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10.2011.25

Offendere ripetutamente l'onore di qualcuno tacciandolo di "infame", "depravato" e "omicida"; importunarlo chiamandolo ripetutamente al telefono e inviandogli sms a qualsiasi ora del giorno e della notte; minaccia

Rubrum

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 03.10.2012, PRPEN

Titolo:

Offendere ripetutamente l'onore di qualcuno tacciandolo di "infame", "depravato" e "omicida"; importunarlo chiamandolo ripetutamente al telefono e inviandogli sms a qualsiasi ora del giorno e della notte; minaccia

ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI INGIURIA MINACCIA

art. 177 CPS art. 179septies CPS art. 180 CPS

Incarto n.

10.2011.25

DA 5914/2010

Bellinzona ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di

1. Ripetute ingiurie

per avere, nel __________ fra il __________ e fine agosto __________, ripetutamente offeso l'onore di CIVI 1, tacciandolo di "…ladro…infame…depravato…e omicida…";

reato previsto dall’art. 177 CP;

2. Ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni

per avere, fra il __________ e fine agosto __________ a __________, per malizia, abusato di impianti di telecomunicazione per importunare l'utente CIVI 1, chiamandolo ripetutamente al telefono e inviandogli messaggi SMS a qualsiasi ora del giorno e della notte;

reato previsto dall'art. 179septies CP;

3. Minaccia

per avere, a __________ il __________, incusso timore e spavento a CIVI 1, minacciandolo con un messaggio SMS dal seguente tenore: “…sei finito ladro…”;

reato previsto dall’art. 180 CP;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

perseguito con decreto d’accusa del 30 dicembre 2010 n. 5914/2010 AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 17 gennaio 2011;

sentito l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di

- ripetute ingiurie (art. 177 CP),

- ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) e

- minaccia (art. 180 CP)

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3. A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 1, 31, 34, 42, 47, 48 lett. b) e c)106, 177, 179septies, 180 CP; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

- ripetute ingiurie (art. 177 CP) per avere nel __________, tra il __________ e il __________, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 1, tacciandolo di “infame”, “depravato” e “omicida”,

- ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per avere a __________, tra il __________ e il __________, per malizia, abusato di impianti di telecomunicazione per importunare l’utente CIVI 1, chiamandolo ripetutamente al telefono e inviandogli messaggi SMS a qualsiasi ora del giorno e della notte;

proscioglie CIVI 1,

dall’imputazione di minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

condanna CIVI 1ACCU 1

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 150.- (centocinquanta).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di CHF 100.- (cento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

carica la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 300.- (trecento) a ACCU 1 per 2/3 e allo Stato per 1/3.

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

AINQ 1

CIVI

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

CHF 100.- multa

CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 100.- spese giudiziarie

CHF 300.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 50.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 34, Art. 42, Art. 106, Art. 177, Art. 179septies, Art. 180 und Art. 369 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.