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Decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate
Decreto esecutivo
concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate
(del 28 ottobre 2020)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamate:
– la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr);
– l’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt);
– la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970,
decreta:
Art. 1
L’obbligo di rimborso fa stato per i seguenti comprensori di raggruppamento e bonifica:
.Breggia
Sezione Caneggio
.40
18 luglio 2026
.Castel San Pietro
Sezione 1: Campora (RT Caneggio)
.20
18 luglio 2026
.Capriasca
Sezione 4: Sala Capriasca
.80
26 febbraio 2039
.Monteceneri
Sezione di Rivera
.30
22 settembre 2026
.Sessa
.35
19 agosto 2036
.Monteceneri
Sezione di Medeglia
.65
28 novembre 2026
.Lugano
Sezione Valcolla
RT Colla-Cozzo
RT Scareglia-Signôra
.25
.95
12 gennaio 2021
12 gennaio 2021
.Cugnasco-Gerra
Sezione Gerra
RT Gerra Verzasca Valle
I zona
II zona
.00
.20
23 dicembre 2024
23 dicembre 2024
.Cevio
Sezione di Cavergno
RT Valle Bavona
.85
10 maggio 2037
.Maggia
Sezione 6: Moghegno
I zona
II zona
.20
.25
28 novembre 2026
28 novembre 2026
.Lavizzara
Sezione di Menzonio
.60
19 febbraio 2033
.Lodrino
I zona
II zona
.70
.10
12 settembre 2021
12 settembre 2021
Art. 2 e)Distretto di Riviera
I geometri assuntori di opere di raggruppamento terreni e di bonifica ed i geometri revisori delle misurazioni catastali delle zone bonificate e raggruppate sopra elencate, riportano su tutti gli estratti censuari prima e dopo il raggruppamento (vecchio particellare, nuovo riparto provvisorio e definitivo) e su tutti gli estratti censuari rilasciati fino all'impianto del registro fondiario definitivo, la menzione di “Restrizioni RT: Obbligo di rimborso sussidi in caso di cambiamento di destinazione (LRPT-UCRF)” iscritta a registro fondiario.
Nel periodo decorrente fino all’approvazione del nuovo riparto, se gli estratti censuari sono rilasciati dalla cancelleria comunale, il riporto di detta menzione compete alla cancelleria stessa.
Art. 3
Contro la decisione di rimborso dei sussidi è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
Art. 4
È abrogato il decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate del 9 gennaio 2007.
Art. 5
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2020.
Pubblicato nel BU 2020, 313.