20.-- cadauna in caso di danneggiamento (obbligo restitutzione della tessera danneggiata); C. CHF 40.-- per ogni Ecocard supplementare.

È vietata la cessione della Ecocard a terzi non aventi diritto, nonché la duplicazione della stessa. L'importo minimo della multa per le infrazioni a questa disposizione è di CHF 300.--. Restano inoltre riservate le disposizioni del diritto penale.

Ai fini del rilascio e della successiva gestione delle Ecocard, la DSU è autorizzata a richiedere ed ottenere dagli Uffici controllo abitanti del Comune di Lugano e dei Comuni convenzionati, i dati personali necessari relativi agli aventi diritto di accesso agli Ecocentri. Essa è pure autorizzata ad elaborare statistiche sulle consegne e sui quartieri di provenienza degli utenti.

Sezione 3 Categorie di rifiuti

Art. 13 Rifiuti ammessi 4 1 Presso gli Ecocentri possono essere depositate le seguenti tipologie di

rifiuti, inclusi alcuni rifiuti speciali determinati in deroga all'art. 1 cpv. 2:

  1. carta e cartone;

  2. vetro; C. alluminio e latta;

  1. ferro;

  2. legno e derivati del legno (esclusi grossi rami e ceppaie);

  1. materiale ingombrante non riciclabile;

  2. bottiglie per bevande in PET;

  3. oli minerali e vegetali; 1. elettrodomestici, apparecchi elettrici ed elettronici;

  4. scarti vegetali provenienti da piccoli lavori di giardinaggio eseguiti da privati;

y

  1. materiale inerte da discarica in piccole quantità (ad esempio specchi, ceramiche, terracotta) o materiale derivante da piccoli lavori edili eseguiti dai privati fino ad un massimo di 0,5 m³; 1® lastre e vasi di eternit in fibrocemento ecologico (attestato mediante apposita indicazione);

  2. tessili;

  1. rifiuti speciali quali pile e batterie, prodotti per la pulizia, vernici, diluenti, veleni d'uso domestico, liquidi fotografici; 0. rifiuti vari quali ad esempio lampadine, tubi fluorescenti, cartucce toner, capsule di caffè; P. scarti umidi di cucina;

  2. flaconi in polietilene (PE e PE-HD) e flaconi in polipropilene (PP).

A titolo di prova, possono essere ammesse altre tipologie di rifiuti, eventualmente in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 4.

Art. 14 Rifiuti non ammessi 5 1

Presso gli Ecocentri non sono in particolare ammessi:

  1. RSU;

  2. contenitori e imballaggi di plastica o altro materiale sintetico la cui raccolta non è specificatamente autorizzata all'art. 1 3; C. scarti di produzione provenienti dalle attività artigianali e industriali;

  1. materiale esplosivo (ad esempio pallottole, proiettili inesplosi, armi da fuoco, esplosivi e fuochi di artificio); farmaci e medicinali, siringhe o altro materiale derivante da cure mediche;

  2. residui provenienti da dissabbiatori o separatori di oli, fosse biologiche, latrine o impianti di depurazione dei fumi;

  3. carbone, cenere;

  4. materiale putrescibile di varia natura (ad esempio carcasse di animali, scarti di macellazione); 1. materiale in fibrocemento contenente amianto fortemente agglomerato (ad esempio: lastre ondulate e manufatti stampati, vasi);

  5. pneumatici;

  6. scarti vegetali contenenti organismi alloctoni invasivi (neofite invasive) elencati nell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente del 1 0 settembre 2008 (OEDA), e in particolare: Ambrosia artemisiifolia, Hercleum mantegazzianum, Reynoutria japonica, Ailanthus altissima e Pueraria lobata.

Per eventuali altre tipologie di rifiuti non esplicitamente contemplate dalla presente Ordinanza, l'utente è tenuto a rispettare le indicazioni impartite dall'addetto.

y

Art. 15 Quantità dei rifiuti 1

Agli Ecocentri possono essere consegnati solo piccoli quantitativi di rifiuti.

In caso di quantitativi importanti, l'addetto compila un apposito formulario e indirizza l'utente presso una ditta di smaltimento autorizzata, incaricata del ritiro gratuito.

Nel caso in cui nello stesso giorno si rendessero necessarie più consegne, la procedura di cui al precendete capoverso deve essere seguita per ciascun viaggio.

Sezione 4 Gestione

Art. 16 Modalità di deposito e divieti 1 Il materiale ammesso deve essere scaricato, separato per tipologia e depositato personalmente dagli utenti negli appositi contenitori, tenuto conto delle seguenti disposizioni e di eventuali istruzioni impartite dal

personale addetto:

  1. il materiale non riciclabile ed il legname devono essere spaccati e depositati nelle apposite benne in modo ordinato;

  2. nella benna del vetro può essere unicamente depositato il vetro di bottiglie, vasetti alimentari e simili previa sciacquatura e separazione delle parti di diverso materiale quali tappi, coperchi e corde; C. Lastre di vetro e cristalli vanno depositati nella benna del materiale inerte.

È vietato depositare materiale all'esterno degli Ecocentri (segnatamente nei pressi dell'entrata dell'Ecocentro e dei contenitori interrati situati all'esterno dello stesso), come pure gettare oggetti oltre la recinzione.

Art. 17 Sicurezza 1 Gli utenti sono tenuti a rispettare le direttive impartite dall'addetto e le

seguenti norme di comportamento:

  1. all'interno degli Ecocentri è vietato fumare;

  2. non è consentito entrare nelle benne dei rifiuti e prelevare materiali dalle stesse; C. non è consentito l'uso di scale, ad eccezione di quelle appositamente allestite e messe a disposizione dell'utenza;

  3. è vietata la sosta all'interno degli Ecocentri oltre il tempo necessario per lo scarico delle merci;

  4. gli spostamenti con i veicoli all'interno dell'Ecocentro devono avvenire a passo d'uomo e secondo le indicazioni degli addetti;

  5. il personale addetto ha la facoltà di allontanare dall'Ecocentro coloro che perturbano l'ordine e la sicurezza o che si rifiutano di seguire le sue indicazioni;

y

g. nelle fasi di attesa e durante lo scarico del materiale i motori dei veicoli devono essere spenti.

Gli Ecocentri possono essere dotati di un sistema di videosorveglianza.

Art. 18 Mercatino È detta "mercatino" l'area appositamente messa a disposizione dell'utenza per depositare e prelevare, per uso personale e non lucrativo, gli oggetti in buono stato. È esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali danni provocati da oggetti o da apparecchi provenienti dal mercatino, come pure

per il malfunzionamento degli stessi.

CAPITOLO III Tasse

Art. 19 Tassa base per economie domestiche e residenze secondarie 6 1

La tassa base annua (IVA inclusa) ammonta a:

Genere di economia domestica Tassa Residenze primarie, per persona sola CHF 50.-- Residenze primarie, per due o più persone CHF 1 00.-- Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per un CHF 50.-- posto letto Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per due o CHF 1 00.-- più posti letto

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune per lo stesso nucleo famigliare è prelevata unicamente la tassa relativa alla residenza primaria.

Art. 20 Tassa base per attività economiche 7 8 1

La tassa base annua (IVA inclusa) ammonta a:

Genere di attività Tassa Persone fisiche o giuridiche che hanno attività economiche accessorie presso economie domestiche, per persona fisica o CHF 50.-- giuridica Campeggi, per posto tenda o camper CHF 1 5.-- Esercizi pubblici, per posto a sedere, e alberghi, per posto letto CHF 8.-- Ospedali, istituti, per ogni posto letto CHF 20.-- y Attività economiche senza unità lavorative e società di sede. CHF 1 00.-- depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri CHF 200.-- commerciali, ed altre attività economiche, da 1 a 10 unità lavorative depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri CHF 400.-- commerciali, ed altre attività economiche, da 11 a 99 unità lavorative depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri CHF 800.-- commerciali, ed altre attività economiche, da 100 unità lavorative in poi

La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

Art. 21 Esigibilità della tassa base 9 1 L’assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o

dall’intensità con le quali si fruisce dei servizi comunali.

Fa stato la residenza delle persone fisiche (comprese le residenze secondarie) e l'operatività delle attività economiche, al momento della fatturazione della tassa, la quale è internamente dovuta, anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.

La tassa base è esigibile entro trenta giorni dalla fatturazione.

Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 5% dell'anno di riferimento a partire dalla notifica del primo richiamo di pagamento. Se la tassa non viene pagata a seguito del secondo richiamo di pagamento, il Municipio procede per le vie esecutive.

Art. 22 Tassa sul sacco 1 La tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno. L'importo è applicato a contare

dal 1 ° gennaio dell'anno successivo.

La tassa sul sacco, viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi, il cui prezzo di vendita ingloba la tassa causale, i costi di produzione, quelli di distribuzione e l'IVA.

La tassa sul sacco viene fissata annulamente dal Municipio con ordinanza separata.

P. 1 0 di 1 3 y

Il Municipio pubblica periodicamente l'elenco dei rivenditori autorizzati per l'acquisto dei sacchi ufficiali del Comune di Lugano, oltre agli sportelli dei Puntocittà.

Art. 23 Sacchi gratuiti Le seguenti categorie di perosne possono fare richiesta per ricevere

gratuitamente dei sacchi ufficiali:

  1. persone domiciliate ai sensi dell'art. 23 del Codice civile svizzero del 1 0 dicembre 1 907 (CCS) con figli o minori in affidamento fino al compimento dei 3 anni di età: fino a 20 sacchi da 35 l all'anno (o volume equivalente con altre tipologie di sacco) per ogni figlio/minore in affidamento;

  2. persone domiciliate ai sensi dell'art. 23 CCS con problemi di incontinenza attestati da un certificato medico, e che fanno uso di pannolini: fino a 20 sacchi da 35 l all'anno (o volume equivalente con altre tipologie di sacco). Il certificato deve essere datato di al massimo 3 mesi al momento della richiesta.

Art. 24 Tasse per interventi di recupero di oggetti smarriti 1 Le tasse per il recupero di oggetti di varia natura smarriti all'interno dei contenitori interrati, ed in generale nelle infrastrutture adibite alla raccolta

dei rifiuti, sono le seguenti:

  1. CHF 1 00.-- per interventi senza l'ausilio di autocarri;

  2. CHF 250.-- per interventi con l'ausilio di autocarri.

La tassa è dovuta anche in caso di mancato ritrovamento.

Il servizio viene svolto unicamente su richiesta dell'utente. La richiesta deve pervenire durante gli orari di apertura dello sportello della DSU.

Eventuali danni all'infrastruttura di raccolta causati da tentativi inadeguati di recupero degli oggetti smarriti da parte dell'utente, gli saranno addebitati.

CAPITOLO IV Disposizioni varie e finali

Art. 25 Ritiro a domicilio degli ingombranti 1 Il ritiro a domicilio degli ingombranti viene effettuato in via eccezionale, in casi di comprovate difficoltà che impediscono oggettivamente al richiedente di provvedere individualmente o tramite terzi al trasporto e

alla consegna degli stessi presso gli Ecocentri.

Le richieste devono essere presentate per iscritto o tramite posta elettronica alla segreteria della DSU che, se adempiute le condizioni, organizza il ritiro, comunicando al richiedente le modalità di esposizoine degli ingombranti, la data e gli orari.

In ogni caso, il richiedente ha diritto a un unico ritiro annuale.

P. 1 1 di 1 3 y

Art. 26 Informazione alla cittadinanza Il Municipio informa la popolazione in modo oggettivo e tempestivo e con ogni mezzo idoneo, per poter conseguire gli scopi previsti dal Regolamento

e dalla presente Ordinanza.

Art. 27 Controlli 1 Gli incaricati della raccolta, delegati dal Municipio, sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli dei rifiuti, segnatamente possono aprire ed ispezionare i sacchi e i contenitori per verificarne il contenuto, e in genere possono compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza. Essi sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo

rifiuti conformi.

Il Municipio può organizzare dei controlli e installare dei sistemi di videosorveglianza sia a titolo preventivo sia allo scopo d'identificare gli autori di eventuali abusi.

Art. 28 Responsabilità L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati o seminterrati, ai cassonetti comunali, ed in generale alle strutture di raccolta dei rifiuti, a seguito della consegna, intenzionale o per negligenza, di rifiuti

non idonei o in quantità e qualità non conformi.

Art. 29 Altri costi I costi derivanti da azioni in contrasto con il Regolamento e/o con la presente

Ordinanza, sono addebitati ai responsabili.

Art. 30 Contravvenzioni e multe 1 Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la

multa fino a CHF 1 0'000.--. La relativa procedura è disciplinata dagli artt.

45 e seg. della LOC.

Resta riservato l'avvio di una procedura penale.

Art. 31 Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni della DSU è dato reclamo al Municipio entro il termine di 1 5 giorni dalla notifica della decisione. In mancanza di reclamo contro la fattura per le tasse, il conteggio costituisce decisione esecutiva per

l'incasso.

Contro le decisioni del Municipio in applicazione del Regolamento e della presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di

giorni dalla notifica della decisione. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

P. 1 2 di 1 3 y

Art. 32 Abrogazioni La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile o contraria ed

in particolare:

  • l'Ordinanza municipale sugli Ecocentri del 1 3 gennaio 201 0;

  • l'Ordinanza municipale sugli ingombranti del 28 aprile 201 0;

  • l'Ordinanza municipale concernente la raccolta della carta del 31 ottobre 201 3.

Art. 33 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore il 1 ° gennaio 2020, riservati eventuali

ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 1 7 ottobre 201 9. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2019 e il 25 novembre 201 9.

P. 1 3 di 1 3 y Note

Lett. e: approvata dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi comunali dal 28 agosto al 27 settembre 2023.

Cpv. 3: modificato dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi comunali dal 28 agosto al 27 settembre 2023.

Lett. j, p, q: modificate dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi comunali dal 28 agosto al 27 settembre 2023.

Lett. i, j: modificate dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi comunali dal 28 agosto al 27 settembre 2023.

Cpv. 2: modificato dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi comunali dal 28 agosto al 27 settembre 2023.

Cpv. 1 parte 3: (esercizi pubblici e alberghi) modificata dal Municipio con ris. mun. del 30 gennaio 2020, pubblicata agli albi comunali dal 3 febbraio al 4 marzo 2020.

Cpv. 1 : modificato dal Municipio con ris. mun. del 24 agosto 2023, pubblicata agli albi comunali dal 28 agosto al 27 settembre 2023.