Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2001.00041

16.2001.00041

Rubrum

Incarto n.
16.2001.00041

Lugano

2 novembre 2001/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 giugno 2001 presentato da

____________________)

contro

la sentenza 14 maggio 2001 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 marzo 2001 nei confronti di

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto che venisse accertata la validità della cessione a suo favore del credito pignorato dal convenuto nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano da questi promossa nei confronti di __________, con conseguente estromissione di questo credito dalla procedura esecutiva, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

Considerandi

in fatto e in diritto:

1.

Nell’ambito dell'esecuzione promossa da __________ von __________ nei confronti di __________ verso il quale questi rivendicava una pretesa di fr. 225'340.30, è stato pignorato un credito dell'escusso nei confronti della società __________ di __________basato sul contratto di costituzione di un diritto di superficie annotato sul fondo n. __________ __________ di proprietà di __________, credito rivendicato da __________, fratello del debitore (doc. A). Con istanza 20 marzo 2001, nel termine fissatogli dall’UE di Lugano (doc. B), questi ha quindi promosso nei confronti di __________ von __________ un’azione giudiziaria giusta l’art. 107 LEF rivendicando di essere titolare del credito che il fratello vantava nei confronti di ____________________A comprova del suo buon diritto egli ha prodotto la cessione scritta 1° settembre 2000 (doc. C) con la quale il fratello __________ gli avrebbe ceduto ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della menzionata società derivante dal citato contratto di costituzione di un diritto di superficie (doc. B, C e D). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la legittimazione alla rappresentanza del firmatario dell'istanza in quanto sprovvisto di procura, mentre nel merito ha eccepito la nullità dell'atto di cessione in quanto successivo alla domanda di pignoramento e quindi atto a danneggiare i creditori, ragione per la quale il convenuto ha sollevato l'eccezione di rivendicazione nei confronti del credito ceduto (art. 285 segg. LEF).

2.

Con il querelato giudizio il giudice di pace (competente in base alla stima del credito rivendicato operata dall'UE) ha respinto l’istanza non ritenendo comprovata l'effettiva cessione del credito oggetto del pignoramento controverso, conclusione alla quale è giunto sulla base di una verifica del testo della cessione dal quale non può essere dedotta con certezza la data di sottoscrizione del documento, non potendosi escludere che la stessa sia stata allestita allo scopo di sottrarre beni del debitore dal pignoramento richiesto dal convenuto.

3.

Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6 giugno 2001, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente lamenta innanzi tutto la lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice si è rifiutato di assumere prove richieste (richiamo di incarti presso l'UE di Lugano) senza darne alcuna spiegazione; nel merito rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato la cessione scritta 1° settembre 2000 con motivazioni che non hanno trovato nessun riscontro nelle risultanze istruttorie.

Conosservazioni 20 giugno 2001 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.

4.

Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

5.

Nell’ambito di un pignoramento, se i beni pignorati sono in possesso del debitore, spetta al terzo rivendicante promuovere un’azione giudiziaria volta ad accertare il suo diritto (art. 107 cpv. 5 LEF). Oggetto di un'azione di rivendicazione non è solo la proprietà di una cosa ma anche, come in concreto, la titolarità di un credito (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 93 ad art. 106 LEF). L’onere della prova del diritto compete al terzo rivendicante in applicazione del principio generale dell’art. 8 CC (Ammon / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1997, § 24, n. 65; Brügger, SchKG – Schweizerische Gerichtspraxis 1946–1984, 1984, art. 107, N. 28; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 211; Rep 1982, 204).

6.

Nel caso di specie, a comprova della sua titolarità sul credito pignorato, l'istante ha prodotto la cessione sottoscritta unitamente al fratello Werner il 1° settembre 2000 (doc. C). Questa cessione è sicuramente valida essendo stata allestita in forma scritta, sottoscritta dal cedente e indicante in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della cessione e la volontà del creditore di cedere il suo credito, unici requisiti richiesti ai fini della validità dell'atto come tale (Girsberger, in Commentario di Basilea, ed. 2, art. 165 CO, N. 2), non essendo invece necessaria e determinante la data sull'atto di cessione (Girsberger, op.cit., ibidem, N. 5).

Nel caso specifico di un'azione di rivendicazione basata sull'art. 107 LEF, la cessione è un atto idoneo a legittimare il diritto del terzo rivendicante sul credito pignorato (Gilliéron, Commentaire, n. 217 ad art. 106 LEF), ragione per la quale la cessione prodotta dall'istante è di principio sufficiente a legittimare il suo credito, rispettivamente a escludere il medesimo dal pignoramento eseguito presso il debitore del convenuto. L'incertezza circa la data di sottoscrizione dell'atto è solo apparente poiché, al più tardi il 3 settembre 2000 –quindi prima del pignoramento avvenuto il 19 ottobre 2000 (cfr. consid. 5 sentenza CEF, doc. 8)– la cessione era stata perfezionata, essendo stata trasmessa in quella data all'UE di Lugano debitamente sottoscritta dalle parti (cfr. doc. D).

7.

L'accertata validità della cessione di credito sottoscritta dai fratelli __________ non comporta comunque eo ipso l'annullamento della sentenza impugnata, non essendone dati comunque i presupposti. Infatti, va rilevato che l'annullamento di una decisione si giustifica solo se essa è in sé arbitraria nel risultato e non solo nella motivazione (DTF120 Ia 369 consid. 3a).

A sostegno dell'opposizione all'istanza, il convenuto ha in particolare sollevato l'eccezione revocatoria sulla base dell'art. 285 LEF, eccezione proponibile anche nell'ambito di un'azione di rivendicazione quale quella che ci occupa (Staehelin A., in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, SchKG II, art. 106 LEF, N. 4; Staehelin D., in Comm. cit., SchKG III, art. 285, N. 28 e art. 289, N. 4). Secondo la lettera dell'art. 285 cpv. 1 LEF, scopo della revocazione è quello di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti –in genere– in seguito a donazione e a disposizioni a titolo gratuito nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (art. 286 cpv. 1 LEF). Per quanto riguarda la legittimazione, la revocazione è data ai creditori che abbiano ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo il pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF). I presupposti per sollevare la revocazione in via d'eccezione sono gli stessi richiesti a chi propone l'analoga azione (Comm. cit., art. 106 LEF, N. 4; art. 289, N. 4).

Nel caso concreto, osservando che il ricorrente –nemmeno a titolo subordinato– non affronta il tema della revocazione, vale tuttavia la pena di constatare la presenza agli atti del verbale di pignoramento 20 agosto 2000 (doc. 4) di cui il ricorrente non ha mai contestato la qualità di attestato provvisorio di carenza di beni in conformità con l'art. 115 cpv. 2 LEF, senza necessità di disamina della fattispecie a dipendenza del tipo di attestato di carenza di beni prodotto.

8.

Ancorché il ricorrente non vi faccia riferimento in questa sede, la cessione sulla quale egli si fonda ne offre giustificazione nell'esistenza di debiti fra le parti di quell'atto (doc. C, n. 2). Orbene, tra le ulteriori condizioni per l'esercizio dell'eccezione di revocazione, oltre a quella pacificamente realizzata della cessione contestata siccome avvenuta nell'anno precedente il pignoramento, questa dev'essere equiparabile a una donazione o ad altra disposizione a titolo gratuito (art. 286 LEF): in altre parole, deve trattarsi di un atto compiuto senza alcuna controprestazione o senza controprestazione equivalente. Al proposito può ancora essere osservato che, non avendo l'istante provato l'esistenza di precedenti debiti del fratello nei suoi confronti, la cessione del credito rivendicato dall'istante appare avvenuta a titolo gratuito; si volessero tuttavia ammettere tali debiti, non vi sarebbe motivo per ritenere che la cessione di credito non sarebbe revocabile in virtù dell'art. 287 cpv. 1 cifra 2 LEF (cfr. Schüpbach, Droit et action révocatoires, 1997, art. 287 LEF, n. 8). Ciò che induce a concludere per il benfondato dell'eccezione revocatoria e per la reiezione dell'azione di rivendicazione in esame. In quanto fondato sull'art. 327 lett. g CPC, il ricorso va pertanto respinto.

9.

Il ricorrente censura la sentenza del giudice di pace anche per non aver richiamato determinati incarti esecutivi da lui indicati in sede di contraddittorio. Lamenta perciò di essere stato leso nel proprio diritto di essere sentito.

In effetti si tratterebbe del motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. e CPC, pacifico il fatto che il rifiuto ingiustificato di mezzi di prova precisamente offerti può costituire lesione dell'accennato principio fondamentale del processo (art. 29 cpv. 2 Cost). Sennonché in concreto, a prescindere dal fatto che già in prima sede non sia stato evidenziato il motivo di quei richiami, trattandosi di procedure esecutive che concernono –in parte almeno– persone estranee alla presente controversia (doc. E, F e G), è determinante in questa sede che il ricorrente non motiva la pretesa rilevanza delle prove documentali mancanti, se non alludendo genericamente alla circostanza che tra i fratelli vi sono rapporti finanziari (ricorso, punto 1); affermazione peraltro mai allegata davanti al giudice di pace e quindi estranea al processo (art. 78 CPC) dove l'istante ha invece impostato la sua pretesa unicamente sulla questione della validità formale e sostanziale della cessione (argomenti ulteriori della parte istante). Infatti, affinché la censura ricorsuale possa essere –prima ancora che accolta– debitamente verificata, il giudice deve conoscerne lo scopo, tenuto conto che uno dei presupposti per l'ammissione di mezzi di prova è la rilevanza dei fatti che per quel mezzo intendono essere chiariti (art. 184 cpv. 1 CPC), ossia –in altre parole– la pretesa relazione di idoneità e di necessità tra il fatto da dimostrare e le prove offerte. Pertanto, a fronte di tale carente motivazione si deve senz'altro concludere alla reiezione della censura (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 327, m. 10), se non alla sua inammissibilità ai sensi dell'art. 329 CPC.

Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 maggio 2001 __________ è respinto.

2.

Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 130.–

b) spese fr. 20.–

fr. 150.–

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 165 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2001; der Erlass wurde am 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2001; der Erlass wurde am 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 10. Juni 2001; der Erlass wurde am 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 106, Art. 107, Art. 115, Art. 285, Art. 286 und Art. 287 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2001; der Erlass wurde am 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 78, Art. 148, Art. 184, Art. 327 und Art. 329 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2001; der Erlass wurde am 1. Juli 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.