857.120

Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione

Regolamento

delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione

(del 14 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997;

richiamate:

-la Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI)

-l’Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)

decreta:

I

Composizione

Art. 1

Sulla base dell’articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.

Art. 2 Composizione

Sono membri delle commissioni tripartite:

  • a) due rappresentanti dell’autorità del mercato del lavoro cantonale;

  • b) due rappresentanti dei datori di lavoro;

  • c) due rappresentanti dei lavoratori;

  • d) un rappresentante della cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione con voto consultivo.

La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante dell’autorità cantonale.

II

Compiti e competenze

Art. 3 Compiti e competenze

Le commissioni tripartite assumono oltre ai compiti previsti dall’art. 85c LADI quelli previsti dall’art. 18 L-rilocc. Assistono inoltre gli URC nell’esercizio dei loro compiti e ne promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate.

Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni.

Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. i) LADI.

Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC.

III

Organizzazione

Art. 4 Organizzazione

I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare.

Le commissioni possono validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri.

Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

Un rappresentante dell’autorità cantonale tiene il verbale.

Il segretariato è assicurato dall’autorità cantonale.

IV

Rapporto

Art. 5 Rapporto

Le commissioni tripartite consegnano annualmente entro il 28 febbraio all’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e all’autorità cantonale un rapporto sulla loro attività.

V

Segreto d’ufficio

Art. 6 Segreto d’ufficio

I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene fatto o detto in seno alle commissioni.

Se non vi si oppone alcun interesse pubblico o privato, il presidente può autorizzare delle deroghe.

VI

Indennità

Art. 7 Indennità

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio.

Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.1

Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

VII

Entrata in vigore

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998.

Pubblicato nel BU 1998, 42.