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10.2003.7

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 09.05.2003, PRPEN

Incarto n.

10.2003.7/DEM

DAC

Bellinzona maggio 2003

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

_______________di __________e ________n. ______nato a ______/TI, attinente di __________/TI, domiciliato a _______, celibe, __________

difeso da: Avv. _________________,

prevenuto colpevole di Circolazione in stato di ebrietà;

per aver condotto l’autovettura ________targata TI ________essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.86 – max. 2.33 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 2.17 grammi per mille);

fatti avvenuti a ______________il ________________2002;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto d’accusa del __________2002 no. DAC _________del Procuratore pubblico Antonio Perugini, ______________che propone la condanna:

1. Alla pena di 75 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.--.

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 15.4.2002.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2002 dall’accusato;

indetto il pubblico dibattimento in data odierna alle ore 14.30, al quale

sono presenti:

accusato, _____________

difensore, Avv. ____________________

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale pone in risalto la personalità dell'accusato, con particolare riferimento alla personale critica situazione lavorativa di quest'ultimo all'epoca dei fatti oggetto del procedimento.

Il difensore sottolinea che il proprio cliente si è iscritto volontariamente presso il Centro Ingrado. Dai regolari controlli eseguiti settimanalmente emerge la totale astinenza del prevenuto, ciò che permette senza dubbio di affermare che lo stesso ha affrontato alla radice i problemi legati all'alcol. Ciò permette quindi di emettere un pronostico favorevole circa il futuro del prevenuto.

Lo stesso ha fatto tesoro dell'esperienza negativa maturata, così da poter ritenere che la nuova condanna lo tratterrà dall'incorrere in nuove infrazioni.

Il difensore chiede in conclusione una massiccia riduzione della pena proposta e che la sospensione condizionale della pena decretata dal Ministero Pubblico in data 15 aprile 2002 non venga revocata.

viene sentito per ultimo l'accusato;

posti dal giudice, con l’accordo del difensore, i seguenti quesiti:

1. È ________________ autore colpevole del reato di circolazione in stato di ebrietà?

2. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?

3. In caso di condanna, può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4. Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 15.04.2002?

5. Il giudizio sulle spese processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCS, 41, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti no. 1 e 3, negativamente al quesito no. 4;

dichiara _____________________,

autore colpevole del reato di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS per i fatti compiuti a ________il _______________2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DAC _____________del _____________ 2002;

condanna ______________ di __________ e _________ n. __________ attinente di _________/TI, ______ celibe,

1. alla pena di 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni;

2. alla multa di fr. 1'000.-;

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (fr. 1'100.- in caso di motivazione scritta).

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 15.04.2002, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

________________,

Avv. _________________________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini,

__________________,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ______________,

fr. 1000.00 multa

fr. 350.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 1700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 276 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2002; der Erlass wurde am 1. April 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.