Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

10.2009.443

Tacciare di "bracconiere" una persona, riferendo che la stessa pescava e commerciava pesci in periodo di divieto

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.443

Data decisione, Autorità: 04.05.2010, PRPEN

Titolo:

Tacciare di "bracconiere" una persona, riferendo che la stessa pescava e commerciava pesci in periodo di divieto

DIFFAMAZIONE

art. 173 CPS

Incarto n.

10.2009.443

DA

Bellinzona maggio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di diffamazione ripetuta

per avere, ad __________ il 15 novembre 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________ il __________ 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria del club __________, comunicando con dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e, meglio, per averlo tacciato di “bracconiere” riferendo che lo stesso pescava e commerciava pesci in periodo di divieto;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 173 CP; richiamato l’art. 42 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 27 luglio 2009 n. 3248/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 330.- (trecentotrenta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 luglio 2009;

indetto il pubblico dibattimento in data 4 maggio 2010, alla quale l’accusato, benché regolarmente citato con raccomandata 11 febbraio 2010, non è comparso;

il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

l’avv. PR 1, , patrocinatore della parte civile CIVI 1 ha comunicato con fax 4 maggio 2010 di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa e chiedendo che venisse riconosciuta la pretesa di fr. 1'000.— per torto morale e fr. 1'346.60 per onorario e spese legali;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di diffamazione ripetuta per avere ad __________ il __________ 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________ il __________ 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria del club __________, comunicando con dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e, meglio, per averlo tacciato di “bracconiere” riferendo che lo stesso pescava e commerciava pesci in periodo di divieto?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3248/2009 del 27 luglio 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 500.-- (cinquecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 250.— (duecentocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

dà atto che la parte civile CIVI 1 , è rinviata al competente foro per le pretese di natura civile;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 550.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 42, Art. 106, Art. 173 und Art. 369 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.