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Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni

Legge

concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni

del 29 novembre 2011 (stato 21 novembre 2025)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

–visto l’articolo 61 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP);

–visto l’articolo 84 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC);

–visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6533 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 a. In materia di LPP

Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 cpv. 1 LPP) e sulle istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).

Art. 2 b. In materia di fondazioni classiche

1Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi degli articoli 84 e seguenti CC, ivi comprese quelle di carattere comunale.

Art. 3 c. Attribuzione della vigilanza a un’altra autorità

Il Gran Consiglio può attribuire le competenze di vigilanza secondo gli articoli 1 e 2 a un’autorità di un altro Cantone o a un’autorità sovracantonale.

Art. 4 a. Istituti di previdenza professionale

Le controversie tra istituti di previdenza professionale, datori di lavoro e aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per:

  • a) le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993;

  • b) le controversie con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2 LPP;

  • c) le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52 LPP;

  • d) il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1 LPP.

È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

Art. 5 b. Fondazioni

Contro le decisioni dell’autorità inferiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso all’autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.

Contro le decisioni dell’autorità superiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.

È applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

Art. 6 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per le decisioni.

Art. 7 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.2

Pubblicata nel BU 2012, 7.