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10.2010.106

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado già condannato; opporsi alla prova del sangue

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2010.106

Data decisione, Autorità: 05.05.2011, PRPEN

Titolo:

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado già condannato; opporsi alla prova del sangue

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE

art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR

Incarto n.

10.2010.106

DA 752/2010

Bellinzona maggio 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 disoccupato in assistenza

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole

di 1. guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Mazda targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (0.87 per mille prima prova; 0.90 per mille seconda prova) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.95 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 22 febbraio 2010 n. 752/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'250.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007 (art. 46 cpv. 1 CP), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 36 CP).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 marzo 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambe le imputazioni;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. guida in stato di inattitudine

1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 49, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 752/2010 del 22 febbraio 2010.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 40 (quaranta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'450.- con motivazione scritta e di fr. 850.- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 3'000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________2007, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta).

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 3'000.- pena pecuniaria

fr. 1'200.- multa

fr. 500.- tassa di giustizia senza motivazione

fr. 350.- spese giudiziarie

fr. 70.- testi

fr. 5'120.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 34, Art. 36, Art. 42, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 106 und Art. 369 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 91 und Art. 91a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 1. Mai 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.