Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

10.2010.157

Sottrarre oggetti per procacciarsi indebito profitto, detenere un cellulare sapendo o dovendo presumere che sia un oggetto provento di reato contro il patrimonio, introdursi in una abitazione contro la volontà dell'avente diritto e soggiornare illegalmente in Svizzera

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 18.04.2011, PRPEN

Titolo:

Sottrarre oggetti per procacciarsi indebito profitto, detenere un cellulare sapendo o dovendo presumere che sia un oggetto provento di reato contro il patrimonio, introdursi in una abitazione contro la volontà dell'avente diritto e soggiornare illegalmente in Svizzera

ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI FURTO OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE RICETTAZIONE SOGGIORNO ILLEGALE VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 139 cf. 1 CPS art. 160 cf. 1 CPS art. 186 CPS art. 23 cpv. 1 LDDS art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR

Incarto n.

10.2010.157

DA 783/2010

Bellinzona aprile 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

Il giudice Siro Quadri assistito da Mariano Morgani in qualità di segretario,

sedente per giudicare

ACCU 1

(difensore: DI 1,)

prevenuto colpevole di 1. ripetuto furto

per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene:

singolarmente:

a __________, in data __________ 2008, presso il Ristorante __________, sottratto a danno di LESA 2, un orologio Cronotech del valore di CHF 155,50 (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);

in correità con __________

a __________, in data __________ 2008, sottratto a danno di CIVI 1, un portamonete Pierre Cardin del valore di CHF 30.00 contenente CHF 120.- in contanti, la licenza di condurre ed una tessera Postfinance;

2. ricettazione

per avere, a __________ in data __________ 2008, detenuto un telefono cellulare marca Motorola V 360, acquistato l’anno precedente a __________ da uno sconosciuto pagandolo CHF 50.-, sapendo o dovendo presumere essere provento di reato contro il patrimonio, e meglio dal furto commesso a __________ in data __________ 2007 a danno LESA 1;

3. violazione di domicilio

per essersi introdotto, a __________ in data __________ 2008, al fine di commettere il furto descritto al punto 1.2., nell’abitazione di CIVI 1, contro la volontà dell’avente diritto;

4. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

(soggiorno illegale)

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, nel periodo __________ agosto 2007/__________ dicembre 2007, privo di qualsiasi permesso di Polizia (permesso di dimora “B” scaduto il 17.08.2007 e mai rinnovato);

infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale)

per avere soggiornato illegalmente a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo gennaio 2008/__________ ottobre 2009, dapprima senza essere in possesso di un valido permesso di polizia (permesso di dimora “B” scaduto il 17.08.2007), successivamente nonostante la decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione del 26 novembre 2008 che gli intimava di lasciare la Svizzera entro il 31 dicembre 2008 e infine nonostante il divieto di entrata 17 aprile 2009, a lui regolarmente intimato dalla Polizia cantonale, valido sino al 16 aprile 2019;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 139 cifra 1, 160 cifra 1 cpv. 1, 186 CP, 23 cpv. 1 LDDS e 115 cpv. 1 b LStr; richiamato l’art. 49 cpv. 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 783/2010 di data 22 febbraio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 2 (due), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di CHF 900.- (30 aliquote da CHF 30.- ciascuna) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale di Bellinzona il __________ 2008 .

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

4. Ordina il dissequestro, cresciuto in giudicato il presente decreto d’accusa, nella mani del legittimo proprietario LESA 1, , del cellulare marca Motorola V 360, IMEI __________ sequestrato a __________ il __________2008 (senza numero di repertazione).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 marzo 2010 dall'accusato;

sentito il difensore,

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.E’ l’accusato autore colpevole di:

1.1 ripetuto furto;

1.2 ricettazione;

1.3 violazione di domicilio;

1.4 infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale);

1.5 infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale);

per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 783/2010 del 22 febbraio 2010?

(pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria

di fr. 900.- (30 aliquote da fr. 30.- ciascuna) decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale di Bellinzona il __________ 2008)

2.In caso affermativo quale deve essere la pena?

3.L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4.Deve essere ordinato il dissequestro nelle mani del legittimo proprietario LESA 1 del cellulare marca Motorola V 360 IMEI 3__________ sequestrato a __________ il __________ 2008?

5.Viene confermato il rinvio al foro civile per le pretese di natura civile di CIVI 1?

6.A chi vanno caricate le spese, la tassa di giustizia e le eventuali ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art.139 cifra 2, 160 cifra 1 cpv. 1, 186 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 115 cpv. 1 lett. b) LStr ; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto, art. 139 cifra 1 CP, ricettazione, art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP, violazione di domicilio, art. 186 CP, infrazione contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, entrata illégale, art. 115 cpv. 1 b LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 783/2010 del 22 febbraio 2010.

condanna ACCU 1

1. alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedursi il

carcere preventivo sofferto di giorni 2 (due), considerato che non sono

adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42

CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica

utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di CHF 900.- (30

aliquote da CHF 30.- ciascuna) decretata nei suoi confronti dalla Pretura

Penale di Bellinzona il __________ 2008 .

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 350.- senza motivazione scritta.

rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.

ordina il dissequestro nelle mani del legittimo proprietario LESA 1, , del cellulare marca Motorola V 360, IMEI 3__________ sequestrato a __________ il __________ (senza numero di repertazione).

respinge la richiesta di difesa d’ufficio (art. 132 CPP).

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

__________

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 175.- tassa di giustizia

fr. 175.- spese giudiziarie

fr. 350.- totale senza motivazione scritta

fr. 750.- con motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 41, Art. 42, Art. 49, Art. 186 und Art. 369 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 132 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.