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10.2009.291

Minacciare e offendere una persona

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 11.05.2010, PRPEN

Titolo:

Minacciare e offendere una persona

INGIURIA MINACCIA

agg. 180 CPS art. 177 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.291/

DA

Bellinzona maggio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da:

prevenuto colpevole di 1. ingiuria

per avere, a __________, il 14 ottobre 2007, offeso l’onore di CIVI 1 proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “sei un coglione, sei uno stronzo, imbecille”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. minaccia

per avere, a __________, il 14 ottobre 2007, usando grave minaccia, segnatamente dicendogli “sfascio te e il tuo cane, vi faccio a pezzi”, incusso timore e spavento a CIVI 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dall'art. 177 CP e dall’art. 180 CP; richiamato l'art. 42 cpv. 4 CP e l'art. 49 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 4 maggio 2009 n. 2114/2009 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’000.- (mille), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 50.- (cinquanta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 maggio 2009;

indetto il pubblico dibattimento in data 11 maggio 2010, sono comparsi:

- l’accusato, ,

- il difensore, DI 1,

- la parte civile, ,

- il patrocinatore, PR 1, Locarno;

il Procuratore pubblico con lettera 26 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e della parte civile;

sentita la teste __________ ,

sentiti il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e di essere demandata al competente foro civile per le proprie pretese;

il difensore, il quale postula il proscioglimento da ogni accusa; subordinatamente, per l’ingiuria, va considerato l’art. 177 cpv. 2 CP per la provocazione, della parte civile e quindi dev’esservi esenzione da pena;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. ingiuria, per avere, a __________, il 14 ottobre 2007, offeso l’onore di CIVI 1 proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “sei un coglione, sei uno stronzo, imbecille”?

1.2. minaccia, per avere, a __________, il 14 ottobre 2007, usando grave minaccia, segnatamente dicendogli “sfascio te e il tuo cane, vi faccio a pezzi”, incusso timore e spavento a CIVI 1?

2. Può, per l’ingiuria, trovare applicazione l’art. 177 cpv. 2 CP?

3. In caso di condanna quale deve essere la pena?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

5. Deve esservi rinvio della parte civile al competente foro civile per le proprie pretese?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.1. e 1.2., decaduti i quesiti posti sub 2., 3., 4. e 5., come segue al quesito posto sub 6;

proscioglie ACCU 1 dalle accuse di ingiuria e di minaccia;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato:

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 70.-- testi

fr. 470.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

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  • Cudesch penal svizzer, Art. 1, Art. 42, Art. 49, Art. 106, Art. 177, Art. 180 und Art. 369 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 276 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.