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10.2010.252

Abbattere con un fucile munito di mezzi ausiliari vietati e sprovvisto di autorizzazione un uccello (tordo o merlo) di specie protetta

Rubrum

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 03.05.2011, PRPEN

Titolo:

Abbattere con un fucile munito di mezzi ausiliari vietati e sprovvisto di autorizzazione un uccello (tordo o merlo) di specie protetta

INFRAZIONE LARM INFRAZIONE LCP

art. 33 LARM art. 17 cpv. 1 LCP

Incarto n.

10.2010.252

DA 1854/2010

Bellinzona maggio 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata

per avere, nel mese di ottobre 2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a __________, intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR a ricarica automatica, munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,

a) esercitando la caccia, abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;

b) uso di armi o mezzi ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore, ricarica automatica;

2. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, nelle circostanze di cui sopra, intenzionalmente, senza diritto, sprovvisto di autorizzazione, portato un'arma;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 33 LARM, art. 17 cpv. 1 LCP

perseguito con decreto d’accusa del 19 aprile 2010 n. 1854/2010 del AINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 40.00 (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla devoluzione allo Stato, Fondo d'intervento selvaggina dell'importo di fr. 50.- a valere quale risarcimento (art. 40 LCC):

4. Alla privazione del diritto di cacciare per la durata di due anni.

5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

6. Ordina la confisca di:

- 1 fucile cal. 22 LR a ricarica automatica (art. 69 o 70 CP).

- 1 richiamo acustico elettronico con altoparlante per uccelli;

- 1 colpo cal. 22 LR.

7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2010 dall'accusato;

sentito l’accusato, il quale contesta il contenuto del decreto di accusa e chiede di essere prosciolto dai reati ascrittigli, nonché la restituzione del fucile sequestrato senza il silenziatore;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. ripetuta infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata, per avere, nel mese di ottobre 2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a __________, intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR a ricarica automatica, munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,

a) esercitando la caccia, abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;

b) uso di armi o mezzi ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore, ricarica automatica;

1.2 . infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, per avere, nelle circostanze di cui sopra, intenzionalmente, senza diritto, sprovvisto di autorizzazione, portato un'arma;

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Quid della devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina dell’importo di fr. 50.-- a valere quale risarcimento?

5. Quid della privazione del diritto di cacciare per la durata di due anni?

6. Deve essere ordinata la confisca di:

- 1 fucile cal. 22 LR a ricarica automatica;

- 1 richiamo acustico elettronico con altoparlante per uccelli;

- 1 colpo cal. 22 LR?

7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 33 cpv. 2 LArm; 17 cpv. 1, 20, 23 LCP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata

per avere, nel mese di ottobre 2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a Ronco s./Ascona, intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR, munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,

a) esercitando la caccia, abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;

b) uso di armi o mezzi ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 20.--( venti) cadauna, per un totale di fr. 200.-- (duecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. alla devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina dell’importo di fr. 50.-- a valere quale risarcimento.

4. alla privazione del diritto di cacciare per la durata di un anno, sospesa condizionalmente per un anno.

5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.-- con motivazione scritta e di fr. 500.-- senza motivazione scritta.

proscioglie ACCU dall’infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per i fatti indicati al punto 2 del decreto di accusa n. 1854/2010 del 19 aprile 2010, trattandosi di reato di lieve entità commesso per negligenza;

ordina la confisca di:

- 1 fucile cal. 22 LR a ricarica automatica (art. 69 o 70 CP);

- 1 richiamo acustico elettronico con altoparlante per uccelli;

- 1 colpo cal. 22 LR

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Ufficio reperti, Bellinzona

Polizia scientifica, Giubiasco

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 risarcimento

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 106 und Art. 369 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart las armas, ils accessoris d’armas e la muniziun, Art. 33 — gelesen in der Fassung vom 1. Dezember 2010; der Erlass wurde am 16. Juli 2012, 1. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2016, 15. August 2019, 14. Dezember 2019, 1. September 2020, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel, Art. 17 — gelesen in der Fassung vom 12. Dezember 2008; der Erlass wurde am 1. Oktober 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2022, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Dezember 2023 und 1. Februar 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Konsumkredit, Art. 40 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2003; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. April 2019 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.