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Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

del 2 ottobre 2023

Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli artt. 53 e seguenti della Legge cantonale sull’assistenza sociale (LAS), 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, 9 cpv. 1 lett. a e 104 RCom,

risolve:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo 1 Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di

momentaneo bisogno.

Le misure previste dal presente regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni sociali di carattere ricorrente stabilite dalla legislazione federale o cantonale.

Le denominazioni professionali utilizzate nel presente Regolamento si intendono al maschile e al femminile.

Art. 2 Campo di applicazione 1 Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si

compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:

  1. per l’abitazione primaria e per il deposito di garanzia per locazione dell’abitazione primaria;

  2. per prestazioni di cura, comprese le cure dentarie;

  3. per prestazioni scolastiche ed extrascolastiche;

  4. per la partecipazione di minorenni a colonie, corsi estivi e doposcuola;

  5. per servizi funebri e di sepoltura;

  6. per eventi straordinari e altri bisogni puntuali;

  7. per formazione e perfezionamento professionale;

  8. per spese energetiche dell’abitazione primaria.

Le prestazioni comunali sono di regola escluse nei casi in cui l’oggetto o il fornitore del servizio si trovi o abbia sede o domicilio all’estero. Il Municipio può stabilire puntuali eccezioni per il cpv. 1 . let. c. e let. D y

Art. 3 Beneficiari Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente

adempiute le condizioni seguenti:

  1. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall’art. 6;

  2. cittadinanza svizzera, possesso del permesso di domicilio C o di dimora B, se iscritti quali domiciliati nel Comune da almeno 3 anni consecutivi con eventuale interruzione complessiva inferiore a 6 mesi.

Art. 4 Eccezioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

  1. persone in mora con il pagamento delle imposte comunali negli ultimi tre anni, senza validi motivi di ordine finanziario;

  2. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, persone condannate a una pena privativa della libertà, ecc.);

  3. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento, ad eccezione dei casi di ricongiungimento famigliare autorizzati dalla Confederazione;

  4. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;

  5. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite normative cantonali o federali, laddove il fabbisogno previsto da tali normative è già interamente coperto;

  6. persone che fanno richiesta per un importo inferiore al 30% rispetto a titoli/capitali attivi al momento della richiesta.

Art. 5 Unità di riferimento e reddito determinante 1 L’unità di riferimento è determinata sulla base degli artt. 4-4f della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 e della deroga a questi ultimi, stabilita dall’art. 21 della

Legge sull’assistenza sociale (Las) dell’8 marzo 1 971.

Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito netto dedotti i seguenti costi:

  1. spese per l’alloggio: esclusivamente il canone di locazione e l’acconto spese (esclusi eventuali posti auto) fino al massimale riconosciuto dalla Laps. In caso di abitazione di proprietà vengono considerati gli interessi passivi.

  2. assicurazione malattia: premio LAMAL al netto dell’eventuale sussidio. Non sono contemplati nel calcolo i premi assicurativi LCA, ad eccezione dei casi in cui gli stessi permettano il diritto a delle entrate o ad eventuali rimborsi.

y

Vengono computati tutti i redditi ai sensi delle normative applicabili, esclusi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni qualora gli stessi siano a complemento dell’intervento richiesto.

Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti 1 0'000 CHF per una persona sola, 20'000 CHF per due persone, e 5'000 CHF per ogni altro membro dell’Unità di Riferimento. L’eccedenza viene computata integralmente come reddito.

Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta derivante dal valore di stima dell'abitazione primaria, dedotti 75'000 CHF per una persona sola e 100'000 CHF per coppie e famiglie.

Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art. 6 Limiti di reddito 1 Il limite del reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali tiene conto del numero di

persone per unità di riferimento, come segue:

persona: 17’425

persone: 26’000

persone: 32’000

persone: 37’500

persone: 42’500

persone: 45’500

persone: 50’000 Per ogni persona in più il limite sale di 4'000 CHF.

Il Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.

Art. 7 Importi massimi Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di CHF 3'000.00 per unità di riferimento di una persona e di CHF 4'000.00 per due persone. Per ogni persona in più l'importo massimo

aumenta di CHF 500.00.

Art. 8 Casi di rigore In caso di disagio particolarmente grave, il Municipio può eccezionalmente concedere prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che

precedono.

y

CAPITOLO II Prestazioni

Art. 9 Spese per l’abitazione primaria ed il deposito di garanzia per locazione dell’abitazione primaria 1 Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale e tenuto dei massimali degli affitti riconosciuti dalla Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), il contributo per le spese per l’abitazione primaria (segnatamente pigioni,

spese accessorie ed altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell’art. 7.

Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale aiuto all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e famigliare. Ciò avviene laddove non vi siano altre soluzioni percorribili.

Le modalità di erogazione dell’aiuto e la sua restituzione sono da convenire prima dell’erogazione con il beneficiario stesso, rispettivamente con il locatore, previa sottoscrizione di una dichiarazione di cessione.

Art. 10 Spese per prestazioni di cura e per l’assicurazione malattie obbligatoria Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale, il contributo per spese di cura (franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7, se la spesa non è già coperta da altri enti pubblici o privati, su

presentazione della fattura o della richiesta di acconto (preventivi esclusi). Per il resto, valgono le disposizioni dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’inserimento e l’art. 20 cpv. 1 let. b) della Legge cantonale sull’assistenza (LAS)

Art. 11 Spese per i servizi funebri e di sepoltura 1 Per le spese per i servizi funebri e di sepoltura, valgono le disposizioni dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’inserimento e l’art. 20 cpv. 1 let. g)

della Legge cantonale sull’assistenza (LAS).

Il Municipio disciplina i dettagli mediante Ordinanza.

Art. 12 Spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali 1 Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità

finanziaria del richiedente.

Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.

y

Art. 13 Spese per la formazione e il perfezionamento professionale 1 Possono essere erogati aiuti finanziari, nei limiti dell'art. 7, per corsi di base, superiori, di formazione continua e di perfezionamento professionale, di materiale scolastico, nell’ottica di un reinserimento nel

mondo lavorativo o per accessi a percorsi scolastici.

Sono esclusi contributi per corsi e formazioni già finanziati tramite altre forme di sussidio, pubbliche o private.

Art. 14 Spese energetiche per l’abitazione primaria Entro i limiti posti dall'art. 7, possono essere concessi aiuti per le spese legate all'erogazione di elettricità e di gas, laddove il conguaglio eccede il forfait dei consumi energetici previsto dalle norme della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) e ripreso dalle direttive cantonali

in materia di assistenza.

Art. 15 Assistenza tra parenti Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC. Dove la situazione finanziaria di un parente risultasse essere particolarmente agiata, la sua rinuncia all’eredità relitta dal beneficiario non costituisce, di principio,

un’eccezione.

CAPITOLO III Procedura

Art. 16 Domanda 1 La domanda per l’ottenimento delle prestazioni comunali in ambito

sociale deve essere inoltrata al Municipio.

Il Municipio disciplina in via di Ordinanza la documentazione da allegare alla domanda.

Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante. Terze persone possono segnalare situazioni di particolare indigenza al Municipio, che tramite i servizi competenti, prende contatto con l’avente diritto.

Art. 17 Obbligo di informazione 1 Il richiedente, rispettivamente il beneficiario della prestazione, è tenuto a

fornire ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento.

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

r va Città di Lugano y

Il beneficiario è tenuto a segnalare immediatamente ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione, il rimborso o la soppressione delle prestazioni.

CAPITOLO IV Restituzioni, rimborsi e disposizioni penali

Art. 18 Prestazioni ottenute indebitamente 1

Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite.

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito, ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere gravoso.

I coniugati e i conviventi facenti parte della stessa unità di riferimento ai sensi della Laps, sono solidamente tenuti alla restituzione.

Art. 19 Rimborsi 1 In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso, totale o parziale, del contributo elargito, secondo le modalità previste dal

Municipio stesso.

Il rimborso deve sempre essere effettuato in caso di ritorno a miglior fortuna del beneficiario.

CAPITOLO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 Esecuzione del Regolamento 1 Il Municipio adotta le disposizioni necessarie per rendere esecutivo il

presente Regolamento.

In caso di delega decisionale a un servizio dell’amministrazione, contro le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2012.

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Art. 21 Abrogazioni, modifiche e riserve 1 Il Presente Regolamento abroga ogni disposizione incompatibile o

contraria.

Sono riservate le disposizioni di leggi federali e cantonali.

Art. 22 Entrata in vigore Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo

l’approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale Il Presidente Il Segretario Gli scrutatori Morena Ferrari Gamba R. Bregy Ero Medolago Dario Petrini Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 2 ottobre 2023. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 5 ottobre e il 4 dicembre 2023. Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 28 marzo 2024. In vigore dal 1°settembre 2024 (risoluzione municipale del 19 giugno 2024).