13.2024.49
Inammissibilità del reclamo per mancato pagamento dell'anticipo spese. Presupposto processuale
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.49
Data decisione, Autorità: 23.09.2024, IIICC
Titolo:
Inammissibilità del reclamo per mancato pagamento dell'anticipo spese. Presupposto processuale
ANTICIPO RECLAMO SPESE PROCESSUALI
art. 59 cpv. 2 let. f CPC art. 101 cpv. 3 CPC art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2024.49
Lugano
23 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 maggio 2021 da
CO patrocinato dall’ PA 1
contro
RE richiamata la decisione 31 luglio 2024 con cui questa Camera ha assegnato a RE 1 un termine - scaduto infruttuoso il 25 agosto 2024 - per versare l’anticipo delle spese processuali per il reclamo 29 luglio 2024;
vista la diffida 2 settembre con la quale è stato assegnato alla reclamante un termine suppletorio scadente il 12 settembre 2024 per effettuare un deposito di fr. 1’000.- a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, il Tribunale d’appello, conformemente all’art. 101 cpv. 3 CPC, non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico;
preso atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra nel merito del reclamo;
rilevato che gli oneri processuali, fissati giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG, che prevede una tassa di giustizia delle decisioni su reclamo tra fr. 100 e 10'000, e tenuto conto dell’esito della procedura che termina senza sentenza, vanno posti a carico di RE 1, che li ha provocati (art. 101, 106 e 108 CPC);
pronuncia: 1. Il reclamo 29 luglio 2024 di RE 1 avverso la decisione 9 luglio 2024 del Pretore di Lugano, Sezione 2, è irricevibile.
2. Le spese del presente giudizio di fr. 200.- sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Rilevato che il valore litigioso della domanda riconvenzionale ammonta a fr. 20'000'000.-, contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 04.05.2026
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