Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2000.112

16.2000.112

Rubrum

Incarto n.
16.2000.00112

Lugano

23 novembre 2000/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 2000 presentato da

contro

la sentenza 25 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 maggio 2000 da

(rappr. da __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di Lit. 650'000, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 15 maggio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di Lit. 500'000, pari al valore del lavoro eseguito per conto della convenuta che aveva commissionato all'istante la confezione di un coprisedia e di due cuscini, oltre a Lit. 150'000 di spese bancarie sostenute in relazione al tentativo, andato a vuoto, di incassare un assegno di lit. 500'000.-;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;

che con atto ricorsuale 18 ottobre 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di 20 giorni dalla sua notificazione;

che nella concreta fattispecie, poiché nel suo invio fax 27 settembre 2000 la ricorrente ammette di aver ricevuto la sentenza del giudice di pace quel giorno medesimo, al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 18 ottobre 2000) il termine ricorsuale di 20 giorni era scaduto, donde la tardività del presente gravame;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 18 ottobre 2000 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Intimazione:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 148, Art. 291, Art. 327, Art. 328 und Art. 331 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Juli 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.