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Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero

Decreto esecutivo

concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner

a titolo professionale per o con persone all’estero

(dell’11 novembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

-l’Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero del 10 novembre 1999;

-l’art. 52 del titolo finale del Codice civile svizzero;

-l’art. 16b della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero;

decreta:

Art. 1 Autorità competente

1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di mediazioni matrimoniali o ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero.

Art. 2 Domanda d’autorizzazione

La domanda d’autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero (in seguito «ordinanza»).

Art. 3 Modifica delle condizioni

La modifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione presuppone una nuova richiesta.

Art. 4 Ammontare della cauzione

Alla cauzione minima di fr. 10'000.-- per ogni ulteriore Paese, vanno aggiunti i seguenti importi:

  • a) paesi dell’Unione europea, fr. 1000.--

  • b) altri paesi europei, fr. 3000.--

  • c) per tutti gli altri paesi, fr. 5000.--.

Se l’istante ha creato problemi alle autorità o vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, gli importi possono essere aumentati.

Art. 5 Spese amministrative

L’istante deve rifondere le spese amministrative sostenute, fino ad un massimo di fr. 500.--

Art. 6 Ammonimento

Prima di una decisione di revoca ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza federale, viene emesso di regola un ammonimento.

Art. 7 Entrata in vigore

Il Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale del 22 dicembre 1999 è abrogato.

Ottenuta l’approvazione della Confederazione2 il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.3

Pubblicato nel BU 2003, 423.