Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2003.46

16.2003.46

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 giugno 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 1°maggio 2003 presentato da

rappr. da __________

contro

la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 gennaio 2003 nei confronti di

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'293.- oltre accessori, nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di

Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 gennaio 2003 l'__________ ha convenuto in giudizio la __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'293.- a saldo di diverse fatture emesse per prestazioni eseguite per conto della convenuta nell'ambito della proiezione di un film all'aperto il giorno 31 luglio 2002;

che la convenuta, rappresentata dai sindaci dei Comuni interessati, si è opposta all'istanza, ritenendola infondata;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo all'istante un credito di fr. 700.-;

che con scritto 1° maggio 2003, completato il successivo 8 maggio, l'associazione istante insorge contro il predetto giudizio;

che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 97, n. 368);

che la capacità di essere parte di un processo, ossia di procedere in lite con atti propri, dipende dal presupposto dell'esercizio dei diritti civili della parte stessa (art. 38 cpv. 1 CPC);

che per quanto attiene alle persone del diritto pubblico, la capacità di essere parte è regolata dalle disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale (art. 59 cpv. 1 CC) che riconoscono esplicitamente la personalità giuridica a determinate corporazioni o istituti (Staehelin/ Sutter, Zivilprozessrecht, 1992, § 9 n. 4);

che alle Commissioni culturali comunali non è riconosciuta personalità giuridica, in quanto sono nominate -con funzione puramente consultiva- dal Municipio di un Comune (art. 91 LOC; Ratti, Il Comune, vol. II, pag. 995);

che lo stesso -esclusa in concreto l'ipotesi di un consorziamento fra i Comuni interessati- deve valere per la __________ per la quale avrebbero semmai dovuto essere convenuti in causa tutti i Comuni di cui la convenuta è un'emanazione, ciò che evidentemente non è avvenuto nella vertenza in esame;

che, stando così le cose, dev'essere accertata d’ufficio la carenza del presupposto in questione e decisa la conseguente nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinata a un’entità che difetta della capacità processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 142 CPC, m. 3 e 4);

che questa conclusione rende inutile l'esame della ricevibilità formale dell'impugnazione (art. 329 CPC), questione non scontata almeno ad un primo esame;

che in considerazione dell'esito menzionato, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: I. È accertata la nullità dell'istanza 10 gennaio 2003 dell'__________, e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nell'inc. O-4/2003.

II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 59 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2003; der Erlass wurde am 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 38, Art. 142, Art. 148, Art. 313bis, Art. 327, Art. 329 und Art. 331 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2001; der Erlass wurde am 1. Juli 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die kriminalpolizeilichen Zentralstellen des Bundes und gemeinsame Zentren für Polizei- und Zollzusammenarbeit mit anderen Staaten, Art. 91 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2002; der Erlass wurde am 1. April 2004, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2011, 1. August 2014, 15. September 2018, 1. März 2019, 1. Oktober 2021, 1. Januar 2022 und 1. Juni 2022 erneut konsolidiert.