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Regolamento concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale

Regolamento

concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto

umanitario internazionale

(del 15 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Ritenuto di consolidare e meglio disciplinare la prassi esistente in materia di aiuto internazionale, quale espressione del principio di solidarietà e contributo per perseguire a lungo termine un migliore equilibrio nell’ambito della comunità internazionale, considerato comunque che il tema rientra prioritariamente nelle competenze della Confederazione

risolve:

Cooperazione allo sviluppo

Capitolo I

Art. 1 Scopo

La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.

Prioritariamente vengono sostenuti i Paesi nei quali si indirizza l’aiuto federale, promuovendo in particolare:

  • a) l’educazione, la formazione e la cultura,

  • b) l’assistenza alle famiglie e la salute pubblica,

  • c) l’infrastruttura, segnatamente nel campo della produzione agricola, dell’alloggio primario e dei servizi di urbanizzazione essenziali.

Art. 2 Forme

La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti:

  • a) aiuto finanziario a favore di progetti realizzati da organizzazioni di aiuto private ticinesi, o diretti o coordinati sul posto direttamente da cittadini ticinesi;

  • b) aiuto finanziario, assumendo o contribuendo al costo di progetti di sviluppo realizzati da organizzazioni di aiuto private a livello nazionale;

  • c) partecipazione a progetti di cooperazione realizzati congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera.

Art. 3 Procedura

L’aiuto si concretizza previa presentazione di un’istanza con proposte documentate, con relativo piano di finanziamento, tempi e modalità di concretizzazione.

L’aiuto può essere sostenuto e dilazionato su più anni.

Il destinatario trasmette all’organo preposto dal Cantone un rapporto sull’utilizzazione dell’aiuto finanziario.

Capitolo II

Aiuto umanitario

Art. 4 Scopo

L’aiuto umanitario contribuisce, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze. Esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato.

Prioritariamente vengono considerati i Paesi in via di sviluppo, le Regioni europee con le quali sussistono rapporti qualificati e con i quali la Confederazione tiene rapporti e relazioni diplomatiche.

Art. 5 Forme

L’aiuto umanitario può assumere le forme seguenti:

  • a) aiuto finanziario, contribuendo al costo di azioni realizzate dalla Croce Rossa Svizzera o dalle organizzazioni nazionali citate all’art. 2, lett. b;

  • b) in casi particolari, aiuto finanziario a favore di azioni realizzate da organizzazioni cantonali come all’art. 2, lett. a);

  • c) partecipazione ad azioni realizzate congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera.

Art. 6 Procedura

Si applicano le modalità di cui all’art. 3, salvo contributi finanziari in seguito all’evento dettati dall’urgenza.

Art. 7 i diritti dell’uomo

Nell’ambito dell’aiuto umanitario lo Stato sostiene, anche, per il tramite di Organizzazioni nazionali o internazionali, azioni che perseguono lo scopo di salvaguardare i diritti dell’uomo, quale imperativo morale e presupposto per uno sviluppo durevole.

Capitolo III

Finanziamento. Programma quadriennale. Competenza.

Disposizioni finali

Art. 8 Finanziamento

Il finanziamento avviene mediante il credito iscritto annualmente a preventivo.

In base al rendiconto annuale il Consiglio di Stato informa sull’impiego dei fondi stanziati.

Art. 9 Competenza

L’applicazione del presente regolamento è affidato alla Cancelleria dello Stato.

Art. 10 Disposizioni finali

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1

Pubblicato nel BU 2002, 14.