5.5
Regolamento del lascito "Paolito e Ezio Somazzi"
Dell'8 febbraio 1999
Il Consiglio comunale di Lugano, richiamati gli art. 13 cpv. 1 lett. a e 186 e segg. LOC
risolve:
CAPITOLO I Norme generali
Art. 1 Campo di applicazione Il presente regolamento disciplina la concessione di sussidi (borse di studio), contributi per studi e approfondimenti nel campo architettonico e urbanistico
dal lascito "Paolito e Ezio Somazzi" (in seguito "lascito").
Art. 2 Scopi
L remunerazione annua del capitale di dotazione del lascito è destinata ai seguenti scopi:
sussidi a studenti di scuole superiori (Università e Politecnici) come pure per corsi di specializzazione universitaria nel campo dell'architettura e dell'urbanistica;
sussidi per studi umanistici di supporto all'architettura e alla pianificazione urbanistica, quali approfondimenti nei settori della ricerca storica, del restauro conservativo e dell'ambiente; è pure possibile l'assegnazione di contributi finalizzati alla stampa di pubblicazioni di particolare rilevanza per la Città;
contributi a sostegno di associazioni, enti o istituzioni senza fine di lucro che promuovono specifici studi o attività nel settore dell'architettura e della pianificazione urbanistica. 2 Contributi possono anche essere concessi per incarichi demandati dal Municipio a giovani architetti attivi professionalmente, con lo scopo dell'approfondimento di tematiche architettoniche e urbanistiche relative a strutture pubbliche e private esistenti nel Comune.
1- Città di Lugano y
CAPITOLO 2 Remunerazione del capitale e ripartizione del reddito
Art. 3 Remunerazione del capitale
Il capitale del lascito è alimentato annualmente dal provento derivante dal tasso di interesse definibile in base alle norme finanziarie contenute nel manuale applicativo del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
La remunerazione annua da parte del Comune della dotazione di capitale costituisce la fonte di finanziamento dei contributi di cui all'art. 2.
La parte di provento che eccezionalmente non fosse utilizzata va ad incrementare il capitale.
11 Comune si impegna a garantire l'importo di capitale esistente al momento del risanamento del Lascito, di CHF 2'300'000.-- (situazione al 1° gennaio 1988) aumentato del 60% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo che si svilupperà a partire dal 1° gennaio 1998.
Art. 4 Ripartizione del reddito Il reddito maturato annualmente è destinato agli scopi indicati dall'art. 2
secondo la seguente ripartizione:
almeno il 60% è destinato ai sussidi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a. e b.;
un massimo del 30% è destinato agli scopi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. c.;
un massimo del 10% è destinato ai contributi di cui all'art. 2 cpv. 2, ritenuto un importo massimo di CHF 15'000.--.
CAPITOLO 3 Assegnazioni
Art. 5 Limiti
Nel rispetto delle quote stabilite all'art. 4 possono essere assegnati singoli contributi nei limiti stabiliti dalle norme seguenti.
Art. 6 Sussidi a studenti
È di regola assegnato un importo annuo di CHF 2'000.-- per ogni singolo caso. A dipendenza del reddito della famiglia può essere assegnata la metà di tale importo.
Nel caso di studenti particolarmente meritevoli il Municipio può concedere fino a 5 contributi annui di un massimo di CHF 3'000.-- destinati al finanziamento di specifici corsi di perfezionamento o per lavori di dottorato o di ricerca degni di particolare sostegno.
1- v Città di Lugano y
Art. 7 Contributi per altri studi storici e umanistici Il Municipio, con riferimento all'art. 2 cpv. 1 lett. b, può assegnare contributi
annui per un importo massimo di CHF 5'000.-- l'uno.
Art. 8 Sostegni a enti o istituzioni È definito un importo massimo di CHF 10'000.-- per ogni singolo caso, da
corrispondere considerando lo sviluppo dello studio.
Art. 9 Contributi per studi affidati a terzi Per studi o incarichi demandati a terzi dal Municipio può essere assegnato un importo massimo complessivo di CHF 15'000.--, tenuto conto dello sviluppo
del lavoro.
CAPITOLO 4 Modalità
Art. 10 Sussidi allo studio
Per l'assegnazione di borse di studio o contributi per altri studi il Municipio è tenuto ad indire annualmente un pubblico concorso. Il richiedente deve essere domiciliato a Lugano; subordinatamente è pure ammessa la concessione di sussidi a studenti domiciliati nel distretto.
11 MunicipiO determina annualmente le condizioni di reddito che danno diritto all'ottenimento del sussidio.
Nel caso di elevato numero di richieste, come pure in quello di più richiedenti della medesima famiglia, il Municipio ha facoltà di dimezzare i singoli contributi.
Art. 11 Contributi a enti e istituzioni e a terzi
I beneficiari devono essere di regola domiciliati a Lugano. In considerazione dell'interesse e della tipologia del lavoro il contributo può essere assegnato ad associazioni, enti o persone fisiche con domicilio nel distretto o nel cantone.
CAPITOLO 5 Disposizioni applicative e finali
Art. 12
Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento. Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.
Municipio informa annualmente il Consiglio comunale sui singoli importi assegnati e sui risultati degli studi e dei lavori oggetto di sussidiamento.
1- v Città di Lugano y
Art. 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di
Stato e del Dipartimento da esso delegato.
Per il Consiglio comunale
Presidente 11 Segretario Gli scrutatori G. Cansani A. Zoppi C. Affolter P. Lamoni Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8 febbraio 1999. Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 12 febbraio e il 15 marzo 1999. Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5691 del 30 marzo 1999.