Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2000.117

16.2000.117

Rubrum

Incarto n.
16.2000.00117

Lugano

24 novembre 2000

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 novembre 2000 presentato da

contro

la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 25 settembre 2000 da

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 679.60 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 25 settembre 2000 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 679.60 a saldo della fattura emessa il 30 novembre 1999 per cure dentarie prestate a quest'ultimo;

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio: il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella concreta fattispecie con ordinanza 2 ottobre 2000, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 17 ottobre 2000 per la discussione;

che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno l’invito di ritiro dell'ufficio postale;

che quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 124, m. 6);

che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto della cassazione (art. 327 lett. e CPC) la sentenza impugnata è nulla;

che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.);

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente, cui la procedura non ha comportato spese di rilievo.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10 novembre 2000 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2.

Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2000; der Erlass wurde am 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 142 und Art. 327 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Juli 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.