4.6

Ordinanza municipale concernente la concessione di agevolazioni comunali nell'ambito del trasporto pubblico

del 29 ottobre 2020

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom),

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CAPITOLO I Disposizioni introduttive

Art. 1 Scopo La presente Ordinanza ha lo scopo di promuovere un utilizzo più regolare del trasporto pubblico e disciplina condizioni e procedura per l'ottenimento di

agevolazioni concesse dalla Città di Lugano, quali sovvenzioni e facilitazioni.

CAPITOLO 2 Agevolazioni per l'acquisto di un abbonamento annuale

Arcobaleno

Art. 2 Beneficiari

Hanno diritto a ricevere uno sconto per l'acquisto di un abbonamento annuale Arcobaleno tutte le persone fisiche domiciliate o dimoranti sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano, alle condizioni stabilite dagli art. 3e4 della presente Ordinanza.

Art. 3 Contributo finanziario

Le agevolazioni del Comune di Lugano sono concesse alle persone che adempiono le condizioni stabilite dalla seguente tabella:

Giovani < 20 anni Sowenzione del 50% per le zone 10, 11 e 12 Studenti < 27 anni Sowenzione del 50% per le zone 10, 11 e 12 Donne > 64 anni Sowenzione del 50% per le zone 10, 11 e 12 I .

E .

Uomini > 65 anni Sowenzione del 50% per le zone 10, 11 e 12 Giovani 20-25 anni non Sowenzione del 50% sulla differenza di costo tra studenti zona 11 e 10 0 11 + 12 e 10 Sowenzione del 50% sulla differenza di costo tra Adulti zona 11 e 10 0 11 + 12 e 10

Art. 4 Condizioni

Per poter beneficiare delle agevolazioni, il richiedente deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. essere domiciliato o dimorante nel Comune di Lugano;

  2. abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale e di 2° classe.

Art. 5 Procedura

Per |'ottenimento dell'agevolazione il richiedente deve rivolgersi ad un qualsiasi punto di vendita Arcobaleno, presentando un documento d'identità o permesso di dimora. Gli studenti sono inoltre tenuti a presentare un attestato di studio.

La sowenzione a cui il richiedente ha diritto viene automaticamente dedotta dall'importo dovuto per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno.

La sowenzione non è cumulativa con gli abbonamenti Arcobaleno Appresfondo e con Arcobaleno aziendale.

CAPITOLO 3 Agevolazioni concesse ai residenti del quartiere di Gandria

Art. 6 Condizioni

I residenti del quartiere di Gandria hanno diritto all'ottenimento di una tessera che conferisce l'accesso illimitato ai battelli della Società Navigazione Lago di Lugano da qualsiasi imbarcatoio incluso nelle tratte e negli orari ufficiali, ad esclusione delle corse speciali.

Art. 7 Procedura

La tessera può essere acquistata presso i Puntocittà previa presentazione anno.

L tessera e un documento di legittimazione devono essere mostrati alla cassa o alla persona incaricata di controllare i biglietti. Verrà rilasciato un titolo di trasporto gratuito.

I .

E .

CAPITOLO 4 Agevolazioni concesse ai residenti della località Caprino

Art. 8 Condizioni 1

I residenti della località Caprino hanno diritto all'ottenimento di una tessera che conferisce l'accesso illimitato ai battelli della Società Navigazione Lago di Lugano da qualsiasi imbarcatoio incluso nelle tratte e negli orari ufficiali, ad esclusione delle corse speciali.

Art. 9 Procedura 2

La tessera può essere acquistata presso i Puntocittà previa presentazione anno.

La tessera e un documento di legittimazione devono essere mostrati alla cassa o alla persona incaricata di controllare i biglietti. Verrà rilasciato un titolo di trasporto gratuito.

CAPITOLO 5 Agevolazioni concesse per la Funicolare Monte Brè

Art. 10 Condizioni

I residenti dei quartieri di Brè, Aldesago e Albonago che sono in possesso di un abbonamento annuale Arcobaleno, hanno diritto ad ottenere una tessera che permette loro di utilizzare gratuitamente la Funicolare Monte Brè.

Art. 11 Procedura

L tessera può essere acquistata presso i Puntocittà previa presentazione anno.

La tessera deve essere mostrata alla cassa o alla persona incaricata di controllare i biglietti.

CAPITOLO 6 Disposizioni amministrative

Art. 12 Competenza Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In

particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli.

I caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

1- v Città di Lugano Ordinanza 4.6 y

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

Art. 13 Abusi

Il Contributo indebitamente percepito deve essere restituito. Eventuali abusi comportano il decadimento del diritto alle sovvenzioni per gli anni seguenti.

Rimangono riservate procedure contravvenzionali, prelievo di spese amministrative ed eventuali azioni penali.

CAPITOLO 7 Disposizioni finali

Art. 14 Casi particolari

Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati dalla presenta Ordinanza.

Art. 15 Abrogazioni La presente Ordinanza sostituisce e annulla ogni disposizione con essa

incompatibile o contraria.

Art. 16 Entrata in vigore La presenta Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021, riservati eventuali

ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 29 ottobre 2020. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 2 novembre ed il 2 dicembre 2020.

I .

E .

Note

Articolo adottato dal Municipio con ris. mun. dell:11 novembre 2021, pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre 2021. Entrato in vigore il 16 dicembre 2021.

Articolo adottato dal Municipio con ris. mun. dell'11 novembre 2021, pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre 2021. Entrato in vigore il 16 dicembre 2021.

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