Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2002.92

16.2002.92

Rubrum

Incarto n.
16.2002.92

Lugano

25 novembre 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 4 novembre 2002 presentato da

Contro

la sentenza 25 ottobre 2002 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 giugno 2002 da

Rappr. dal __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 14 giugno 2002 il __________, ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'898.80, importo corrispondente alle spese relative alla cura di un cane di proprietà di quest'ultimo;

che il convenuto si è opposto all'istanza, rimproverando alla controparte di non aver svolto adeguatamente il mandato affidatole, tant'è che il cane è deceduto dopo un intervento chirurgico;

che con il querelato giudizio il giudice di pace supplente, considerando la fattura 11 dicembre 2001 valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;

che con atto ricorsuale 4 novembre 2002, inoltrato alla Giudicatura di pace mediante invio fax, la famiglia __________, e per essa __________, ha dichiarato di voler interporre ricorso contro la decisione del primo giudice;

che tuttavia, il ricorso presentato a mezzo fax, quindi carente di una firma originale, è irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,. m. 1 ad art. 309 CPC e N. 807);

che anche prescindendo da questo motivo, il ricorso sarebbe comunque nullo difettando a __________ la legittimazione alla rappresentanza dell'escusso __________, ossia mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);

che infatti, mentre davanti al giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale a ogni persona ritenuta capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________, verosimilmente per conto di __________, è nullo per carenza di legittimazione della pretesa rappresentante;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 2002 di __________ in quanto presentato da __________ è nullo.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 64, Art. 64bis, Art. 142, Art. 148, Art. 327 und Art. 331 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2001; der Erlass wurde am 1. Juli 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.