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10.2009.152

Commettere vie di fatto nei confronti di una persona, in evidente stato interessante, spintonandola più volte;

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 05.05.2010, PRPEN

Titolo:

Commettere vie di fatto nei confronti di una persona, in evidente stato interessante, spintonandola più volte;

VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.152

DA

Bellinzona maggio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, Bellinzona)

prevenuto colpevole di vie di fatto

per avere, a __________ in data __________ 2009, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1, in evidente stato interessante, spintonandola più volte;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo 2009 n. 982/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP)

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2009;

indetto il dibattimento 5 maggio 2010, al quale ha partecipato l’accusato personalmente con il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste;

sentita la parte civile;

sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede che venga confermato il decreto d’accusa e quindi che vengano riconosciute le pretese di torto morale (fr. 1'000.—) e il risarcimento della parcella legale;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, ritento che il teste si è contraddetto e confuso e comunque la parte civile ha provocato l’accusato, motivo per il quale quest’ultimo non può essere condannato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 da considerare colpevole per vie di fatto per le circostanze indicate nel decreto d’accusa del 3 marzo 2009?

1.1 In caso affermativo, quale deve essere la pena da comminare?

2. Devono essere riconosciute alla parte civile indennità per

- spese di patrocinio legale

- torto morale?

3. Il giudizio sulle tasse e sulle spese del procedimento

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.126 cpv.1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente al quesito 1 e come segue agli altri

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 982/2009 del 3 marzo 2009.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.- (trecento), con avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP)

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, Arbedo al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

2.1 Al pagamento alla parte civile di fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Ufficio della migrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 50.- testi

fr. 800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 106 und Art. 126 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 276 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.