5.8
Regolamento sull'assemblea consultiva dei giovani
del 10 ottobre 1995
Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli artt. 13 cpv. 1 let. a) e r), e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
risolve:
Art. 1 Costituzione e scopo
E'costituita, con lo scopo di interessare i giovani residenti a Lugano alla vita pubblica e ai problemi del Comune, di consentire loro di esprimere le loro aspirazioni e di favorire lo scambio di opinioni con le autorità e con le istituzioni comunali, un'Assemblea consultiva dei giovani.
L'Assemblea è apartitica, nel senso che per farne parte l'appartenenza ad un partito o a un movimento non è necessaria.
Art. 2 Competenze
L'Assemblea ha un ruolo unicamente consultivo.
Art. 3 Composizione e designazione
L'Assemblea si compone di 50 giovani di età compresa tra i 15ei 18 anni.
I mbri dell'Assemblea e i loro subentranti sono designati ogni 2 anni nell'ambito degli istituti scolastici frequentati da giovani residenti a Lugano. 11 Municipio provvede a fissare il numero di membri a cui ogni istituto ha diritto, tenendo conto del numero di giovani luganesi che lo frequentano. l giovane che deve lasciare l'Assemblea per raggiunti limiti di età o per altro valido motivo è sostituito dal primo dei subentranti designati dall'istituto da cui proviene.
Art. 4 Seduta costitutiva
L'Assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro 30 giorni dalla designazione dei suoi membri. Essa provvede alla nomina di un presidente e di un sostituto.
Le cariche vengono rinnovate annualmente. La rielezione è ammessa una sola volta.
11 segretariato dell'Assemblea è assunto da un servizio comunale o da un funzionario designato dal Municipio.
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Art. 5 Riunioni
L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il presidente o almeno un terzo dei suoi membri lo ritengono opportuno, ma almeno tre volte l'anno.
La convocazione deve pervenire ai membri almeno 10 giorni prima e contenere l'ordine del giorno.
Lordine del giorno è stabilito dal presidente in base alle sollecitazioni che gli pervengono dai membri o da ogni altra persona o ente. Esso può essere liberatamente completato in corso di decisione purchè vi sia il consenso della maggioranza dei presenti.
Art. 6 Funzionamento
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e vengono tenute in locali idonei messi a disposizione dal Municipio.
Alle sedute partecipano i rappresentanti dell'Autorità comunale e meglio:
uno o più municipali;
i membri dell'Ufficio presidenziale del Consiglio comunale. presidente mantiene l'ordine, dirige i dibattiti e, se del caso, fa esperire le votazioni, aiutato da due scrutatori scelti tra i presenti. l verbale delle sedute è tenuto dal segretariato.
Art. 7 Risoluzioni
L'Assemblea può adottare risoluzioni con il voto della maggioranza dei presenti e con il sistema dell'alzata di mano. Il voto segreto non è ammesso.
I caso di parità nelle votazioni il voto del presidente o di chi lo sostituisce è decisivo.
Le risoluzioni dell'Assemblea hanno carattere consultivo e non comportano obbligo di realizzazione da parte delle autorità comunali. Esse vengono trasmesse all'Ufficio presidenziale del Consiglio comunale e al Municipio a cura del presidente e del segretariato.
Art. 8 Approfondimenti
L'Assemblea può costituire dei gruppi di lavoro per approfondire temi di particolare importanza, incaricandoli di riferire al plenum. 11 Municipio mette a disposizione le strutture necessarie e assicura la collaborazione dei funzionari.
L'Assemblea o i gruppi di lavoro possono invitare a riferire su determinate tematiche i membri del Municipio, dell'Ufficio presidenziale del Consiglio comunale così come ogni altra persona competente in materia.
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Art. 9 Finanziamento
Il Comune, nell'ambito del preventivo, mette a disposizione dell'Assemblea un importo iniziale di CHF 5'000.--, gestito tramite un servizio designato dal Municipio. Entro la fine del mese di agosto di ogni anno, l'Assemblea formula al Municipio una proposta di finanziamento per l'anno successivo.
Art. 10 Relazioni con le autorità comunali
L'Assemblea mantiene le relazioni con le autorità comunali per il tramite dell'Ufficio presidenziale del Consiglio comunale.
Le questioni amministrative sono regolate per il tramite del segretariato.
Art. 11 Scioglimento Lo scioglimento dell'Assemblea può avvenire unicamente per decisione del
Consiglio comunale.
Art. 12 Modifica del Regolamento
L'Assemblea può proporre modifiche del presente Regolamento.
Municipio è tenuto ad esaminare le proposte e, se del caso, a darvi seguito presentando al Consiglio comunale un apposito messaggio.
Art. 13 Esecuzione del Regolamento
Municipio emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento.
Art. 14 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento
delle Istituzioni.
Per il Consiglio comunale
Presidente 11 Segretario Gli scrutatori Ferruccio Brivio Armando Zoppi Andrea Prati Stefano Schnell y Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 10 ottobre 1995. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 novembre 1995. Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-4085 del 5 dicembre 1995.