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10.2009.389

Miscelare per inavvertenza, durante il riempimento dei bidoni che alimentano il sistema di filtraggio di una piscina privata, due sostanze che reagendo hanno prodotto gas cloro

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 11.05.2010, PRPEN

Titolo:

Miscelare per inavvertenza, durante il riempimento dei bidoni che alimentano il sistema di filtraggio di una piscina privata, due sostanze che reagendo hanno prodotto gas cloro

USO COLPOSO DI MATERIE ESPLOSIVE O GAS VELENOSI

art. 222 cpv. 2 CPS

Incarto n.

10.2009.389

DA

Bellinzona maggio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (caso non grave),

per avere, nel periodo 10 marzo 2009 - 20 marzo 2009, a __________, presso un’abitazione privata ove lavora in qualità di custode, durante la normale operazione di riempimento dei relativi bidoni che servono ad alimentare il sistema di filtraggio di una piscina, miscelando per inavvertenza del troclosene sodico diidrato (chlorifix Mikro-kugeln) con dell’idrogenosolfato di sodio (pH-Minus), la cui reazione è stata quella di una produzione rilevante di gas cloro, messo in pericolo l’integrità delle persone e la proprietà altrui con un gas velenoso;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 225 cpv. 2 CPS;

perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno 2009 n. 2638/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 maggio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei testi e rinunciato ad esperire il sopralluogo;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in virtù del principio in dubio pro reo, in quanto l’incarto presenta grosse ed incolmabili lacune probatorie. In effetti non è stato accertato quale tipo di gas si sia sprigionato, se lo stesso sia effettivamente velenoso ai sensi dell’art. 225 CPS, quale sia la causa dell’incidente e chi ne sia all’origine. Chiede inoltre il riconoscimento di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (caso non grave) per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 225 cpv. 2 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (caso non grave), art. 225 cpv. 2 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2638/2009 dell’8 giugno 2009;

carica la tassa e le spese di giudizio allo Stato;

riconosce al signor ACCU 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 120.00 testi

fr. 520.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 276 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.