7.3.2
Ordinanza municipale sulla toponomastica, lo stradario e la numerazione civica della Città di Lugano, e sulle targhe commemorative
del 6 ottobre 2022
Il Municipio, richiamati gli articoli 106,107,192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC); 25, 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC); la Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI), l'Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI), l'Ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo) , l'Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni del 9 giugno 2017 (OREA), l'Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU), la Direttiva sulla registrazione degli edifici nella misurazione ufficiale (MU) e nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), la Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU), il Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006; e tenuto conto della "Raccomandazione concernente l'indirizzo degli edifici e l'ortografia dei nomi delle vie" dell'Ufficio federale di statistica;
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CAPITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo di applicazione La presente Ordinanza definisce i principi generali concernenti la toponomastica, lo stradario, la numerazione civica, le targhe commemorative e le intitolazioni di edifici o spazi pubblici del territorio giurisdizionale della
Città di Lugano.
Art. 2 Principi generali
Tutte le aree di circolazione in località e altri insediamenti abitati devono essere denominati e segnalati.
Nell'ambito di una procedura edilizia sono assegnati ad ogni edificio uno o più numeri civici.
Per le aree private prive di denominazione e chiuse al pubblico, la numerazione civica fa riferimento all'area di circolazione ufficialmente denominata più vicina.
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Art. 3 Definizioni
Lo stradario è l'elenco di tutte le aree di circolazione del Comune convalidate dal Municipio ed ufficialmente denominate. Lo stesso contiene l'insieme delle vie, delle piazze e delle zone provviste di denominazione. aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile, sia le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito. Le stesse sono definite da un asse che ne delimita l'inizio e la fine, e devono avere una propria unica e distinta denominazione all'interno della stessa località postale.
definito edificio ogni costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l'abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera, è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall'esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto.
definito numero civico l'identificatore federale di una o più entrate principali EDID) di un edificio.
E definita entrata principale quella che di regola consente l'accesso diretto all'edificio al proprietario, all'inquilino, ai visitatori, ai servizi universali e di soccorso.
L'indirizzo di un edificio è costituito dalla combinazine del numero postale di avviamento (NAP4 + cifre supplementari), dalla località, dalla localizzazione (denominazione ufficiale dell'area di circolazione) e dal numero civico riferito all'entrata principale.
È definita targa commemorativa un supporto esposto all'attenzione della popolazione che menziona persone o fatti, che si ritiene doveroso ricordare, tramite un riconoscimento tangibile sul territorio.
Ono intitolazioni di edifici o spazi pubblici \e dedicazioni di edifici, parti di edifici, parchi, giardini, infrastrutture o altri spazi pubblici che non rientrano nella categoria delle aree di circolazione, a personalità, eventi, luoghi o altri soggetti.
Art. 4 Competenza Ogni decisione inerente allo stradario, alla numerazione civica, alla posa di targhe commemorative e all'intitolazione di edifici o spazi pubblici è di esclusiva competenza del Municipio, che prende le sue decisioni su proposta
della Commissione stradario.
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CAPITOLO 11 Organi
Art. 5 Commissione stradario
Il Municipio istituisce ogni quadriennio la Commissione stradario (in seguito CS).
Essa ha carattere consultivo ed è chiamata a vagliare, sul piano storico e culturale, le questioni inerenti allo stradario, alle targhe commemorative e alle intitolazioni di edifici o altri spazi pubblici.
La CS si riunisce almeno una volta all'anno e si esprime sulle proposte di nuove denominazioni, sulla riforma dello stradario, sulla posa di targhe commemorative e sulle intitolazioni di edifici o spazi pubblici.
La CS nomina un presidente ed un segretario. Essa può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri e tiene un verbale delle proprie sedute.
La CS è formata da sette membri. Essa è composta dal Municipale capo Dicastero Cultura, sport ed eventi in qualità di presidente, dal municipale capo Dicastero Sviluppo territoriale, dal direttore della Divisione Cultura, dal direttore della Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità e da tre membri esterni, esperti di storia locale e generale e di toponomastica. Un collaboratore della Divisione Cultura assume il ruolo di segretario; esso non è membro della CS.
Se necessario, la CS ha la facoltà di sentire la commissione di quartiere territorialmente competente.
Art. 6 Gruppo di lavoro stradario
Grupo di lavoro stadario supporta la CS nella gestione progettuale e operativa dello stradario cittadino. In particolare, sottopone all'attenzione della CS le questioni di sua pertinenza.
Gruo di lavoro stradario è un gruppo interdicasteriale formato da almeno due collaboratori della Divisione Cultura, due collaboratori della Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità, tra i quali il capo-progetto operativo stradario, nel ruolo di coordinatore, ed un collaboratore della Divisione Edilizia privata.
Esso può consultare, secondo le necessità, altri uffici dell'amministrazione, commissioni o altri soggetti a vario titolo implicati.
1- Città di Lugano y CAPITOLO Ili Stradario
Art. 7 Organizzazione e gestione Lo stradario è aggiornato sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti alla cartografia della Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità, di modifiche intervenute nel territorio comunale in seguito alle
decisioni municipali in materia alle aggregazioni.
La Città può definire una nuova localizzazione (area di circolazione) quando pianifica nuove costruzioni.
Art. 8 Ortografia e sintassi
I omi delle aree di circolazione si scrivono nello stesso ordine in cui si ronunciano.
I mi delle vie possono contenere tutte le lettere dell'alfabeto della lingua corrispondente, le cifre dallo 0 al 9, apostrofo 0, il trattino (-) e il punto (.). Gli spazi all'inizio e alla fine non sono autorizzati. Prima dei trattini e degli apostrofi non bisogna mettere spazi, dopo i trattini e gli apostrofi solo nel caso in cui l'ortografia lo imponga.
Di regola il nome non dovrebbe superare i 24 caratteri.
Quando è possibile i nomi delle vie devono essere scritti per esteso e non devono essere utilizzate abbreviazioni.
Pr le denominazioni di aree di circolazione intitolate a persone valgono i seguenti principi:
nome e cognome della personalità devono essere scritti per intero;
sotto al nome devono figurare, separati da un trattino, gli anni di nascita e di morte e la qualifica o professione del personaggio. 6 Se attestata da lunga tradizione, è lasciata la facoltà di aggiungere anche la denominazione più antica con l'appellativo "già Via".
CAPITOLO IV Nuove denominazioni delle aree di circolazione
Art. 9 Principi
Le nuove denominazioni e la modifica di quelle esistenti devono rispondere a un principio di coerenza, equità e proporzionalità.
Vanno favoriti i toponimi di lunga tradizione.
Iomi commemorativi, vale a dire i nomi di personalità o eventi, devono essere assegnati con prudenza e parsimonia.
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Art. 10 Toponimi e nomi geografici
In linea di principio, i toponimi, quale espressione di attività umane, usi e costumi di carattere storico, sociale, economico e religioso, radicati nel territorio locale, non possono essere cancellati e devono essere preferiti nella scelta di nuove denominazioni.
I mi geografici (monti, città) emblematici del paesaggio locale, dell'appartenenza allo Stato confederale svizzero e della comunanza, per lingua e cultura, con le regioni italiane limitrofe, vanno preservati. Gli esiti dialettali, che permettono di conservare nomi secolari nella forma locale più corretta e fedele, vanno favoriti, rispettando al contempo l'uniformità con la forma adottata per le altre denominazioni del quartiere. In caso di nomi di vie composti non devono essere usate forme miste tra lingua ufficiale e dialetto.
Art. 11 Personalità
Nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni. Vanno in ogni caso evitate scelte dettate da visioni settoriali o dalla spinta emotiva che segue la scomparsa.
Le personalità, indipendentemente dalla loro nazionalità, devono avere un legame diretto con la realtà locale (politica, sociale, economica, culturale, religiosa, filantropica o umanitaria), oppure un legame significativo in relazione all'italianità e al carattere elvetico del nostro paese.
Possibile prendere in considerazione sia personalità contemporanee sia personalità vissute in epoche più remote e meritevoli di attenzione, allo scopo di evitarne l'oblio.
Deve essere rispettata la parità di genere.
Art. 12 Richieste e proposte di modifica Richieste e proposte di modifica dello stradario da parte di singoli
cittadini o di gruppi, sono da presentare per iscritto al Municipio.
Ogni richiesta e proposta deve fondarsi su una solida argomentazione, suffragata da chiare motivazioni di ordine storico, e che sia significativa sul piano culturale. Essa deve inoltre avere un legame diretto e sensibile con la realtà locale toccata e non deve comportare modifiche di nomi di lunga tradizione e particolarmente sentiti nel tessuto socio-culturale della realtà locale.
Art. 13 Pubblicazione e informazione
Le decisioni del Municipio sono pubblicate agli albi comunali per un periodo di 30 giorni.
Le stesse sono pure comunicate in tempo utile ai proprietari e/0 alle amministrazioni toccate, che hanno l'onere di informare gli inquilini, siano essi persone fisiche o giuridiche.
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CAPITOLO V Targhe stradali
Art. 14 Principi
Le targhe stradali devono riportare il nome ufficiale iscritto nello stradario. Le targhe stradali devono essere apposte possibilmente ai due estremi dell'area di circolazione (salvo per le strade a fondo cieco) e ad ogni incrocio o intersezione con un'altra area di circolazione.
L tipologia dei materiali, delle scritte e le dimensioni delle targhe stradali sono definite dal Municipio, rispettando l'uniformità con le altre targhe del quartiere.
Art. 15 Apposizione su edifici o terreni di proprietà privata I privati interessati sono avvisati mediante lettera raccomandata sulle modalità e le tempistiche di apposizione delle targhe. In caso di mancata risposta da parte dei privati, il Municipio procede come indicato nella lettera
senza ulteriori avvisi.
CAPITOLO VI Numerazione civica
Art. 16 Principi
Ogni entrata principale di un edificio deve essere identificata mediante una placchetta ufficiale indicante il numero civico attribuito. La placchetta ufficiale con il numero civico è fornita dal Municipio al proprietario o al suo rappresentante con l'obbligo di posarla rispettando le prescrizioni indicate.
L tipologia dei materiali, delle scritte e le dimensioni delle placchette ufficiali sono definite dal Municipio, rispettando l'uniformità con le altre placchette del quartiere.
11 Municipio si riserva la facoltà di far rimuovere eventuali placchette o elementi simili che non soddisfano i requisiti richiesti.
La placchetta con il numero civico deve essere richiesta al Municipio dal proprietario o dal suo rappresentante almeno 60 giorni prima dell'inoltro della richiesta della verifica finale dei lavori o del rilascio dell'abitabilità, includendo uno specifico piano indicante le entrate principali ed i relativi accessi a partire dall'area di circolazione ufficialmente denominata.
La Placchetta con il numero civico è fornita al proprietario o al suo rappresentante di regola attraverso il servizio postale.
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Art. 17 Assegnazione della numerazione civica Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri. La stessa è assegnata partendo dal centro della località per arrivare alla periferia, fatto salvo per
le piazze, le aree di circolazione tangenziali e le zone denominate.
In linea di principio, i numeri civici constano di numeri composti dalle cifre da 0 a 9. Se si utilizzano le lettere quale complemento, queste possono essere al massimo 3 e vanno scritte in minuscolo, segnatamente in caso di carenza di numeri liberi. Trattini, spazi, caratteri speciali e simili non sono ammessi come parte integrante del numero civico.
Alla parte destra della via (guardando in direzione della numerazione crescente) si assegnano i numeri pari, alla sinistra quelli dispari.
Nelle piazze i numeri delle case sono assegnati in senso orario. Di regola, la numerazione inizia al punto principale di accesso dal centro della località e viene assegnata partendo dal palazzo o dall'area di circolazione in entrata più importante.
Nelle vie tangenziali la numerazione può essere fatta dall'estremità più bassa a quella più alta, oppure in senso orario rispetto al centro della loca ità.
Gli edifici agli angoli e gli edifici accessibili da più vie sono numerati in base all'area di circolazione sulla quale si affaccia l'entrata principale.
Art. 18 Riordini della numerazione civica
In caso di necessità ed in ossequio alle disposizioni in materia, il Municipio può decidere in merito ad un riordino parziale o totale della numerazione civica di un'area di circolazione.
Art. 19 Criteri per la posa della placchetta della numerazione civica
Di regola, la placchetta va applicata sulla facciata dove è ubicata la porta principale di entrata dell'edificio, in modo che sia visibile dall'area di circolazione di riferimento ufficialmente denominata, ad un'altezza dal terreno variabile da mI. 1.60 a mI. 2.00.
pr l proprietà delimitate da una recinzione o una muratura lungo l'area di circolazione di riferimento ufficialmente denominata, qualora questa presenti una buca delle lettere riconosciuta, la posa della placchetta avviene nel punto di accesso alla proprietà privata, ritenuta un'altezza minima dal terreno di mI. 0.80.
Nel caso di più edifici costituenti un insieme residenziale e che dispongono di un unico accesso (pedonale e veicolare), la placchetta è posata sulla facciata dove è ubicata la porta principale di entrata di ogni singola costruzione, in un punto facilmente visibile per chi entra. All'intersezione tra l'accesso all'insieme residenziale e la strada o il sentiero pubblico ufficialmente denominato va inoltre posata una y placchetta di richiamo con l'indicazione dei numeri civici delle abitazioni interessate. punti di posa per casi particolari sono valutati dalla Divisione Edilizia privata.
Art. 20 Responsabilità e costi della placchetta Per le nuove costruzioni, per gli edifici esistenti che ne sono ancora sprovvisti, per le placchette danneggiate, deteriorate e non leggibili, la resposabilità di affissione ed il costo della placchetta sono a carico del
proprietario dell'immobile. Il costo è fissato come segue:
CHF 110.-- per singola placchetta per i quartieri di Loreto, Besso, Molino Nuovo e del Centro;
CHF 35.-- per singola placchetta per tutti gli altri quartieri della Città. La placchetta deve essere posata entro 30 giorni dalla data di consegna. Perla numerazione civica che concerne i progetti di revisione e aggiornamento dello stradario, i riordini della numerazione civica e gli edifici esistenti senza assegnazione, il costo della placchetta è assunto dalla Città di Lugano. I lavori di affissione sono eseguiti tramite la Divisione Spazi urbani oppure da ditte private incaricate dalla Città.
CAPITOLO VII Targhe commemorative e intitolazioni di edifici o spazi
pubblici
Art. 21 Condizioni e principi La posa di qualsiasi targa commemorativa su suolo pubblico deve essere
previamente valutata dalla CS, sentite le divisioni competenti.
1 IUgo scelto per la posa della targa deve avere una pertinenza con i fatti o le persone ricordate.
Per le apposizioni su edifici o terreni di proprietà privata vale quanto prescritto all'art. 15.
Pr le intitolazioni di edifici o spazi pubblici valgono gli stessi criteri.
CAPITOLO VIII Disposizioni finali
Art. 22 Abrogazioni ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla toponomastica, lo stradario e la numerazione civica della Città di Lugano, e sulle targhe
commemorative del 15 febbraio 2012.
y La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
Sindaco 11 Segretario M. Foletti R. Bregy Risoluzione municipale del 6 ottobre 2022. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 13 ottobre e il 14 novembre 2022.