Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2001.50

16.2001.50

Rubrum

Incarto n.
16.2001.00050

Lugano

18 settembre 2001/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il "ricorso" 5 luglio 2001 presentato da

Contro

la sentenza 25 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 4 aprile 2000 da

(rappr. dall'__________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'980.85 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 4 aprile 2000 __________ a ha convenuto in giudizio la ditta __________ di __________, presso la quale ha lavorato in qualità di aiuto contabile, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'980.85 corrispondenti al salario relativo al mese di dicembre 1999 e alla tredicesima per il 1999, pretesa alla quale la convenuta si è opposta contestando la tempestività della disdetta notificata dal lavoratore, la cui partenza prematura le avrebbe cagionato un danno pari a fr. 5'848.60 che ha opposto in compensazione;

che con sentenza 25 giugno 2001 il segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 5'650.- lordi oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1999;

che con scritto 5 luglio 2001 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio ritenuto che "il ricorso verrà dettagliatamente motivato al rientro del nostro legale dalle vacanze";

che contrariamente a quanto preannunciato da __________, entro il termine ricorsuale di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 398 cpv. 1 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC), a questa Camera non è pervenuta nessuna motivazione del ricorso;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 5 luglio 2001 della ricorrente, unico atto pervenuto a questa Camera, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso per cassazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 2001 di __________ è nullo.

2.

Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 329, Art. 331, Art. 417 und Art. 418 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2001; der Erlass wurde am 1. Juli 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.