Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

10.2002.13

10.2002.13

Rubrum

Incarto n.
10.2002.12

10.2002.14

DAP 1686/1999

DAP 1685/1999

DAP 1684/1999

Bellinzona

26 marzo 2003

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ __________, nato il __________ a __________, attinente di __________, coniugato, __________, domiciliato a __________, __________ __________,

__________ __________ __________, di __________ e __________ __________, nato il __________ a __________, cittadino turco, separato, __________, domiciliato a __________, __________, e

__________ __________, di __________ ed __________, nato il __________ a __________, attinente di __________, divorziato, __________, domiciliato a __________, __________

(questi ultimi difesi dall'avv. __________ __________ __________, __________)

accusati di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, in correità tra di loro, in data 28 aprile 1997, in località prestabilita a __________ __________, aiutato e favorito l'entrata illegale sul nostro territorio del cittadino turco __________ __________, privo di necessari certificati, caricandolo a bordo della vettura __________ __________ targata __________ di proprietà __________ __________, dopo che era entrato in Svizzera fuori valico in zona __________ e con l'intenzione di portarlo verso nord;

reato previsto dall'art. 23 n. 1 LDDS

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguiti con decreti d’accusa DAP __________ (____________________),DAP __________ (______________________________) e DAP __________ (____________________) del 2 agosto 1999 del Procuratore pubblico Edy Meli, __________,che propone la condanna di ognuno:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2. Alla multa di fr. 400.–.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–.

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte dagli accusati il 4 agosto 1999;

indetto il dibattimento per il 26 marzo 2003, al quale sono comparsi __________ __________ __________ e __________ __________, assistiti dal loro difensore,

mentre __________ __________ non è comparso, benché regolarmente citato, ragion per cui nei suoi confronti si è proceduto nelle forme contumaciali;

ordinata la riunione degli incarti riguardanti gli accusati (__________, __________ e __________);

accertate le generalità degli accusati presenti, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati presenti;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento degli accusati e protesta ripetibili;

sentiti da ultimo gli accusati presenti;

posti a giudizio i seguenti quesiti per ognuno degli accusati:

1. Se l'imputato è colpevole d'infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1 LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.

3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che il sostituto Procuratore pubblico Monica Casalinuovo, con lettera del 28 marzo 2003, ha formulato dichiarazione di ricorso postulando nel contempo la motivazione della sentenza;

Fatti

che il 28 aprile 1997 __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ sono stati arrestati a __________ __________ con l'accusa di aver intenzionalmente aiutato il cittadino turco __________ __________, incontrato lo stesso giorno a __________, a entrare illegalmente in Svizzera;

che in un primo interrogatorio davanti alla Polizia cantonale gli interessati hanno sostanzialmente riconosciuto l'addebito (cfr. verbali del 28/29 aprile 1997 allegati al rapporto di arresto del 29 aprile 1997, doc. 1 nell'incarto __________);

che siffatta versione è stata confermata anche da __________ __________ (verbale del 28 aprile 1997 nel rapporto citato);

che con lettere del 25 e del 27 novembre 1997 gli accusati, per il tramite del difensore, hanno chiesto al Procuratore pubblico di essere nuovamente sentiti, adombrando incongruenze tra la versione da essi fornita e il contenuto dei verbali per problemi di traduzione;

che __________ __________ __________ e __________ __________, ascoltati il 12 gennaio 1998 dal Segretario giudiziario su delega del Procuratore pubblico, hanno contestato i verbali degli interrogatori di polizia, dichiarando in sostanza di avere incontrato __________ __________ quando egli già si trovava entro il confine svizzero e di averlo voluto accompagnare in auto fino a __________– su richiesta di un conoscente di quest'ultimo – ignorando che l'interessato fosse entrato illegalmente in Svizzera (cfr. doc. 12 e 13, nell'incarto __________);

che con decreti d'accusa del 2 agosto 1999 il Procuratore pubblico ha nondimeno ritenuto __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ colpevoli d'infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1 LDDS, per avere "aiutato e favorito l'entrata illegale sul nostro territorio del cittadino turco __________ __________, privo di necessari certificati, caricandolo a bordo della vettura __________ __________targata __________ di proprietà di __________ __________, dopo che era entrato in Svizzera fuori valico in zona __________ e con l'intenzione di portarlo verso nord";

che all'udienza del 26 marzo 2003 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno ribadito la deposizione resa il 12 gennaio 1998 davanti al Segretario giudiziario, sottolineando di aver voluto solo dare un passaggio a un estraneo che già si trovava in Svizzera, senza sapere che costui fosse sprovvisto dei necessari documenti;

Considerandi

che secondo l'art. 23 n. 1 cpv. 5 LDDS chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale è punito con la detenzione fino a sei mesi, cui può essere aggiunta la multa fino a fr. 10 000.–;

che per l'art. 333 cpv. 2 prima frase CP le disposizioni generali sui crimini e sui delitti si applicano ai reati a cui altre leggi federali comminano una pena privativa della libertà personale superiore ai tre mesi, com'è il caso per l'art. 23 n. 1 LDDS;

che giusta l'art. 18 cpv. 1 CP è punibile per siffatti reati solo colui che ha agito con intenzione, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo;

che l'art. 23 n. 1 cpv. 5 LDDS non disponendo nulla al riguardo, l'applicazione della norma presuppone l'agire intenzionale dell'imputato;

che, in concreto, stando ai verbali d'interrogatorio allegati al rapporto di polizia del 29 aprile 1997 (doc. 1, nell'incarto __________) gli accusati avrebbero inteso aiutare __________ __________ a entrare illegalmente in svizzera sapendo ch'egli era sprovvisto di documenti validi;

che gli interessati, come si è detto, hanno chiesto nondimeno di essere sentiti dal Procuratore pubblico, adombrando incongruenze tra la versione da essi fornita e il contenuto dei verbali di polizia per carenze di traduzione;

che __________ __________ __________ e __________ __________, ascoltati il 12 gennaio 1998 dal Segretario giudiziario, hanno contestato i verbali degli interrogatori di polizia e hanno sostenuto di ignorare che l'interessato fosse entrato illegalmente in Svizzera (cfr. doc. 12 e 13, nell'incarto __________);

che gli accusati, durante l'odierno interrogatorio, hanno reso inoltre plausibile di aver voluto soltanto dare un passaggio a un estraneo – incontrato già entro il confine svizzero – ignorando ch'egli fosse sprovvisto dei necessari certificati;

che in simili evenienze, dopo aver ponderato tutti gli elementi probatori risultanti dal fascicolo processuale e valutato le dichiarazioni degli interessati – per altro incensurati (cfr. gli estratti del casellario giudiziale in fondo al fascicolo C, nell'incarto __________) – questo giudice non può pervenire al convincimento che gli accusati abbiano intenzionalmente facilitato o aiutato l'entrata illegale di __________ __________;

che anche volendo esaminare – per avventura – una possibile commissione del reato per negligenza, nulla induce a ritenere che gli imputati avrebbero dovuto rendersi conto, usando le precauzioni alle quali erano tenuti secondo le circostanze e le loro condizioni personali, di aver voluto accompagnare in auto uno straniero sprovvisto di validi documenti;

che, dato quanto precede, gli imputati devono essere prosciolti dall'accusa d'infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri;

che gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP), il quale rifonderà ad __________ __________ __________ e __________ __________, difesi da un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 23 n. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie __________ __________ , __________ __________ __________ e __________ __________

dall'accusa d'infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1 LDDS, per i fatti descritti nei decreti d'accusa DAP __________ (____________________t),DAP __________ (____________________ __________) e DAP __________ (____________________);

carica le spese allo Stato e riconosce al difensore fr. 500.– per ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

la motivazione del ricorso per cassazione dev'essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– __________ __________ __________, __________,

– __________ __________, __________,

– avv. __________ __________ __________, __________,

– Sost. PP Monica Casalinuovo, Lugano,

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

Il giudice: La segretaria:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 18 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2002; der Erlass wurde am 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 9, Art. 273, Art. 276 und Art. 289 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2002; der Erlass wurde am 1. April 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.