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Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi

Legge

di applicazione alla legislazione federale in materia

di indicazione dei prezzi

(del 3 novembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-visto il messaggio 26 novembre 2002 n. 5331 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 3 settembre 2003 n. 5331 R della Commissione della legislazione,

-visto il rapporto aggiuntivo 15 ottobre 2003 n. 5331 R agg. della Commissione della legislazione,

decreta:

Disposizioni generali

Capitolo I

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi.

Capitolo II

Competenze e collaborazione

Art. 2 a) Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato designa il dipartimento1 competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.

Art. 3 b) Municipi

I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.

Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.

Art. 4 c) Associazioni

Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità.

Capitolo III

Informazioni

Art. 5 Informazioni dalle autorità

Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.

Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi.

Capitolo IV

Sanzioni e rimedi di diritto

Art. 6 Infrazioni

Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.2

Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

Art. 7 Rimedi di diritto

31Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 Norma transitoria

La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.

Art. 9 Entrata in vigore

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.4

Pubblicata nel BU 2003, 439.