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Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali
Decreto legislativo
concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali
del 29 gennaio 2014 (stato 21 febbraio 2025)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 15 ottobre 2013 n. 6860 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto di maggioranza 14 gennaio 2014 n. 6860 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,
decreta:
Art. 1 Partecipazione finanziaria comunale
1La partecipazione dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali è definita in base ad una modalità di ripartizione che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito di imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50%.
Art. 2 Importo e periodo
21La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l’insieme dei comuni.
La partecipazione comunale per il 2025 e per gli anni seguenti è ridotta di un importo di 12,5 milioni di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione.3
Essa resta in vigore fino alla ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020».4
Il Gran Consiglio decide sul messaggio di cui al cpv. 3 contestualmente all’iniziativa legislativa denominata «per Comuni forti e vicini al cittadino».
Art. 3
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.5
Pubblicato nel BU 2014, 161.