Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16.2006.117

accertamento inesistenza del debito - incasso premi LAMAL - termine per intimazione sentenza - indicazione rimedi di diritto

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 novembre 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 ottobre 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella procedura accelerata (inc. n. S.119) promossa con istanza del 4 maggio 2006 nei confronti di

CO 1

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 4 maggio 2006 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendo, sulla base dell'art. 85a LEF, l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell'UEF di Locarno fattogli notificare per l'incasso di fr. 1001.40 rivendicati a titolo di premi per l'assicurazione obbligatoria LAMal scaduti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 oltre alle spese di fr. 20.–;

che l'istante contesta di dovere pagare questi premi alla convenuta avendo disdetto il contratto di affiliazione con la stessa il 30 ottobre 2004 e avendo sottoscritto il 14 marzo 2005 un nuovo contratto con un'altra compagnia di assicurazioni;

che all'udienza del 30 maggio 2006 la convenuta si è opposta all'istanza osservando come l'affiliazione alla nuova cassa malati sia effettiva solo dal 1° aprile 2005, ragione per la quale i premi relativi al primo trimestre del 2005 le sono dovuti;

che con sentenza 4 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che i premi rivendicati dalla convenuta sono effettivamente dovuti poiché l'istante, per i primi tre mesi del 2005, era ancora affiliato presso la stessa, la nuova compagnia assicurativa avendo peraltro confermato l'inizio di copertura dal 1° aprile 2005, ha respinto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che per quanto attiene al lasso di tempo intercorso tra l'udienza (30 maggio 2006) e l'emanazione della sentenza (4 ottobre 2006), va rilevato che il termine di 10 giorni previsto dall'art. 397 CPC per l'intimazione della sentenza, è un termine d'ordine il cui mancato ossequio non comporta nessuna sanzione;

che in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata, tale indicazione costituisce un presupposto formale unicamente nell'ambito della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 22 ad art. 285);

che del preteso colloquio telefonico avuto dal primo giudice con un rappresentante della __________ non vi è alcun riscontro nel fascicolo processuale e comunque dal medesimo il ricorrente non deduce nessuna conseguenza per cui la questione non merita ulteriore disanima;

che dal PE n. __________ dell'UEF di Locarno richiamato dal ricorrente non si evince nulla a sostegno della sua tesi poiché lo stesso è relativo a uno scoperto rivendicato dalla __________ per premi rimasti insoluti a far tempo dal 1° luglio 2005;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1.

Il ricorso 21 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

- __________;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 85a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2005; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 313, Art. 313bis, Art. 327 und Art. 397 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.