813.720
Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall’Ufficio del veterinario cantonale
Decreto esecutivo
concernente le tariffe applicate dall’Ufficio del veterinario cantonale
del 5 aprile 2011 (stato 1° gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 20 giugno 2014 (LDerr);
vista l’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni del 16 dicembre 2016 (OMCC);
vista l’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario del 18 agosto 2004 (OMVet);
visto il regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 28 marzo 2017;
vista la legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE);
vista l’ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE);
vista la legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969;
vista l’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
vista la legge di applicazione alla ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 20 settembre 2010;
vista la legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn);
vista l’ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
vista l’ordinanza concernente il sistema di informazione nell’ambito della sperimentazione animale del 1° settembre 2010 (ordinanza animex-ch);
vista la legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987;
vista l’ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord del 18 novembre 2015 (OITE-UE-DFI);
vista l’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi del 18 novembre 2015 (OITE-PT);
vista l’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia del 28 novembre 2014 (OITEAc);
vista la legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani);
visto il regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 (RCani),[1]1
decreta:
Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente tariffario stabilisce le tariffe applicate dall’Ufficio del veterinario cantonale.
Le tariffe concernenti le prestazioni applicabili ai vari settori di attività dell’ufficio sono riportate nell’allegato 1.
Art. 2 Tariffe a punti e valore del punto
Per i valori del tariffario indicati in punti, il valore è fissato dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità, dopo aver sentito le categorie professionali interessate.
Il valore del punto per le varie categorie del tariffario è riportato nell’allegato 2.
Art. 3 Notifica delle prestazioni
L’Ufficio del veterinario cantonale stabilisce le modalità e i termini per la notifica delle prestazioni fornite a suo favore.
Art. 4 Garanzia
L’Ufficio del veterinario cantonale può esigere dall’utente in mora con il pagamento di tasse fatturate in precedenza, il pagamento anticipato di tasse per nuove prestazioni oppure il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le future prestazioni, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento le relative prestazioni saranno sospese.
Art. 5 Norme abrogate
Sono abrogate le seguenti norme:
–decreto esecutivo concernente il tariffario per il controllo delle carni del 10 ottobre 2007;
–decreto esecutivo concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale del 26 gennaio 1999;
–decreto esecutivo concernente le tasse sui cani del 23 febbraio 2010;
–decreto esecutivo concernente le tariffe veterinarie del 6 maggio 2003;
–decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari del 10 luglio 2001;
–decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori del bestiame del 10 luglio 2001;
–decreto esecutivo concernente la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale ovina del 10 giugno 2008;
–tariffario per le indennità alle Società per la protezione degli animali dell’8 giugno 2010.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011.
Allegato 12