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10.2010.209

Non dare seguito ad una decisione impartita dall'autorità municipale

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 03.05.2011, PRPEN

Titolo:

Non dare seguito ad una decisione impartita dall'autorità municipale

DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ

art. 292 CPP-TI

Incarto n.

10.2010.209

DA 1425/2010

Bellinzona maggio 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Fabia Giannini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità;

per avere, a __________, __________, particella n.ro __________, autorizzando il deposito di materiale sulla propria particella nonostante formale diffida del Municipio di __________, con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata dalla competente Autorità,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo,

reato previsto dall'art. 292 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 1425/2010 di data 22 marzo 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 5'000.- (cinquemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale ha sostenuto che formalmente la diffida del 26 agosto 2008 non era munita dei termini di ricorso per cui è da considerare una decisione non formalmente efficace. Nel merito ha addotto che i mattoni fotografati sono stati trasportati in discarica e che sul fondo n.ro __________ veniva messa unicamente della terra per cui non è da considerarsi una discarica. Il comportamento dell’accusato non è pertanto da considerarsi grave per cui l’ammontare della multa deve essere diminuito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l’imputato è autore colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 292 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, 292 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1425/2010 del 22 marzo 2010.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 2’500.- (duemilacinquecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 25 (venticinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2500.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 2950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Cudesch penal svizzer, Art. 106 und Art. 292 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.