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10.2010.678

Guida in stato d'inattitudine

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2010.678

Data decisione, Autorità: 10.10.2012, PRPEN

Titolo:

Guida in stato d'inattitudine

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2010.678

DA 5488/2010

Bellinzona ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1

(difeso da: DI 2 )

prevenuto colpevole di ripetuta guida in stato di inattitudine

per aver condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza, e meglio:

il __________ a __________, l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.46 – max. 1.99 grammi per mille);

il __________ a __________, l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.59 – max. 2.07 grammi per mille);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 7 dicembre 2010 n. 5488/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 8'100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).

2. Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 (centosessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 16'500.-. decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di ripetuta guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. Va confermata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 16'500.- decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008?

4. Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr.; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 5488/2010 del 7 dicembre 2010;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 8'100.- (ottomilacento);

§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.- (milleduecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 (centosessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna per complessivi fr. 16'500.- (sedicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;

impartisce a ACCU 1 come norma di condotta il rispetto delle indicazioni di controllo sull’uso delle sostanze alcoliche date dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 1900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 106 und Art. 369 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 91 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.